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lunedì 13 agosto 2018

Soccorso di animali

Se si trova un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma.
In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza territoriale se l’animale non è di proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario).
I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio. 
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’art. 16 del codice deontologico veterinario: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Specifiche locali
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in alcune regioni / province / comuni.
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali.
Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se l’animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario ASL.
Se si vede abbandonare un animale
L’abbandono di animali è un reato. 
Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla Legge 189/2004 che ha riformato l’articolo 727, prima parte, del Codice Penale, può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.
Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri / Polizia di Stato / Polizie Locali) i colpevoli.
Qualora non siano noti, raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa, ecc.).
Se si vede un animale maltrattato
Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti, testimonianze, ecc.) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice Penale come introdotti dalla Legge 189/2004.
Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente (che dovrebbe essere accompagnato da un atto da parte delle Forze di Polizia intervenute di sequestro penale dell’animale ai sensi del Codice di Procedura Penale.
Se si trova un cane vagante (non ferito)
E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore apposito).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la Legge quadro nazionale n. 281/1991 sulla Tutela degli Animali d’affezione e la Prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ASL.
La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Potrà in seguito essere la struttura a predisporre un affidamento provvisorio (in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento) ovvero, dopo i tempi stabiliti dalla Legge, un futuro affidamento definitivo.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (113) o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un animale domestico in difficoltà
Valgono le indicazioni fornite per il cane vagante ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli, ecc.) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se si trova un gatto vagante (non ferito) 
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio.
Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il “Passaporto europeo per animali domestici” devono avere obbligatoriamente un microchip.



PRONTUARIO SOCCORSO ANIMALI (IN BREVE)
Se si trova un cane o un gatto ferito
• Chi chiamare:
– Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale (per animale non di proprietà). Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio
– Medico Veterinario (anche libero professionista) ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 18 Codice Deontologico della categoria
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
• Chi chiamare:
– Polizia Provinciale competente per il territorio (+ servizio veterinario ASL se l’animale selvatico è considerato pericoloso)
– Vigili del fuoco per soccorsi particolari (tetti, albero, cunicoli) al numero nazionale 115
– Guardia Costiera-Capitaneria di Porto per animale in mare al numero nazionale 1530
Se si vede abbandonare un animale
• Cosa fare:
– Raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa ecc), qualora non siano noti
• Chi chiamare:
– Autorità giudiziarie (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Polizia locali)
Se si vede un animale maltrattato
• Cosa fare:
– Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti, testimonianze) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia.
– Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente delle Forze di Polizia.
• Chi chiamare:
– Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizia Locale chiamando il centralino di Comune o Provincia
Se si trova un cane vagante (non ferito)
• Cosa fare:
– Avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro.
• Chi chiamare:
– Se sprovvisto di medaglietta con numero telefonico contattare il Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale o denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia che provvederà a consegnarlo al canile municipale.
– Se si trova su una strada o nei pressi chiamare immediatamente la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (113) o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un gatto vagante (non ferito)
• Cosa fare:
– L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago di passaggio.

giovedì 9 agosto 2018

tutela dei gatti liberi: compiti dei Comuni

Oggetto: L.R. 20/12 tutela dei gatti liberi: compiti dei Comuni. Circolare.


Con la presente circolare si intendono richiamare le norme nazionali e

regionali che tutelano i gatti liberi ed in particolare si coglie l’occasione per fornire

alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti di competenza comunale.
Si ricorda che con il termine “Colonia felina” si intende due o più gatti che



vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la

detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati

singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il

riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È

fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato,

accudito e sterilizzato;

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile,

esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale

e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla

osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

La colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata per la prima volta in Italia

dalla Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali

d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Successivamente, la normativa sulle colonie feline è stata ripresa e precisata

dalle leggi regionali in materia di tutela di animali d’affezione e prevenzione del
Servizio sanità pubblica veterinaria

Al Signor Sindaco

e, per conoscenza


Ai Responsabili dei Servizi veterinari:

Prot. n. 0016729 del 24/09/2014

Class SPS uff. SEVE

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randagismo, la più recente delle quali per questa Regione è Legge regionale 11

ottobre 2012, n. 20 “ Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.”

Di recente l’ Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di

identificazione e registrazione degli animali da affezione, del 24 gennaio 2013,

recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2029 del 08 .11 2013, ha previsto

l’obbligo dell’identificazione e iscrizione per i gatti delle colonie feline al momento

della sterilizzazione.

Il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione

(BDR), allegato B della succitata deliberazione, che ha reso operativo l’Accordo, al

paragrafo 12, prevede la registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/oasi feline

viventi in libertà. (allegato alla presente con i modelli 18. scheda censimento

colonia/oasi felina 19. domanda volontario colonia/oasi felina 20. attestato

volontario colonia/oasi felina 21. scheda identificazione del gatto 22. registro carico

scarico oasi colonia felina e gattile)

Nello specifico, con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà,

la Legge n. 281/91 all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per

territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali,

avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della

salute e le condizioni di sopravvivenza

La L.R. 20/12 prevede al capo III in particolare negli articoli 22, 23 e 24 la

tutela dei gatti liberi:
Art. 22 (Censimento delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle

Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa

convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.

3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie

feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e

dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 23 (Cura e gestione delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle

colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni

chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i

servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.

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3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria

disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del

sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato

in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni

impartite dal Comune.

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura

dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di

proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i

servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si

occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano.

Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari,

siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere

trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 24 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È

ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di

malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai

Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso

strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6,

autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Si rammenta inoltre che l’art. 7 comma 1 della L. R. 20/12 prevede che:
“I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento,

nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli

altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private

convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere

degli animali ricoverati.”

Per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio

regionale.”

Il Comune, indicato dal legislatore come detentore responsabile delle colonie

di gatti, deve quindi assicurare non solo interventi in materia di igiene e sanità e di

polizia veterinaria, ma adottare altresì misure atte ad evitare la diffusione delle

malattie proprie della specie nonché di quelle a carattere zoonosico anche in

considerazione del divieto fatto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà

o spostarli dal loro habitat.

Si fa presente infine che le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 della L.R.

20/12 possono dare un aiuto di tipo organizzativo, operativo ai Comuni ma il

legislatore ha espressamente stabilito che siano questi ultimi ad assicurare le

condizioni di sopravvivenza, la custodia, il mantenimento, nonché la gestione
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sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di
affezione, riconosciuti quali esseri senzienti.


Distinti saluti
IL DIRETTORE DI SERVIZIO



dott. Manlio Palei

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs.85/2005 (Codice

dell’amministrazione digitale)


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Allegato alla circolare
Paragrafo 12 contenuto nel Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe

degli animali d’affezione (BDR)

Allegato B alla delibera n. 2029 del 8 novembre 2013

12. Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/ oasi feline viventi in

libertà.

Il punto 1 lettera d) dell’ ”Accordo”, stabilisce la necessità che i gatti delle colonie

feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati

nell’anagrafe degli animali d’affezione.

Il detentore dei gatti appartenenti alle colonie/oasi feline viene identificato nel

Comune del luogo ove insiste la colonia.

Infatti ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.R. 20/12, è il Comune che deve

provvedere alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza anche tramite

le associazioni e gli enti di cui all’art. 6 della L.R. 20/12.
12.1 Registrazione delle colonie/oasi feline

Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20/12 i Comuni provvedono al censimento e alla

registrazione delle colonie/oasi feline, potendo in tal senso avvalersi del supporto

delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6,

previa convenzione.

Essendo strettamente connesse alla gestione anagrafica dei gatti in esse ospitati

le colonie feline e le oasi feline devono pertanto essere registrate nella BDR.

A tal fine gli incaricati del Comune, procedono alla registrazione delle colonie

feline censite avvalendosi dell’apposito applicativo informatico messo a

disposizione dalla BDR.
per scaricare il modello di censimento/registrazione di colonia/oasi felina clicca



qui



(allegato 18 del manuale operativo in formato cartaceo)

La procedura di registrazione comporta l’assegnazione del codice anagrafico

univoco di identificazione composto da 12 caratteri secondo le modalità descritte

nel paragrafo 4


· le lettere IT per il paese (2 caratteri)

· sigla della Provincia (2 caratteri)

· codice Istat del Comune (3 caratteri);

· sigla F per la specie di animali d affezione (1 carattere);

· numero progressivo della colonia all’interno del Comune di competenza (4


caratteri).

Esempio: IT UD 003 F 0001

L’applicativo della BDR consente inoltre di inserire nei dati anagrafici della colonia

il nominativo del/i volontario/i che si occupa/no della cura dei gatti e del loro

sostentamento.
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La registrazione ha il solo scopo di permettere all’Autorità la mappatura delle aree

e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline ai fini della

cura e dell’alimentazione dei gatti ivi stanziati.
12.2 Identificazione e registrazione obbligatoria dei gatti viventi in libertà


L’obbligo di identificazione e registrazione dei gatti riguarda gli animali da sottoporre

all’intervento di sterilizzazione e decorre a partire dalla data di entrata in vigore del

presente manuale operativo.(Fino a quando non verrà predisposto l’apposito applicativo

i dati verranno registrati su registro cartaceo)

Per la cattura dei gatti ai fini della loro cura e sterilizzazione i Comuni possono avvalersi

di volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie/oasi feline. I comuni

rilasciano ai volontari un attestato di registrazione nell’apposito elenco istituito ai sensi

dell’art. 23, comma 3, delle legge regionale 20/2012 e un tesserino di riconoscimento.

L’attestato da titolo ai medesimi di accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei

gatti, a qualsiasi area di proprietà e o in concessione al Comune.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dei nominativi dei volontari che

si occupano dell’accudimento delle colonie/oasi feline, devono presentare

domanda utilizzando l’apposito modello da compilare in ogni sua parte.
per scaricare il modello di domanda di volontario referente di colonia/oasi felina



clicca qui



(allegato 19 del manuale operativo in formato cartaceo)

Ricevuta la domanda, il Comune, nella persona dell’incaricato alla registrazione dei dati

nella BDR :

a. valuta la correttezza della domanda e della dichiarazione di responsabilità del

soggetto richiedente, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;

b. a completamento dell’istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal

ricevimento della domanda, rilascia l’attestato di volontario referente di

colonia felina e il relativo tesserino di riconoscimento oppure ne motiva il

diniego, dandone comunicazione all’interessato.
per scaricare l’attestato di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui



(allegato 20 del manuale operativo in formato cartaceo)

Al volontario referente della colonia/oasi felina viene affidato il compito di procedere,

direttamente o per supervisione, alla cattura dei gatti ai fini della sterilizzazione e alla

redazione della prima parte della scheda di identificazione del gatto.

per scaricare la scheda di identificazione del gatto clicca qui



(allegato 21 del manuale operativo in formato cartaceo)

Presso la struttura ove viene eseguito l’intervento di sterilizzazione e comunque, entro i

tre giorni successivi il gatto catturato non registrato nella BDR, sotto la supervisione del

veterinario dell’azienda per i Servizi Sanitari o libero professionista autorizzato e

accreditato secondo la procedura descritta al paragrafo 5.1, deve essere:

pag 7/7

· identificato secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1

· registrato nella BDR nell’apposita scheda identificativa che traccia la storia



dell’animale e implementa il registro di carico/scarico della colonia/oasi felina

secondo la procedura indicata al paragrafo 6.2.

La scheda identificativa, unitamente al modello 1 e certificato di iscrizione all’anagrafe

deve essere inviata all’ufficio anagrafe canina del Comune competente per territorio

entro i 30 giorni successivi all’intervento. Il Comune è infatti l’unico depositario

dell’archivio cartolare originale dei modelli 1, 2 , 3, che devono essere ricondotti

nell’ambito di ciascuna delle colonie/oasi feline registrate nella BDR.

per scaricare il modello 1 clicca qui



(allegato 4 del manuale operativo in formato cartaceo)

La tenuta del registro di carico e scarico viene assolta esclusivamente con

modalità informatica, avvalendosi dell’apposito applicativo messo a disposizione

dalla BDR.
per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle colonie/oasi feline e



gattile clicca qui



(allegato 22 del manuale operativo )

12.3 Variazioni anagrafiche dei gatti viventi in libertà


Analogamente ai cani, anche i gatti viventi in libertà iscritti e registrati nella BDR,

possono essere soggetti ai seguenti eventi:

· cessione a titolo gratuito (donazione, affido, ecc)

· morte

· smarrimento o sottrazione

· ritrovamento restituzione

· trasferimento ad oasi felina o altro sito idoneo



Per i relativi adempimenti si utilizzano, in quanto applicabili, le procedure indicate ai

paragrafi 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.

I responsabili delle comunicazioni vengono identificati nel soggetto volontario cui il

comune ha conferito l’incarico di referente di colonia/oasi felina mentre, nel caso di

trasferimento all’oasi felina o ad altro sito idoneo, la responsabilità viene individuata nel

veterinario che ha certificato la necessità di trasferimento del gatto ai sensi dell’art. 23,

comma 7 delle legge.

All. 18

SCHEDA CENSIMENTO / REGISTRAZIONE COLONIA/OASI FELINA

Art. 22 legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

I sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo per il censimento della colonia felina identificata con i seguenti

dati anagrafici :

COMUNE LOCALITA’ DENOMINAZIONE COLONIA CODICE

IT

Per quanto direttamente constatato durante il sopralluogo tale insediamento animale è riconosciuto come

colonia di gatti viventi in libertà

Per motivi di carattere socio-ambientali, igienico-sanitari, nonchè di benessere animale la colonia è

riconosciuta :

compatibile con il territorio occupato

non compatibile con il territorio occupato, sussistendo pertanto le condizioni per il suo trasferimento



in altro sito idoneo secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 7 della legge regionale 11

ottobre 2012, n. 20.

CENSIMENTO: eseguito in data ……………….., da:

dott. .................................................................................... veterinario ufficiale ASS n. 2 “Isontina” ;

sig. ………………………. In qualità di incaricato dal Comune;

sig. ............................................................................. in qualità di volontario dell’Associazione o ente di cui



all’art. 6 della L.R. 20/12.

gatti presenti da sterilizzare già sterilizzati


maschi

femmine

TOTALE

eventuali osservazioni:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Il volontario incaricato Il Veterinario Ufficiale L’incaricato del Comune

----------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------

All. 19


Oggetto: Richiesta di rilascio di attestato di volontario per l’accudimento di colonia/oasi felina.



Al Comune di

……………………………………………….

Ufficio Anagrafe Animali d’Affezione

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ……………………… il ………………

C.F. ………………………………… residente a ………………………………………….……………………..……

in via ……………………………………………………………………………………..………….. n. ……….

telefono ………………………………………………………………………………………..…………………………..

CHIEDE



il rilascio dell’attestato di volontario per l’accudimento di gatti viventi in libertà , ai sensi dell’art. 23, comma 4,

della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, presso la/le colonia/e oasi felina/e sita/e in località:

1) …………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione

2) ………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione

3) ………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione





ALLO SCOPO DICHIARA



· di impegnarsi a osservare le procedure operative del manuale regionale nonché le norme e le

disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione;

· di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all’accesso a zone di proprietà



privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;

· di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai



sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la

presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;

· che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del



DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali

previste dall’art. 76 del medesimo DPR;

· di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Autorità le variazioni che dovessero intervenire a



modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell’attività di volontario.

ALLEGA


copia fotostatica di un valido documento di identità;

una foto formato tessera



Distinti saluti.

data: ………………. firma del richiedente

……………………….

All. 20

ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L’ACCUDIMENTO DI GATTI VIVENTI IN LIBERTA

COMUNE DI ………………………….



Vista la domanda presentata dal sig. …………..…………………. C.F. …………………………………. volta ad

ottenere l’attestato di volontario per l’accudimento di colonie/oasi feline viventi in libertà;

Visto l’art. 23, comma 4, della legge regionale 20/12;

ATTESTA



che il sig………………………….. nato a ……………………………………… C.F. ………………………………

è registrato al n…….. dell’elenco dei volontari che accudiscono le colonie feline viventi in libertà della BDR

dell’anagrafe degli animali d’affezione.

Il presente attestato, da titolo al rilascio del tesserino di riconoscimento per volontario di colonia/oasi felina e

all’accesso, ai fini dell’alimentazione e delle cura dei gatti viventi in libertà appartenenti alle colonie feline, a

qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato

al consenso del proprietario.

data : ………………… Il funzionario comunale delegato

……………………………………….

Fronte
Comune di ………………….

Tessera di

riconoscimento


n. ………… rilasciata a:


Cognome: ………………….

Nome: …………………………

nato a: …………. il: ………………

qualifica: volontario per





l’accudimento di colonia felina


Retro
Il titolare della presente tessera di riconoscimento:


· È registrato nell’apposito elenco della BDR anagrafe degli animali




d’affezione come volontario responsabile dell’accudimento delle

colonie feline ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 20/2012;


· È autorizzato ad accedere, ai fini dell’alimentazione e delle cura




dei gatti viventi in libertà, a qualsiasi area di proprietà o in

concessione al Comune di …………………………….


· L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso




del proprietario.


Li, …………………………..

Il funzionario Comunale incaricato

……………………………………………..

FOTO
All. 21 Azienda per i Servizi Sanitari n.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL GATTO N…………. / anno ……..
R E F E R T O S E G N A L E T I C O


razza sesso taglia età' mantello segni particolari microchip

Il sottoscritto, volontario referente della:

colonia felina denominata …………………………….…………….. e censita con n. ……….. del Comune di ……………………….;

oasi felina denominata …………………………….…………….. e censita con n. ……….. del Comune di ………..………………….,;



sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali

nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità dichiara che in data …………………. il gatto

con le caratteristiche segnalatiche sopra sopra riportate è stato catturato per finalità di carattere sanitario, compresa la

sterilizzazione chirurgica per il controllo delle nascite.

Il volontario responsabile della colonia / oasi felina

………………………………………………………………………….

In data ………………………… il gatto sopra segnalato è:

stato identificato mediante: lettura applicazione sottocutanea di microchip con il seguente codice identificativo:



come da allegato modello 1 e certificato di iscrizione in anagrafe

stato sottoposto ad intervento di sterilizzazione e conchectomia apicale destra come segno di riconoscimento a distanza;

stato sottoposto ai seguenti trattamenti profilattici e/o terapeutici:

vaccinazione antirabbica

vaccinazione polivalente

trattamento terapeutico antiparassitario con i seguenti medicinali ………………………………………………..



a seguito della diagnosi clinica di ………………………………………………………………………………………………………

stato soppresso con metodo eutanasico, previa anestesia, perchè affetto da:



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

deceduto il ………………… a causa di ……………………………………………………………………………………………………..



Il veterinario ufficiale

………………………..

In data ……………… il gatto di cui alla presente scheda di identificazione dopo ….. giorni di decorso postoperatorio è stato :

reinserito nella colonia di appartenenza;

trasferito all’oasi felina/altro sito idoneo denominato/a ……………………………………………….. e censita/o con n. ………..



del Comune di ………..…………………., ai sensi dell’ordinanza n. …………… dd. ………………….. del Sindaco del Comune di:

………………………………………………….. perché incompatibile con il territorio,

Il volontario responsabile della colonia / oasi felina

………………………………………………………………………….


mercoledì 1 agosto 2018

Dieta per il Morbo di Alzheimer

Dieta per il Morbo di Alzheimer

Cos'è il Morbo di Alzheimer

Il morbo di Alzheimer è un disturbo fortemente invalidante che induce una graduale perdita delle facoltà mentali, fino a rendere IMPOSSIBILE lo svolgimento delle comuni attività quotidiane; la malattia di Alzheimer insorge più o meno nella mezza età e si manifesta con un declino cognitivo provocato dalla degenerazione del sistema nervoso centrale (SNC) che sfocia in una demenza progressiva (attualmente) NON curabile.
Nonostante la medicina moderna sia IMPOTENTE nel ripristinare la funzionalità del cervello, sono stati fatti grandi passi avanti sull'attenuazione dell'AVANZAMENTO degenerativo e sulla prevenzione dell'insorgenza; oltre ad appositi farmaci, sia la statistica che la clinica hanno potuto evidenziare alcune componenti essenziali dello stile di vita e del regime alimentare, responsabili del:
  1. Preservamento (secondariamente alle predisposizioni familiari) del SNC dall'Alzheimer
  2. Rallentamento dell'avanzamento e dell'ingravescenza patologici
NB. Ovviamente, se applicata ad un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, l'ottimizzazione della dieta e dello stile di vita NON costituisce una cura propriamente detta ma piuttosto una terapia preventiva e palliativa sulla demenza ingravescente.

Dieta e Stile di Vita

Iniziamo sottolineando che sia la dieta, sia lo stile di vita giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella lotta al morbo di Alzheimer; numerosi approfondimenti scientifici dimostrano che:

l'attività fisica regolare e la "ginnastica mentale" (lettura antologica e perseguimento delle consuetudini intellettive e gestionali), costituiscono 2 elementi primari contro l'insorgenza e l'ingravescenza del morbo di Alzheimer.

Inoltre, facendo un'anamnesi nutrizionale delle persone affette e di quelle sane, si è evidenziata una evidente correlazione POSITIVA tra: dieta ricca di acidi grassi saturi o idrogenati e di colesterolo, con la degenerazione cerebrale precoce e progressiva. Al contrario, una dieta ricca di: fibra alimentare (cereali integrali, legumi, ortaggi e frutta fresca), antiossidanti (B-carotene, vit. C, vit. E, zinco, selenio, polifenoli ecc.), fitosteroli e acidi grassi polinsaturi (famiglia omega-3, famiglia omega-6, famiglia omega-9), sembra PROTEGGERE dall'insorgenza di Alzheimer.
Si noti come TUTTE le caratteristiche nutrizionali sopra citate rispecchino perfettamente i principi cardine della dieta mediterranea; il regime alimentare idoneo a prevenire e ritardare i sintomi dell'Alzheimer è quindi lo stesso consigliato per ridurre il rischio cardio-vascolare.
La dieta mediterranea per l'Alzheimer può dunque vantare i seguenti effetti benefici:
  1. Rallentare il declino cognitivo negli anziani
  2. Ridurre il rischio di declino cognitivo lieve (MCI), quale fase intermedia tra quello fisiologico e la demenza di Alzheimer
  3. Ridurre il rischio che il declino cognitivo lieve (MCI) sfoci nel morbo di Alzheimer propriamente detto.
Al momento non è ancora ben chiaro quali siano i meccanismi preventivi della dieta mediterranea verso il morbo di Alzheimer, tuttavia, è possibile che le giuste scelte alimentari favoriscano la moderazione dei trigliceridi e del colesterolo nel sangue, oltre che il mantenimento della glicemia e dell'insulinemia nei giusti limiti di normalità; inoltre, in virtù delle recenti scoperte sull'up-take lipidico delle cellule nervose (che mette in luce quanto i grassi della dieta possano contribuire alla composizione delle membrane e delle guaine mieliniche neuronali), è possibile ipotizzare che i grassi saturi e idrogenati, questi ultimi soprattutto in configurazione trans, incidano NEGATIVAMENTE sul mantenimento delle funzioni cerebrali.

Dieta Mediterranea - Contro l'Alzheimer

Conclusioni

In definitiva, che la dieta mediterranea (intrapresa nel corso della vita) risulti protettiva per l'MCI (deterioramento cognitivo lieve) e per l'Alzheimer è un dato statistico pressoché inoppugnabile!
D'altro canto, è comunque doveroso specificare che lo studio storico-regressivo delle cause, degli eventi e del corso patologico del morbo di Alzheimer NON costituisce un protocollo analitico di semplice svolgimento; ciò deriva dal fatto che i pazienti affetti da demenza progressiva manifestano spesso forti alterazioni della memoria e, a volte, pure del comportamento, complicando la ricostruzione cronologica (mancanza di collaborazione, aggressività, frustrazione ecc).
Si attendono ulteriori approfondimenti che siano in grado di valutare e quantificare più accuratamente il ruolo preventivo e palliativo della dieta mediterranea sul morbo di Alzheimer.



Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-morbo-di-alzheimer.html