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venerdì 22 gennaio 2021

Diritti degli animali e gestione

Domande/risposte Le risposte di Feder F.I.D.A. alle domande più frequenti. Scegli, dal menu di navigazione di questa sezione, tra "Domande frequenti" (relative alle situazioni più diffuse che coinvolgano la tutela o il benessere degli animali), oppure "Guida rapida al sito" (note informative sul sito Feder F.I.D.A.). Ognuna delle risposte a tutte queste domande è correlata a una o più Schede utili, studiate per approfondire ogni argomento e/o per fornire i necessari riferimenti di legge. Ricorda: la sezione è in continuo aggiornamento: se hai INFO e/o SUGGERIMENTI utili, Informaci! Stampa Feb 07 Cane legato a catena (o similari): cosa dice la legge? Cani alla catena Cani tenuti alla catena, o alla corda, corde e catene spesso fin troppo corte, o prive di snodi... Simili detenzioni, di solito giustificate dai padroni con frasi del tipo "è lì per fare la guardia", a oggi sono regolate non da una specifica legge statale, nazionale, ma dalle leggi regionali a tutela animali, oppure dai regolamenti comunali concernenti la convivenza uomo-animale. Volete sapere se quella catena, la sua lunghezza, il modo con cui è utilizzata, sono a norma di legge? Leggi tutto Tweet Stampa Nov 18 Animale abbandonato in abitazione/giardino privati/inaccessibili: che fare? Animale abbandonato in abitazione/giardino privati o inaccessibili: cosa fare? Chiariamo subito un punto importante: le forze dell'ordine devono intervenire. Che si tratti di un cane, o di un gatto, qualunque scusa addotta per non farlo ("non è di nostra competenza", "è una proprietà privata", "non possiamo fare nulla", etc.) è una menzogna! Le forze dell'ordine devono: •Rintracciare il proprietario del terreno/casa e invitarlo a prendersi cura del cane. •Qualora egli dicesse che l'animale non è suo, poiché è quindi accertato uno stato di abbandono, far intervenire la Asl veterinaria di competenza e far ricoverare l'animale nella struttura comunale di riferimento, verificando l'eventuale presenza di microchip. •Se il cane non risultasse microchippato, sarà adottabile dopo 60 giorni di permanenza in canile (o presso chi lo voglia ospitare in affidamento). Inoltre - Se i vigili - i primi che di norma si chiamano per intervenire - si rifiutassero di attivarsi, andranno denunciati per omissione di atti d’ufficio (e se il cane dovesse addirittura morire per colpa del loro non-intervento, ricordate che andranno denunciati anche per uccisione di animale (Art. 544 CP) perché non evitare il danno/morte dell’animale, equivale a cagionarlo). - In caso ci si trovasse in presenza di un edificio/strttura pericolante o simile, possono intervenire i vigili del fuoco, debitamente preparati per questo tipo di interventi. - SEGNATEVI L'ORA DELLE TELEFONATA, per potere rintracciare l’operatore responsabile con cui avrete avuto a che fare durante la segnalazione. - E infine ricordate, oltre a ricordarlo alle forze dell'ordine, che tutti noi paghiamo profumatamente anche la reperibilità dei veterinari asl per il "fuori orario di servizio", il che vuol dire che devono intervenire anche di notte e nei festivi. Che facciano il loro lavoro, tutti! Tweet Stampa Ott 17 Codice deontologico veterinario - 12 giugno 2011 (Codice Deontologico Veterinario. Tratto dal sito FNOVI. Per un elenco degli ordini provinciali, accedere alla relativa sezione). Leggi tutto Tweet Stampa Set 06 Cani guida per non vedenti: ecco cosa dice la legge In Italia, più che in tanti altri paesi dell'Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata. Questa diffusa ignoranza si accompagna spesso ad atteggiamenti aggressivi e basati su sciocchi preconcetti (relativi per esempio alla presunta "pericolosità comportamentale e sanitaria" di un cane-guida), atteggiamenti sul piano pratico possono mettere in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrovi così emarginata, o aggredita. Chiariamo tutti concetti che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili. Leggi tutto Tweet Stampa Ago 04 Accesso animali in zone balneari/spiagge: norme e info utili A oggi non esiste alcun "decreto di liberalizzazione delle spiagge" (se non alcune proposte che si ripetono periodicamente, ma restando prive di qualunque valore di legge) e ogni anno con l’arrivo della bella stagione arrivano puntuali anche situazioni scomode per tutti quei cittadini che vogliono andare al mare coi propri pelosi e non ricevono gli strumenti di legge utili per muoversi. I divieti spesso vertono sul non permettere l'acceso degli animali in spiaggia nemmeno se muniti di museruola o guinzaglio, a eccezione di quelli destinati "al salvamento" (attestato da apposito brevetto e tenuti al guinzaglio quando non impegnati nel salvataggio) e di quelli impiegati come "cani-guida" per i non vedenti, ma è necessario che tali divieti siano validi e quindi ecco le regole da conoscere: Leggi tutto Tweet Stampa Giu 21 Abusi su animali diffusi nel web: cosa fare? Se trovi un sito che diffonde ABUSI E VIOLENZE SU ANIMALI, cosa devi fare? Partendo dalle linee guida fornite da diversi social network (Facebook, Twitter, etc.) e dalle procedure offerte dalle forze dell'ordine, italiane e non, relative alle segnalazioni di reati "virtuali" (cioè i reati perpetrati mediante Internet), ecco un Vademecum per aiutarti a combattere anche i crimini del web. Leggi tutto Tweet Stampa Giu 19 Animale vagante / ferito in Autostrada? Cosa fare per aiutare un animale, presumibilmente domestico come cane o gatto, che vaga in autostrada magari anche debilitato o ferito, per soccorrerlo e impedire anche la possibilità di incidenti stradali? Non importa che l'animale sia già in strada, o "solo" per esempio tra i guardrail perché se sta muovendosi presso la carreggiata autostradale è già potenzialmente pericoloso, per se stesso e per gli automobilisti. Leggi tutto Tweet Stampa Giu 12 CANE / GATTO FERITI per strada a ROMA? Ecco chi chiamare in soccorso! Cane o gatto feriti per strada a ROMA? Ecco chi chiamare in soccorso! Un animale domestico, cane o gatto che sia, giace ferito in una delle strade del comune di Roma.... magari investito nella notte e in ogni caso agonizzante sul ciglio della strada (per la stessa situazione, ma in AUTOSTRADA, vedere l'apposita scheda utile)... CHE FARE? Leggi tutto Tweet Stampa Nov 24 Animali nei circhi: come difenderli, come denunciare i reati dei "circensi" animali e circhiL'arrivo di un circo con animali è un evento tutt'altro che gradevole e questa scheda nasce con l'intento di informare il più possibile i cittadini su cosa e quanto è possibile fare per impedire che i circhi che sfruttano animali possano violare le leggi fissate a livello internazionale e statale sia per il benessere degli animali, sia riguardo ad aspetti come la sicurezza pubblica, il rispetto del Codice della Strada ed altri fattori ancora. E i cittadino informato può iniziare a pretendere il rispetto della legge persino prima che un circo inizia gli spettacoli! LEGGI COME DIFENDERE GLI ANIMALI NEI CIRCHI Tweet Stampa Nov 21 CONDOMINIO E ANIMALI - Nuovo Codice Civile e Disposizioni attuazione in materia di Condominio AVVERTENZA: quanto qui riportato è in vigore dal 18 giugno 2013. italiaLa modifica più importante per noi è quella che inserisce nell'art. 1138 - Regolamento di condominio (che trovate per intero più sotto) e cioè che: "Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". Per comodità riportiamo comunque l'intero testo della legge. Leggi tutto Tweet Stampa Ago 09 Colonie feline, gatti in condominio, gattili e gattare COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO? La L. Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge: 1.La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat" di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 2.I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. 3.I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene. Un esempio di applicazione è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che: - la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. - i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat. - nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia. In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge. I GATTARI E LA CURA DELLE COLONIE FELINE Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti. Si tenga presente che alcuni regolamenti comunali ammettono che a registrare e curare le colonie feline possa essere un privato cittadino, ma altri potrebbero concederlo solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate: se il tuo comune te lo permette, contatta il servizio veterinario Asl di riferimento per la sua zona (nei capoluoghi di provincia esistono "uffici diritti degli animali" a cui chiedere informazioni locali dettagliate; nei paesi sprovvisti di questo servizio bisognerà rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria) potrai cosi' compilare i moduli necessari per "ufficializzare" la colonia e dichiaratene tutore, ottenendo dopo poco tempo (a volte, previo controllo veterinario della colonia stessa) una documentazione di dichiarazione. Da quel momento potrai organizzarti per far sterilizzare i gatti (la sterilizzazione, gratuita o a costi molto vantaggiosi, è un obbligo per la Asl competente mentre non è lo stesso per la cattura: potresti dover essere tu a catturare e condurre i gatti in ambulatorio). Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i gattari/e possono anche rivolgersi alle mense scolastiche comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo. In ogni caso il gattaro/a è tenuto a rispettare le norme d'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, al termine di ogni pasto. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche promuovere corsi di formazione per il conseguente rilascio di un "tesserino di riconoscimento di gattaro/a". E' anche una buona idea collocare, in prossimità dell'habitat un volantino informativo per indicare la presenza di una colonia felina, del tipo: "In rispetto delle persone e anche della colonia felina (cioè di qualsiasi gruppo di due o più gatti che coabitano nel medesimo territorio): - si pregano i tutori della colonia che somministrano il cibo e l’acqua ai gatti presenti, di mantenere pulito il luogo preposto. - si avvisa che la legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo. - si informa che è vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine. Quanto qui dichiarato è sancito dalle seguenti leggi: ◦L. 281/1991 ◦Legge Regionale tutela animali di riferimento, con relativo articolo inerente la tutela delle colonie feline. ◦Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). [ Infine, inserire i dati dell'associazione, o del gattaro/a, che si occupa della colonia felina ] LE DELIBERE CONDOMINIALI DI "ALLONTANAMENTO" Una delibera condominiale che imponga di allontanare una colonia felina condominiale sulla base della richiesta richiesta avanzata da alcuni, o tutti i condomini, è legittima? Lo è solo se non viola le leggi a tutela dei gatti randagi e quindi per prima cosa l'assemblea è tenuta a valutare il motivo della richiesta e a rifiutarla se essa fosse basata su pregiudizi nei confronti della razza felina perché la legge è chiara: •le delibere condominiali che vogliano far allontanare - o addirittura sopprimere - i gatti per pregiudizio, cioè motivi non correlati a una malattia grave e incurabile degli stessi felini, oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perchè in contrasto sia con la L. 281/91 e sia con le leggi regionali, come confermato dall'orientamento della Cassazione (es., Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822 *) •Nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (es., rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095). •Se, invece, il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario ASL, che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91 art. 2 comma 9) NOTE (1) Sentenza n. 44822/2007 della 3° Sez Penale della Corte di Cassazione (sintesi) Con la pronuncia in esame la Corte si sofferma diffusamente sulle nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), affrontando alcune interessanti questioni in tema di individuazione dell’elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen.. La Corte ha, anzitutto, affermato che la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”; ha, poi, affermato che nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; infine, nel ribadire l’orientamento che afferma l’esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie e le condotte prima contemplate dall’art. 727 cod. pen. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali), ha affrontato il tema del rapporto tra le nuove fattispecie e quella contemplata dal novellato art.638 cod. pen. affermando, da un lato, che in tale ultimo reato il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189 del 2004) e, dall’altro, che le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. (2) Sentenza n. 23693/2009 del Tribunale di Milano (omissis) Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio si sig.ri C. e R. nonché il condominio MarNero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei Condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori. Gli attori chiedevano quindi la condanna del SuperCondominio e del condominio alla rimissione in pristino della proprietà comune, la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al rimborso della somma di € 180,00 sostenuta dagli attori per lo sgombero tentato in data 7.12.2006, nonché la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo indicato nella misura di € 10.000,00. Il condominio ed il Supercondominio convenuti si costituivano in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. Si costituivano altresì i sig.ri C. e R. contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle loro domande nonché la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria degli attori. I convenuti C./R. chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna degli attore al risarcimento dei danni morali subiti dalla sig.ra R. a seguito della lotta psicologica ed intimidatoria perpetrata, secondo l’assunto di parte convenuta, dagli attori nei suoi confronti. OMISSIS I Sig.ri P. e H., proprietari di un appartamento posto nel condominio di Via MarNero 13 a Milano lamentano la lesine del diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione. Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine del civico 13 (lo stesso condominio ove abitano gli attori) per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali. I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumo l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune. Va preliminarmente rilevato che da un attento esame degli atti, parte attrice circoscrive nelle sue conclusioni la domanda di ripristini delle parti comuni solo in quelle aree occupate dai manufatti illegittimamente costruiti, chiedendo l’eliminazione dei rifugi dei gatti descritti in atti, senza nulla chiedere in merito allo sgabuzzino. Dette conclusioni sono state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ne consegue che nessuna statuizione può essere resa in ordine allo sgabuzzino condominiale, di cui si rileva non vi è domanda esplicita sul punto. Quanto al merito della causa che ci occupa, gli attori assumono la violazione della destinazione d’uso del cortile condominiale da parte dei convenuti per avere questi ultimi adibito una porzione del cortile stesso a rifugio di gatti randagi, che assumono costituiscano pericolo alla salute e alla salubrità dei luoghi. I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumo invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”. La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.). Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91). Pertanto, soltanto in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo. Posto che dall’istruttoria espletata è emerso che i gatti non sono stati allontanati dalla ASL chiamata a vigilare sulla colonia poiché non costituenti pericolo per la salute, deve valutarsi, nel caso in esame, se è legittimo l’uso del cortile da parte di un condomino per adibirlo a rifugio dei gatti e se tale uso violi il diritto degli altri condomini. Fermo quanto già detto, in merito alla normativa nazionale e regionale a tutela della specie felina che quindi legittimerebbe la presenza dei gatti nella porzione della casa comune, quanto alla lamentata violazione del diritto del pari uso e godimento si rileva quanto segue. Come noto quando un cortile è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per comproprietari al riguardo (come nel caso in esame), il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 1102,comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. Contrariamente all’assunto di parte attrice, tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà. Infatti, come statulto dalla Suprema Corte, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (CASS. 5753/2007) Il pari uso della cosa comune, non postula necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti i partecipanti alla comunione, restando affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza. La nozione di pari uso del bene comune, pertanto, non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti condomini nella medesima unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine. Al contrario, i rapporti condominiali devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, soltanto ove – anche in ragione della specifica destinazione di ogni proprietà individuale – sia prevedibile e ragionevole che tutti i partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare un analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla “res” comune dal condominio che impedisca tale utilizzo deve ritenersi illegittima. Infatti il limite al godimento di ciascun condomino p dato dagli interessi altri, i quali pertanto costituiscono impedimento della cosa comune solo se sia ragionevole prevedere che ciascun partecipante alla comunione possa, a propria volta, voler accrescere il pari uso a cui ha diritto. Ciò posto, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condominio, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacché l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condominio è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’occupazione da parte di due condomini C./R. di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso. L’uso particolare che il comproprietario ha fatto del cortile comune, installando su una piccola porzione dello stesso manufatti amovibili, non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quello del cortile, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare(cfr.: cass. clv., sez. 2A, sent. 20 agosto 2002, n. 12262, cass. clv., sez 2A, sent. 17 maggio 197, n. 4394). Nel caso in esame parte attrice non ha provato che l’utilizzazione della parte comune (il cortile) praticata dai convenuti abbia alterato l’uso stesso, né vi è prova in atti che tutti gli altri condomini non possano fare del cortile medesimo un analogo uso particolare. Deve quindi ritenersi che l’esistenza di tale condizione e della non alterazione della destinazione naturale dell’area legittimino l’installazione dei manufatti, tanto più che non risulta provato che il piano di calpestio del cortile sia variato. Di contro è emerso dalla documentazione (anche fotografica) in atti che lo spazio occupato è marginale rispetto alla notevole estensione complessiva dell’area di proprietà comune. Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito ala salute. Pertanto la domanda di parte attrice volta alla rimozione da parte del SuperCondomio e del Condominio dei rifugi per gatti non risulta fondata e non può trovare accoglimento. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi altresì infondata la domanda di risarcimento del danno formulata per omessa vigilanza da parte dei Condominii comuni sulla destinazione della cosa comune, posto che la detta destinazione non risulta contrastare con le norme sulla comunione. Né può imputarsi ai Condomii contenuti il ritardo nell’esecuzione degli sgomberi disposti dalla ASL, posto che appare ragionevole il lasso di tempo (4 mesi) necessario allo sgombero dal giorno del sopralluogo all’esecuzione specifica sia in termini organizzativi che in termini di avviso ai condomini. Né risulta provata la sussistenza dei lamentati miasmi tali da ritenere che non sussistano né i lamentati patimenti né i pregiudizio consistenti in disagi, disappunti e ansie. Anche tale domanda attorea va quindi respinta. Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 180,00 si rileva quanto segue. Parte attrice lamenta che per procedere alla rimozione dei rifugi dei gatti ha tentato uno sgombero in data 7.12.2006 risultato poi vanamente esperito, chiede quindi che i convenuti tutti vengano condannati al rimborso della spesa. La domanda non può trovare accoglimento posto che non risulta provato che vi fosse un ordine di sgombero (bensì solo una disposizione di sostituzione di un vetro ed alla chiusura della cantina, operazioni che risultano poi state eseguite); l’operazione di sgombero è stata decisa autonomamente dagli attori senza alcuna autorizzazione condominiale. Tale spesa quindi, non necessaria né autorizzata, rimane a carico degli attori. Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra R. per i lamentati risvolti psicologici della vicenda, posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno non patrimoniale subito, dal momento che il solo certificato in atti non attesta l’esistenza del lamentato danno. Quanto infine alla domanda di condanna svolta dai convenuti in danno agli attori ex art. 96 cpc si rileva quanto segue. L’affermazione di responsabilità processuale aggravata dal soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza oppure dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio nonché la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Sicché non può liquidarsi il danno, neppure equitativamente, lamentato dai contenuti posto che dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza. La domanda quindi non può trovare accoglimento. Data la materia trattata, l’attività svolta e l’esito del giudizio che ha visto soccombenti tutte le parti si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Sentenza esecutiva ex lege. P.C.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: rigetta tulle le domande di parte attrice rigetta tutte le domande di tutte le parti convenute compensa tra le parti le spese di lite sentenza esecutiva (Tratto anche da: Condominioweb.com e Cortedicassazione.it)

Colonie feline e gatti in condominio: cosa dice la legge?

Colonie feline e gatti in condominio: cosa dice la legge? Di Chiara Burriello - 17 Maggio 2019 La Legge Quadro 281/91 disciplina in modo ben preciso le colonie feline e protegge i gatti in condominio: vediamo più nel dettaglio in che modo. colonia felina gatti in condominio La definizione normativa di colonia felina è stata data per la prima volta dalla Legge Quadro 281/92: secondo questa legge, una colonia felina è un gruppo di gatti, composto da almeno due esemplari, che frequenta abitualmente un determinato luogo. L’habitat della colonia felina può essere un territorio edificato o meno, pubblico o privato: la legge tutela i gatti e le colonie feline che vivono anche nelle aree private condominiali, che possono permanere in cortili, garage e giardini e vanno tenuti sotto controllo in termini numerici (grazie alla sterilizzazione degli esemplari). Naturalmente, la legge prevede la possibilità di provvedere al nutrimento delle colonie feline e dei gatti in condominio a patto che si rispettino le norme igieniche fondamentali. Inoltre, la legislazione italiana prevede delle norme anche rispetto a chi si prende cura dei gatti randagi e delle colonie feline in condominio: scopriamole insieme. Cura delle colonie feline: i gattari in condominio cattura gatti (Pixabay) Secondo la legge italiana, adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è un’attività benemerita e per questo motivo il gattaro deve avere accesso a tutte le aree di proprietà pubblica e privata ad uso pubblico per preoccuparsi dell’alimentazione dei gatti. Naturalmente, in caso di aree private, bisogna chiedere prima il permesso al proprietario. A stabilire chi debba registrare e curare le colonie feline sono i regolamenti comunali: in alcuni casi, queste attività possono essere affidate a dingoli cittadini mentre in altri casi solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate. Una cosa utile da fare, se vuoi prenderti cura ufficialmente di una colonia di gatti nel tuo condominio è rivolgersi alla propria ASL vetrinaria di riferimento e compilare i moduli per ufficializzare la colonia in questione. Nel momento in cui una colonia felina è ufficializzata all’ASL, sarà poi necessario organizzarsi per far sterilizzare i gatti (servizio offerto gratuitamente o a prezzi estremamente vantaggiosi). Inoltre, nei Comuni dove ciò è permesso, potrai rivolgerti a mense scolastiche e comunali per ritirare gli avanzi alimentari, con cui cibare i gatti (previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale). Infine, è consigliabile preparare un volantino informativo da collocare in prossimità dell’habitat della colonia, in cui indicare anche e soprattutto i riferimenti normativi che regolano la materia specifica e più in generale il maltrattamento animali. Delibere condominiali di allontamento: sono legittime? In alcuni casi, i condomini emanano delle delibere che impongono l’allontamento della colonia felina sulla base di una richiesta specifica proveniente dai condomini. Questo tipo di delibera condominiale è legittima? Secondo la legge, lo è a patto di non violare le norme previste a tutela dei gatti randagi. Inoltre, deve esserci un motivo valido per predisporre l’allontanamento. Ma cosa dice la legge rispetto alle delibere condominiali di allontanamento dei gatti? I punti essenziali sono 3: – Se la delibera vuole far allontanare o addirittura sopprimere i gatti per pregiudizio (assenza di malattie gravi e incurabili o di situazioni di rischio per la salute e l’igiene pubblica), è illegittima. – Se i gatti iniziano a costituire un danno per i beni condominiali o dei singoli, l’assemblea condominiale può predisporre delle soluzioni e dei provvedimenti che siano rispettose del “sentimento di amore per gli animali”. – Se la richiesta di allontanamento della colonia felina è basata su motivi di sicurezza della salute pubblica, la delibera condominiale è legittima se ci sono accertamenti da parte del servizio veterinario ASL a comprovarla.

COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO?

COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO? La L. Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge: 1.La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat" di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 2.I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. 3.I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene. Un esempio di applicazione è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che: - la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. - i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat. - nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia. In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge. I GATTARI E LA CURA DELLE COLONIE FELINE Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti. Si tenga presente che alcuni regolamenti comunali ammettono che a registrare e curare le colonie feline possa essere un privato cittadino, ma altri potrebbero concederlo solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate: se il tuo comune te lo permette, contatta il servizio veterinario Asl di riferimento per la sua zona (nei capoluoghi di provincia esistono "uffici diritti degli animali" a cui chiedere informazioni locali dettagliate; nei paesi sprovvisti di questo servizio bisognerà rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria) potrai cosi' compilare i moduli necessari per "ufficializzare" la colonia e dichiaratene tutore, ottenendo dopo poco tempo (a volte, previo controllo veterinario della colonia stessa) una documentazione di dichiarazione. Da quel momento potrai organizzarti per far sterilizzare i gatti (la sterilizzazione, gratuita o a costi molto vantaggiosi, è un obbligo per la Asl competente mentre non è lo stesso per la cattura: potresti dover essere tu a catturare e condurre i gatti in ambulatorio). Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i gattari/e possono anche rivolgersi alle mense scolastiche comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo. In ogni caso il gattaro/a è tenuto a rispettare le norme d'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, al termine di ogni pasto. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche promuovere corsi di formazione per il conseguente rilascio di un "tesserino di riconoscimento di gattaro/a". E' anche una buona idea collocare, in prossimità dell'habitat un volantino informativo per indicare la presenza di una colonia felina, del tipo: "In rispetto delle persone e anche della colonia felina (cioè di qualsiasi gruppo di due o più gatti che coabitano nel medesimo territorio): - si pregano i tutori della colonia che somministrano il cibo e l’acqua ai gatti presenti, di mantenere pulito il luogo preposto. - si avvisa che la legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo. - si informa che è vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine. Quanto qui dichiarato è sancito dalle seguenti leggi: ◦L. 281/1991 ◦Legge Regionale tutela animali di riferimento, con relativo articolo inerente la tutela delle colonie feline. ◦Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). [ Infine, inserire i dati dell'associazione, o del gattaro/a, che si occupa della colonia felina ] LE DELIBERE CONDOMINIALI DI "ALLONTANAMENTO" Una delibera condominiale che imponga di allontanare una colonia felina condominiale sulla base della richiesta richiesta avanzata da alcuni, o tutti i condomini, è legittima? Lo è solo se non viola le leggi a tutela dei gatti randagi e quindi per prima cosa l'assemblea è tenuta a valutare il motivo della richiesta e a rifiutarla se essa fosse basata su pregiudizi nei confronti della razza felina perché la legge è chiara: •le delibere condominiali che vogliano far allontanare - o addirittura sopprimere - i gatti per pregiudizio, cioè motivi non correlati a una malattia grave e incurabile degli stessi felini, oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perchè in contrasto sia con la L. 281/91 e sia con le leggi regionali, come confermato dall'orientamento della Cassazione (es., Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822 *) •Nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (es., rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095). •Se, invece, il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario ASL, che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91 art. 2 comma 9) NOTE (1) Sentenza n. 44822/2007 della 3° Sez Penale della Corte di Cassazione (sintesi) Con la pronuncia in esame la Corte si sofferma diffusamente sulle nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), affrontando alcune interessanti questioni in tema di individuazione dell’elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen.. La Corte ha, anzitutto, affermato che la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”; ha, poi, affermato che nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; infine, nel ribadire l’orientamento che afferma l’esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie e le condotte prima contemplate dall’art. 727 cod. pen. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali), ha affrontato il tema del rapporto tra le nuove fattispecie e quella contemplata dal novellato art.638 cod. pen. affermando, da un lato, che in tale ultimo reato il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189 del 2004) e, dall’altro, che le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. (2) Sentenza n. 23693/2009 del Tribunale di Milano (omissis) Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio si sig.ri C. e R. nonché il condominio MarNero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei Condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori. Gli attori chiedevano quindi la condanna del SuperCondominio e del condominio alla rimissione in pristino della proprietà comune, la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al rimborso della somma di € 180,00 sostenuta dagli attori per lo sgombero tentato in data 7.12.2006, nonché la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo indicato nella misura di € 10.000,00. Il condominio ed il Supercondominio convenuti si costituivano in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. Si costituivano altresì i sig.ri C. e R. contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle loro domande nonché la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria degli attori. I convenuti C./R. chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna degli attore al risarcimento dei danni morali subiti dalla sig.ra R. a seguito della lotta psicologica ed intimidatoria perpetrata, secondo l’assunto di parte convenuta, dagli attori nei suoi confronti. OMISSIS I Sig.ri P. e H., proprietari di un appartamento posto nel condominio di Via MarNero 13 a Milano lamentano la lesine del diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione. Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine del civico 13 (lo stesso condominio ove abitano gli attori) per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali. I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumo l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune. Va preliminarmente rilevato che da un attento esame degli atti, parte attrice circoscrive nelle sue conclusioni la domanda di ripristini delle parti comuni solo in quelle aree occupate dai manufatti illegittimamente costruiti, chiedendo l’eliminazione dei rifugi dei gatti descritti in atti, senza nulla chiedere in merito allo sgabuzzino. Dette conclusioni sono state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ne consegue che nessuna statuizione può essere resa in ordine allo sgabuzzino condominiale, di cui si rileva non vi è domanda esplicita sul punto. Quanto al merito della causa che ci occupa, gli attori assumono la violazione della destinazione d’uso del cortile condominiale da parte dei convenuti per avere questi ultimi adibito una porzione del cortile stesso a rifugio di gatti randagi, che assumono costituiscano pericolo alla salute e alla salubrità dei luoghi. I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumo invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”. La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.). Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91). Pertanto, soltanto in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo. Posto che dall’istruttoria espletata è emerso che i gatti non sono stati allontanati dalla ASL chiamata a vigilare sulla colonia poiché non costituenti pericolo per la salute, deve valutarsi, nel caso in esame, se è legittimo l’uso del cortile da parte di un condomino per adibirlo a rifugio dei gatti e se tale uso violi il diritto degli altri condomini. Fermo quanto già detto, in merito alla normativa nazionale e regionale a tutela della specie felina che quindi legittimerebbe la presenza dei gatti nella porzione della casa comune, quanto alla lamentata violazione del diritto del pari uso e godimento si rileva quanto segue. Come noto quando un cortile è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per comproprietari al riguardo (come nel caso in esame), il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 1102,comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. Contrariamente all’assunto di parte attrice, tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà. Infatti, come statulto dalla Suprema Corte, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (CASS. 5753/2007) Il pari uso della cosa comune, non postula necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti i partecipanti alla comunione, restando affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza. La nozione di pari uso del bene comune, pertanto, non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti condomini nella medesima unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine. Al contrario, i rapporti condominiali devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, soltanto ove – anche in ragione della specifica destinazione di ogni proprietà individuale – sia prevedibile e ragionevole che tutti i partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare un analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla “res” comune dal condominio che impedisca tale utilizzo deve ritenersi illegittima. Infatti il limite al godimento di ciascun condomino p dato dagli interessi altri, i quali pertanto costituiscono impedimento della cosa comune solo se sia ragionevole prevedere che ciascun partecipante alla comunione possa, a propria volta, voler accrescere il pari uso a cui ha diritto. Ciò posto, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condominio, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacché l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condominio è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’occupazione da parte di due condomini C./R. di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso. L’uso particolare che il comproprietario ha fatto del cortile comune, installando su una piccola porzione dello stesso manufatti amovibili, non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quello del cortile, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare(cfr.: cass. clv., sez. 2A, sent. 20 agosto 2002, n. 12262, cass. clv., sez 2A, sent. 17 maggio 197, n. 4394). Nel caso in esame parte attrice non ha provato che l’utilizzazione della parte comune (il cortile) praticata dai convenuti abbia alterato l’uso stesso, né vi è prova in atti che tutti gli altri condomini non possano fare del cortile medesimo un analogo uso particolare. Deve quindi ritenersi che l’esistenza di tale condizione e della non alterazione della destinazione naturale dell’area legittimino l’installazione dei manufatti, tanto più che non risulta provato che il piano di calpestio del cortile sia variato. Di contro è emerso dalla documentazione (anche fotografica) in atti che lo spazio occupato è marginale rispetto alla notevole estensione complessiva dell’area di proprietà comune. Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito ala salute. Pertanto la domanda di parte attrice volta alla rimozione da parte del SuperCondomio e del Condominio dei rifugi per gatti non risulta fondata e non può trovare accoglimento. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi altresì infondata la domanda di risarcimento del danno formulata per omessa vigilanza da parte dei Condominii comuni sulla destinazione della cosa comune, posto che la detta destinazione non risulta contrastare con le norme sulla comunione. Né può imputarsi ai Condomii contenuti il ritardo nell’esecuzione degli sgomberi disposti dalla ASL, posto che appare ragionevole il lasso di tempo (4 mesi) necessario allo sgombero dal giorno del sopralluogo all’esecuzione specifica sia in termini organizzativi che in termini di avviso ai condomini. Né risulta provata la sussistenza dei lamentati miasmi tali da ritenere che non sussistano né i lamentati patimenti né i pregiudizio consistenti in disagi, disappunti e ansie. Anche tale domanda attorea va quindi respinta. Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 180,00 si rileva quanto segue. Parte attrice lamenta che per procedere alla rimozione dei rifugi dei gatti ha tentato uno sgombero in data 7.12.2006 risultato poi vanamente esperito, chiede quindi che i convenuti tutti vengano condannati al rimborso della spesa. La domanda non può trovare accoglimento posto che non risulta provato che vi fosse un ordine di sgombero (bensì solo una disposizione di sostituzione di un vetro ed alla chiusura della cantina, operazioni che risultano poi state eseguite); l’operazione di sgombero è stata decisa autonomamente dagli attori senza alcuna autorizzazione condominiale. Tale spesa quindi, non necessaria né autorizzata, rimane a carico degli attori. Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra R. per i lamentati risvolti psicologici della vicenda, posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno non patrimoniale subito, dal momento che il solo certificato in atti non attesta l’esistenza del lamentato danno. Quanto infine alla domanda di condanna svolta dai convenuti in danno agli attori ex art. 96 cpc si rileva quanto segue. L’affermazione di responsabilità processuale aggravata dal soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza oppure dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio nonché la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Sicché non può liquidarsi il danno, neppure equitativamente, lamentato dai contenuti posto che dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza. La domanda quindi non può trovare accoglimento. Data la materia trattata, l’attività svolta e l’esito del giudizio che ha visto soccombenti tutte le parti si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Sentenza esecutiva ex lege. P.C.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: rigetta tulle le domande di parte attrice rigetta tutte le domande di tutte le parti convenute compensa tra le parti le spese di lite sentenza esecutiva (Tratto anche da: Condominioweb.com