Art.
544 bis Uccisione di animali
Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.
Art.
544 ter Maltrattamento di animali
Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi
La
pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva
la morte dell’animale.
Art.
544 quater Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo
il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con al reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa
da 3.000 a 15.000 euro.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se
ne deriva la morte dell’animale.
Art.
544 quinquies Divieto di combattimento tra animali
Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità
fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà:
1)se
le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate
2)se
le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni
3)se
il colpevole cura la ripresa o le registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque,
fuori dei casi di concorso di reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e per anche tramite di terzi alla
loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena di applica anche ai proprietari o ai detentori
degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni di cui
al primo comma, se consenzienti.
Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e
sulla competizioni è punito con al reclusione da 3 mesi a 2 anni e
con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art.
544 sexies Confisca e pene accessorie
Nel
caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
o delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quarter e 544
quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la
sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
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