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venerdì 25 marzo 2016

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - LEGGI E REGOLAMENTI




INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Principi e finalità

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Art. 4 – Tutela degli animali

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Inclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

Art. 8 - Maltrattamento di animali

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

Art. 10 – Abbandono di animali

Art. 11 – Avvelenamento di animali

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere

antiattraversamento, cartellonistica

Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la

pubblica via o con altra proprietà privata

Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura

Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma

temporanea sul territorio cittadino

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Titolo IV - CANI

Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena

Art. 23 - Dimensioni dei recinti

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 26 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 28- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi

Art. 30 - Cantieri


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Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia

Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti

aggressivi da parte di cani

Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di

commercio

Art. 34 - Documenti da portare al seguito

TITOLO V - GATTI

Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art. 37- Compiti dell’Azienda Sanitaria

Art. 38– Sterilizzazione

Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 40- Colonie feline e gatti liberi

Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 43- Alimentazione dei gatti

Art. 44- Cantieri

Art. 45- Custodia gatti randagi

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 46- Detenzione di volatili

Art. 47 -Dimensioni delle gabbie

Art. 48- Della popolazione di colombi

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 50- Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 51- Fauna selvatica

Art. 52 - Fauna esotica

TITOLO VIII BIS – EQUIDI


TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Sanzioni

Art. 54– Definizione delle sanzioni

Art. 55- Vigilanza

Art. 56- Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 57- Norme transitorie


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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento


Il Comune di Bari attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela

degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi

nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale

elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
Art. 2 – Principi e finalità


1. Il Comune di Bari, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali,

proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del

1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le

proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed

alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli

ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione

della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la

conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana

convivenza fra specie umana e fauna urbana.

4. Il Comune di Bari, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana,

riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività

connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo

sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di

socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Bari, in base all’art. 3 punto 22 del proprio Statuto, opera affinché sia


promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto

all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli

stessi.

6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le

proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche,

iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad

incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno

del randagismo.

7. Il Comune di Bari, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle

di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il

mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative

volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle

fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche

iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere

con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private

convenzionate con il Comune stesso.
8. Il Comune di Bari incoraggia, nel suo territorio, la Pet Terapy e ogni altra attività



di cura, riabilitazione ed assistenza con l’impiego degli animali.

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Art. 3 –Competenze del Sindaco


1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela

delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la

tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo

stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie

animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo

stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi

e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni

previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti

applicativi.
Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali e Consulta Comunale del volontariato

animalista


1. Il Comune di Bari si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli

animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di

maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le

forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative

per la sopravvivenza delle specie animali.

2. L’amministrazione comunale, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le

altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività

conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente

Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale,

anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di

cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in stretta

collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri

programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale

del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari,

con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e
Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.


4. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della
consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle


associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la

divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Bari nel settore della tutela ed assistenza agli

animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa ecc.) una utenza telefonica di

riferimento ed un indirizzo telematico. Presso l'Ufficio sarà possibile ritirare copia delle

Leggi che tutelano gli animali.

5. Il Comune fa si che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli

habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta

convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi

rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che

interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

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6. Il Comune di Bari, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle

tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il

benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 40, terzo

comma dello Statuto della Città di Bari, una Consulta Comunale del volontariato animalista,

e approva apposito regolamento.
TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Ambito di applicazione


1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o

dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7,8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di

animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque

considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
· la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente


regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L.

14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi

modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
· la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale,


nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte

salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della

normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello

Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11

febbraio 1992 n° 157.
Art. 6 – Inclusioni


Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.

189 del 2004:

a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;

b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;

c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche

disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e

della pesca;

d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia

autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali


1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le

norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed

alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre

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fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda

necessario.

3. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che

abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la

cucciolata;

- informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il

contenimento delle nascite;

- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita

costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle

proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
Art. 8 - Maltrattamento di animali


1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti

degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità,

eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa

od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo

necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche

temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel

caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale,

sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui

tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie,

dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in

luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la

salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve

specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole

esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere

accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il

controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari

contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna

di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare; è parimenti

vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali,

percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o

poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della

specie.

8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie

autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa

vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i

combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in

occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita

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o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali

vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo

pubblicitario.

11. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante e/o occasionale di qualsiasi

animale.

12. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì

vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei

bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

14. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro,

anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi

di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in

strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie,

trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli

animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o

lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e

la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e

nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

15. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi

compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del

successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

16. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi

di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle

biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non

sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della

pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

17. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della

normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con

l'inserimento del microchip.

18. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti

e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

19. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

20. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione

contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti

contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in

materia.

21. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Bari tranne

che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio

Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

22. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Bari, la vendita e l'uso dei collari

elettrici.

23. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il

territorio comunale.
Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona


1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le

specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che

disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro


progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti

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che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la

sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in

tutte le loro forme e tipologie.
Art. 10 – Abbandono di animali


1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico,


sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale,

compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali

pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in

luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di

persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

5. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna

autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11 – Avvelenamento di animali


1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi

forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o

materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (VDS L.R. 27 del 4.12.2003).

Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e

deblatizzazione, che devono essere eseguite però con sistemi ecocompatibili come ad

esempio ultrasuoni e simili.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono

segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui

vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli

avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate

a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e

dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle

altre attività ad essa collegate.
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere

antiattraversamento, cartellonistica


1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali

da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei

rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare


l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di

volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

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Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica

via o con altra proprietà privata


1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre

proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che

l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od

arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni


1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in

osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di

nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti

condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel

caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche

adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti

igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti

della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli


1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la

possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a

terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su

autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o

danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- aerazione del veicolo;

- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di

freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico

dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura


1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita

diretta o indiretta di animali.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di

vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro

adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente

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Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre

normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il

profilo igienico secondo le norme vigenti.

4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati,

dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre

puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla

dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari

custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle

strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve

comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di

assumere la posizione eretta.

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze

della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che

vanno sostituiti da carne riscaldata.

6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante

la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la

giusta illuminazione.

7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad

assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e

degli interventi terapeutici del caso.

8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito

registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello

predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente

normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto

registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli

acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto

Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere

accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale

certificato avrà validità pari a 10gg.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli,

dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata

l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

11. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa

dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.

All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano

sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento..

12. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitrici all'interno del negozio.

13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

14. È vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di

maiale, di agnelli ecc.).

15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o

simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili)

pesci agonizzanti. I pesci, sia esposti sui banconi, sia all'interno dell'esercizio commerciale

devono essere morti.

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16. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a

muoversi (chele legate) in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente

rispetto alla capienza dell'acquario ecc.)
Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma

temporanea sul territorio cittadino


1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.

2. L'allestimento di bancarelle. mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è

soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica

Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed

al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della

manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della

attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie

e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa

planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale

dell'attività.

3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla

Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per

l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto

dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo

comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte

a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione

alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.
Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali


1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la

pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali saranno

sottoposti a confisca.
Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio


1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che

adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e

ambientaliste nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non

esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in

sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la


chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della

sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

12
Titolo IV - CANI

Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani


1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità

alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero

del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e

la registrazione della popolazione canina.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare

l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario

o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane

ai fini di anagrafe canina.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale,

secondo modalità definite dalla Regione.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente

effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di

iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di

proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a

provvedere alla registrazione all'anagrafe canina. entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della citata ordinanza ministeriale.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla

legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe

canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento

della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso

di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve

informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

8. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio

veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e

nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato

e' il detentore dell'animale.

9. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 8.

10. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip

ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

11. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato

unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, secondo sempre la citata ordinanza del 6 agosto 2008.

12. Coloro che già producono o commercializzano microchip devono provvedere alla

registrazione di cui al comma 11.

13. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i

distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi

elettronici.

14. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di

Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui al comma 3, lettera b) e

alla facoltà di medicina veterinaria che ha un ambulatorio aperto al pubblico.

13

15. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip

venduti.

16. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano e i soggetti di cui al comma 3 possono utilizzare microchip già in loro possesso,

fino a completo smaltimento delle scorte.

17. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.

18. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.
Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali


1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli

traumatizzati e sofferenti.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale

obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da

quella minima richiesta dal successivo art. 23.
Art. 22 - Divieto di detenzione a catena


1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e

secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero

movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed

il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata

con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la

cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere

inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del

benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
Art. 23 - Dimensioni dei recinti


1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati

15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in

fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri

quadrati 6.
Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche


1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le

aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E’ fatto obbligo di utilizzare

il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.

2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree

giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi

cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

14
Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani


1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere

individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune

attrezzature;

2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza

guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza

determinare danni alle piante o alle strutture presenti;

3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio

sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
4. l’Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato “ Cimitero


degli animali” dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.
Art. 26 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici


1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero

accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal

detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti

scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della

struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani

di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non

creino disturbo o danno alcuno.
Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di

raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da

mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori

per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico

(via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono

essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o

rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti,

diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

15
Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale


1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi.

Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile

Sanitario, Canile Comunale e/o Rifugi) e, restituiti al proprietario o possessore dietro

pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve

avvisare prontamente la ASL o la Polizia Municipale per il suo recupero.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal

proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati

liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di

Bari segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di

competenza.

4. La città di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani

collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in

un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che

provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali

danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in

affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni,

durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul

benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare

l'adozione definitiva.

6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune

e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N°

12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.

7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che

abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle

condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con

particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti

ulteriori accertamenti.

8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto

preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture

dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di

attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla

sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci,

degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

16
Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi



1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 alla costruzione di un Canile Sanitario (art.8) dove


accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.


2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune. L'assistenza sanitaria deve essere


garantita dalla ASL.


3. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 (art.9) alla costruzione dei Rifugi che possono essere


gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di


sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile


Sanitario.


4. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli


animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, inseriti nei diversi


quartieri, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.

Art. 30 – Cantieri



1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,


di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla


presenza di cani debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in


fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai


lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine


l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e


per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà




essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi; dovrà altresì essere


consentita alle/ai canare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica


Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare


gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,




dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente


adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela delle/dei canare/i o dati in


adozione.

Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia



1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da


sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.


2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di


avvertimento.


3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le


modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.


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Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi


da parte di cani



1. La Città di Bari promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una


Commissione Tecnico Scientifica permanente, composta da un esperto animalista, un


veterinario comportamentalista libero professionista, un veterinario della ASL, con il

compito di elaborare a titolo gratuito interventi e studi volti a prevenire comportamenti




aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.


2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1., provvede in particolare


a quanto di seguito indicato:


- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psicofisico


del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano


comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;


- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga


obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;


- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di


relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a


categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico


Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;


- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire


le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di


commercio



1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di


cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare


certificazione di provenienza degli animali e una copia conforme del registro di carico e


scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario


dell'A.S.L. , ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il


predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati


riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.


2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non


identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già


menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli


animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.


Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo


rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il


cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i


termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero


del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.


All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la


normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.


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Art. 34 - Documenti da portare al seguito



1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o


fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe


canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.


2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli


ispettori dell'A.S.L. , alle guardie zoofile ( vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti


appositamente incaricati.


3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto


tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine


massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei


cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO V - GATTI


Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo



1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.


2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano


abitualmente lo stesso luogo.


3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in


libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline



1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al


Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di


maltrattamento e/o uccisione il Comune di Bari procederà a sporgere denuncia ai sensi delle


norme vigenti.


2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95.

Art. 37 - Compiti dell’Azienda Sanitaria



1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa


vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all’interno della


colonia di provenienza.


2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia


dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato


animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato


dall’Amministrazione Comunale.


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Art. 38 – Sterilizzazione



1. Il Comune di Bari concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.


Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive


e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere


effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni


animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica


Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i


gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà



1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza


possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità


di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in


trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza


e maltrattamento.


2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che


siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è


consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi



1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Bari che, nel caso di episodi di


maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili


secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004.


2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in


collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale


censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che


delle loro condizioni di salute.


3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di


gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e


cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la


presenza di contenitori per l'acqua.


4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei


felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o


danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)


5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte,


dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli


animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con


l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio



1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente


articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono


censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. , le


associazioni animaliste ed i singoli cittadini.


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2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che


private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi


stanziati.


3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Bari


ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle


Pubbliche Amministrazioni.

Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi



1. Il Comune di Bari, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente


sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e


gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei


felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi

all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino




verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in


contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela


Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L.


per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.


2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a


qualsiasi area di proprietà pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale. L'accesso


ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio


dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività


della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Art. 43 - Alimentazione dei gatti



1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle


mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre


forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.


2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato


relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la


dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 44– Cantieri



1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,


di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla


presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima


dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato


dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti


animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui


collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.


2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà


essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli


interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona


incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di


continuare ad alimentare gli animali.


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3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,


dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente


adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 45 - Custodia gatti randagi



1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto


preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti


presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per


la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.


2. Il Comune di Bari predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri


spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI – VOLATILI


Art. 46- Detenzione di volatili



1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in


coppia.


2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni


climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia


dovranno essere sempre riforniti.

Art. 47 - Dimensioni delle gabbie



1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche


etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie


che li accolgono:


a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque


volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;


b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.


2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito


del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 48 - Della popolazione di colombi



1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o


stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida


proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della


città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:


- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;


- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla


nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni,


reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).Ogni intervento dovrà rispettare le regole di


benessere degli animali.


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2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie


idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e


ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a


rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e


di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree


giochi bimbi.

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI


Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche



1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in


coppia.

Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari



1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma


delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza


inferiore a 30 litri d’acqua.


2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.


3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione


dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi


alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA


Art. 51- Fauna selvatica



1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della


comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.


2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale


presente sul territorio urbano.


3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le


specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che


disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.


4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od


abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e


qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con


acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.


5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna


autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.


6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi


titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive


modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il


prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.


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7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni


caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non


rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.


8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli


edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli


uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o


la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne




comunicazione entro 48 ore all'Ufficio Tutela Animali che disporrà i provvedimenti del


caso.

Art. 52- Fauna esotica



1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della


fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà


nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.


2. I possessori di animali esotici di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare


domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco – Ufficio Tutela Animali, per il


tramite del Servizio veterinario della A.S.L. La domanda deve essere corredata dalle


certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la


legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive


modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata


esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.


3. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo


deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la


detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.


4. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all’Ufficio tutela Animali, entro otto giorni, la


morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.


5. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1


sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio


internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del


Comune in cui l'attività' si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al


Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento


ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione


dell'attività' dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.


6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a


dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.


874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il


commercio di animali esotici in via d’estinzione sono disciplinati dalle disposizioni


comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di


estinzione.


7. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del


numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel


rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative


vigenti.


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8. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o


l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa


vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VIII BIS – EQUIDI




1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in






ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:


BOX POSTA


Equidi da corsa 3 m. x 3.5 m.


Equidi selezionati


da riproduzione


Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m.


Fattrice + redo 4 m. x 4 m.


Equidi da sella, da


turismo, da macello a


fine carriera


Taglia grande


(equidi “pesanti” o da


traino)


3 m. x 3.5 m. 2.20 m. x 3.5 m.


Taglia media (equidi da


attacco, da sella, da


concorsi e gare ippiche)


2.5 x 3 m. 1.8 m. x 3 m.


Taglia piccola


(equidi di altezza al


garrese inferiore a 1,45 m.


– pony)


2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m.


2. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media ( 2.50 m. per i cavalli






di taglia piccola);


3. E’ fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 53 – Sanzioni



1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste


dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta


l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo


18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione


di quanto previsto al successivo articolo 54.

Art. 54- Definizione delle sanzioni



1. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro a un massimo di 1000 Euro per la


violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:


articolo 8; articolo 18; articolo22; articolo 24 commi 2 e 3; articolo 27; articolo 31 comma 2;


articolo 34 comma 1; articolo 39 comma 1; articolo 40 comma 1; articolo 51commi 3,4 e 7;


articolo 52.


2. Si applica la sanzione da un minimo di 150 Euro ad un massimo di 1000 Euro per la


violazione dei seguenti articoli:


articolo 16; articolo 17 commi 1 e 2; articolo 19; articolo 33; articolo 34 comma 3; articolo


44 comma 1; articolo 53 comma 4.


3. Si applicano inoltre a favore della regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla Legge


Regionale n.12/95 articolo17 commi 1,2,3,4 e 5.

Art. 55- Vigilanza



1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia


Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina,


ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni


protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie -


previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.


Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare


anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art. 56 - Incompatibilità ed abrogazione di norme



1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le


norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti,


provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

Art. 57 - Norme transitorie



1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione


all'Albo Pretorio della Città.


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