COME COMPORTARSI IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN ANIMALE ABBANDONATO,MALTRATTATO, FERITO/INCIDENTATO,MALATO
Un cane abbandonato e randagio in un determinanto Comune è di proprietà del sindaco di quel Comune. La legge 281/91 per la tutela e il benessere animale, stabilisce che il sindaco è tenuto a garantire il benessere degli animali che vivono nel territorio del suo Comune. Il primo cittadino, quindi DEVE tutelare il cane in qualche modo, anche affidandolo ad una struttura di accoglienza, ad un canile convenzionato accertandosi delle condizioni in cui versi il canile stesso.
Pena, nel caso non lo faccia, la possibile imputazione penale per omissione di atti d’ufficio e maltrattamento.
I cani e i gatti del territorio quindi "per legge" appartengono al sindaco e sono sotto la sua tutela..e quindi è possibile DOPO AVER CHIAMATO I VIGILI O LE FORZE DELL ORDINE telefonicamente a meno che non intervengano e ci pensino loro a farli ricoverare nelle strutture convenzionate col comune,COME DICE LA LEGGE, possiamo essere noi a farli ricoverare presso un ambulatorio con tutte le cure necessarie e poi far pervenire le spese regolarmente fatturate per il rimborso al sindaco, una copia per conoscenza si potrebbe inviare alla procura, specificando nell'oggetto l'Ordinanza sull'omissione di soccorso, di conseguenza l'obbligo irrevocabile del cittadino davanti tali situazioni...
Non capisco allora xkè nn si chiamino le forze dell ordine(sono tutti competenti) per ogni animale ritrovato in non buone condizioni che hanno il dovere,PER LEGGE,di farli ricoverare e curare presso la ASL competente?I soldi per curare i randagi li deve pagare il comune(sono sempre i soldi nostri) non noi,aprendo POSTE PAY!
Se non facciamo rispettare la legge le cose non cabieranno mai,essendo complici inconsapevoli e in buona fede di questo stato di cose che giustifica l' inoperato di chi ha il dovere di risolvere il problema ed è pagato da noi proprio per questo !!!
QUINDI OGNI RACCOLTA FONDI A NOSTRO CARICO CONTRIBUISCE A NON FARE MAI CAMBIARE LE LEGGI!
p.s. i vigili o le forze dell ordine che non intervengono venendo meno al loro dovere devono essere DENUNCIATI per omissione di atti d ufficio,solo cosi possiamo contribuire a fare cambiare le cose!
Chiama i vigili...hanno il dovere di fare intervenire l ASL di competenza....e controllare nel caso se ha il microchip e prendere i dovuti provvedimenti...se si rifiutano fatti dare il nome e digli che provvederai a denunciarli...fallo con fermezza,ricordati che sei nel giusto,e che la legge stessa ti obbliga a farlo.
Riguardo i danni causati da un cane randagio,anche in caso d incidente:
La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all’Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL” . Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino
Ovviamente se il cane è in possesso del microchip il comune si rivarrà sul proprietario a cui è intestato lo stesso che sarà punito secondo le imputazioni penali inerenti al caso a cui saranno sommate tutte le spese necessarie per la cura e l accudimento del cane.
La legge prevede che un cane trovato per strada venga prelevato da personale comunale (non volontari) e se ha il microchip per legge deve stare in canile 15 gg... mentre se non ha chip deve stare in canile 30 giorni (60 secondo la normativa nazionale) dopo questo periodo (15 giorni col chip, 30 senza chip) il cane può essere affidato alle associazioni riconosciute (2 anni, iscrizione all'albo) e dato in adozione.
Max Inturri _____________________________________________________________
IL FENOMENO DEL RANDAGISMO
di Germano Palmieri
Fenomeno molto diffuso, regolato da leggi regionali in attuazione dell’art. 3 della legge quadro 14/8/1991, n. 281, è quello del randagismo di cani e gatti, condizione che nel 2006 (dati Eurispes) ha interessato 500.000 cani e 2.500.000 gatti.
Dei danni provocati da una cane randagio a una persona che transita su una strada comunale risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune, in qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale; l’Amministrazione comunale, infatti, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere (ossia di non arrecare danno ad altri), scolpito nell’art. 2043 c.c., impone pertanto all’Amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Trib. Torre Annunziata 11/10/2008, n. 1345).
Più di recente, però, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3/4/2009) ha stabilito che dev’essere l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e non il Comune a risarcire i danni provocati alle persone da cani randagi, dal momento che la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle ASL.
Se un imprenditore agricolo subisce la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi o inselvatichiti, può chiedere di essere indennizzato del danno ai sensi della legge regionale 31/8/1994, n. 72 (parliamo della Toscana), presentando al Comune domanda in carta libera entro 20 giorni dall’evento o dalla sua scoperta. Deve però, entro 24 ore dall’evento o dalla scoperta, chiedere l’intervento del veterinario della ASL territorialmente competente, il quale rilascerà apposita certificazione da allegare alla domanda.
Il Comune delibera la concessione dell’indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, che trasmette alla Giunta Regionale; questa provvede a sua volta alla liquidazione dell’80% dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il restante 20% verrà liquidato dal Comune, previo sopralluogo e constatazione, sulla base di fatture regolarmente quietanzate, della reale reintegrazione dei capi o dell’effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell’impresa.
Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, il Comune può organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato aventi finalità protezionistiche ed iscritte nell’apposito albo.
Alla cattura dei cani vaganti provvede il Comune, con oneri a proprio carico, attraverso i competenti servizi delle ASL.
Anche la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza del Comune, che può però demandarla alle stesse ASL.
Nel 2009 la Regione Lazio ha istituito un Osservatorio per i diritti degli animali d’affezione, con il compito di prevenire il randagismo e di contrastare il maltrattamento degli animali.
Randagismo e condominio
Se un condomino attira con cibo uno o più cani o gatti randagi nell’area condominiale, prima d’intraprendere un’azione di contrasto (specialmente se le immissioni provocate dagli animali non sono tali da superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.), è opportuno accertare cosa dicono in proposito la normativa regionale ed eventualmente quella comunale: l’art. 11 della legge sul randagismo della Regione Lazio, per esempio, vieta di spostare i gatti randagi dal loro “habitat”.
Pertanto, se si vuole evitare che gli spazi condominiali divengano stabile dimora di questi animali, è opportuno inserire nel regolamento del condominio una clausola che faccia divieto ai condomini di attirarvi con cibo cani e gatti randagi, o, alle prime avvisaglie, allertare l’amministratore affinché si attivi presso la ASL o un’associazione ambientalista affinché provveda al trasferimento degli animali.
Per il Giudice di pace di Oristano (sentenza del 29/6/1999) anche l’abituale permanenza di un cane randagio nel cortile condominiale, tollerata dai condomini quale deterrente contro possibili malintenzionati, integra una situazione di fatto rilevante agli effetti di cui all’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali); di conseguenza, in caso di aggressione dell’animale a terzi, il condominio risponde dei relativi danni.
http://www3.lastampa.it/…/respo…/focus/articolo/lstp/258732/ _____________________________________________________________
ANIMALI DA SALVARE IN NOME DELLA LEGGE
In viaggio potreste imbattervi in cani, gatti o animali selvatici in pericolo: ecco che fare
Siete in vacanza e vi capita di vedere un animale ferito o abbandonato, o un cucciolo in vendita sulla battigia? Prima di tutto tenete presente che soccorrerlo e denunciare i colpevoli non è solo un'opera pia, ma anche - in alcuni casi - un obbligo di legge.
La legge 120 del 2010 ha introdotto nel Codice della Strada l'obbligo di soccorso per gli animali feriti in caso di incidente stradale.
L'obbligo di soccorrere gli animali feriti quindi è legge, per i trasgressori in arrivo multe salatissime.In caso di incidente che sia in qualche modo riconducibile alla condotta di guida dell'utente viario e dal quale derivi un danno ad ANIMALI DI AFFEZIONE, DA REDDITO o PROTETTI, il CONDUCENTE dovrà fermarsi e porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare all'animale ferito "un tempestivo intervento di soccorso". Traendo sapiente insegnamento dalla giurisprudenza formatasi sull'originaria versione "umana" dell'Art. 189 CdS, l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non può dirsi osservato quando il conducente si limiti ad una breve sosta che non gli consenta di rendersi conto delle condizioni fisiche dell'animale malcapitato e dell'eventuale necessità di prestargli soccorso. In caso di inottemperanza, si applicherà la sanzione amministrativa da €389,00 ad €1.559,00. Questo è quanto costerà al responsabile di un'incidente stradale il non aver soccorso l'eventuale animale ferito. Occorrerà fermarsi e garantire un aiuto tempestivo allertando le strutture sanitarie. Rischia anche chi dovesse essere a vario titolo coinvolto nell'incidente e non provveda a prestare la dovuta assistenza (nell'eventualità il responsabile evada ai suoi compiti): in questo caso la multa andrà dai 78 ai 311 euro. Un'altra novità riguarda invece coloro che si adoperano per offrire assistenza in simili casi di emergenza. Vengono equiparati alle ambulanze, ai Vigili del Fuoco e alle forze di polizia anche i veicoli per il pronto intervento veterinario. Questo vuol dire che se mezzi di soccorso veterinario e di sorveglianza zoofila dovessero trovarsi ad infrangere il Codice della Strada per trasportare un animale in "stato di necessità", questi non potranno essere sanzionati. Durante l'iter parlamentare sono stati accolti anche gli emendamenti proposti dalla Lav (Lega Anti-Vivisezione) e da senatori e deputati facenti parte dell'Intergruppo Parlamentare Animali. Come riportato dal Corriere della Sera.it: Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perloppiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
-----------------------------------------
14 Dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO ANIMALI: pubblicato il Decreto
Pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che regolamenta l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti, entrerà in vigore il 27 dicembre 2012
Nel 2010, il Codice della strada viene cambiato fissando l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale; mancava un Regolamento attuativo che rendesse pienamente effettiva la norma, e ora è arrivato: è il Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 numero 217, Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, numero 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 289 del 12 dicembre 2012. Entra in vigore il 27 dicembre.
COME UNA PERSONA - In base alla regola, in casi di sinistro con un animale, si ha il dovere di fermarsi, e c'è quindi l'equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. "La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali e le sanzioni irrogate fino ad oggi per le violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e Polizie locali". "Nel Decreto, è inserito il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative".
VEICOLI - Il Decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale da parte di un veterinario, e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni. Un Decreto che finalmente è arrivato, seppure in ritardo abbondante rispetto all'emanazione della Legge: più di due anni. È vero che non ci sono date vincolanti da rispettare per i Regolamenti attuativi, ma sarebbe auspicabile una maggiore celerità, anche per migliorare la sicurezza strada.
-----------------------------------------
Gennaio 2013
NON SOCCORRERE GLI ANIMALI E' VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma
Lo dice il decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2012, n. 217 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2012, entrato in vigore lo scorso 27 dicembre. L'obbligo introdotto da questa normativa vale anche per chi trova lungo la strada un animale ferito, anche senza essere l'autore dell'incidente. Il decreto va a modificare ulteriormente il Codice della Strada in chiave animal friendly: infatti, il legislatore ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis «l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno». Le sanzioni sono salate: «Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 410 a 1.643 euro».
La norma pone un obbligo di tempestivo soccorso anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dell’obbligo di soccorso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311”.
Chi assiste ad un incidente con soggetto che non opera il soccorso stabilito all’animale ferito, può rilevare il numero della targa del veicolo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del mezzo e della persona e segnalare tali dati ad un organo di polizia.
Tuttavia, come spesso accade, nonostante sia stata fatta la legge ancora mancano le strutture atte a supportarla
con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è attuativo il decreto che modifica le norme del codice della strada. Da fine dicembre è obbligatorio soccorrere anche gli animali investiti. In realtà si tratta di un obbligo che era già previsto, sin dal 2010, che questo decreto ne definisce meglio i termini attuativi.
In caso di incidente con un animale, l'automobilista ha il dovere di fermarsi e cercare di prestare soccorso all'animale stesso.L'automobilista che investe un cane, un gatto, un cavallo o un qualsiasi altro animale ha quindi il dovere di fermarsi. Prima la decisione era demandata alla sensibilità del singolo, oggi è un obbligo e, come tale, prevede che chi non ottempera sia sottoposto a pesanti sanzioni.
Questo decreto equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e il lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
I mezzi di soccorso, va chiarito subito, sono e restano privati. Il provvedimento non crea autoambulanze per animali ma fissa gli i requisiti standard che queste devono avere quando vengono impiegate, come accade sempre, dai privati. Non si tratta dell'introduzione dei mezzi pubblici come quelli che siamo abituati a vedere per gli umani. I mezzi sono privati, pagati dalle associazioni di volontariato che se ne fanno carico. Ma adesso potranno, in caso di presenza a bordo di un animale ferito in modo grave, accendere lampeggianti e sirena.
Nella pratica, che cosa cambia? Fino all'agosto 2010 si poteva essere sanzionati se, per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario, si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può violare il codice della strada in presenza di un pericolo concreto e reale per la vita dell'animale, esattamente come accade per salvare una vita umana.
Da oggi chi investe un cane o un gatto ne sarà pienamente responsabile e rischierà una multa di oltre 500 euro se non chiamerà i soccorsi.
Con l’applicazione di questa legge si introduce anche l'obbligo di soccorso nei confronti degli animali selvatici, per cui si dovrà chiamare il corpo forestale o la polizia provinciale che, tra i suoi compiti, ha anche la protezione delle specie selvatiche. L'obbligo di soccorso vale anche per chi assiste all'incidente pur non avendolo causato.
Il privato cittadino comunque in attesa dell’introduzione del un numero unico nazionale da poter chiamare per chiedere soccorso dovrà contattare in caso di necessità i vigili urbani o qualsiasi forza dell’ordine che provvederà ad allertare il personale veterinario di turno che interverrà per i soccorsi del malcapitato animale.. Qualora si assista ad un evento simile, ma non si sia direttamente coinvolti, sarà opportuno procedere all'annotazione della targa delle vetture coinvolte: sarà così possibile fornire agli agenti di polizia i dati utili per comminare ai trasgressori le dovute pene amministrative.
PER CHI TROVA ALTRI ANIMALI
Per tutti i prossimi amici, è possibile rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato (1515), alla Pm, al vostro veterinario. Prenderanno in cura l’animale (ricci, tartarughe, furetti) che porterete e penseranno poi a trasferirlo nel posto più adatto. Usate un asciugamano o una copertina, metteteli in una scatola che forerete e chiamate i numeri sopra riportati.
Se trovate un uccello non toccatelo mai a mani nude (i genitori non lo ritroveranno, ndr). Se è un nidiaceo (nudo e con gli occhi chiusi) mettetelo subito al caldo e consegnatelo al più presto possibile.
Se saltella mettetelo in un posto alto raggiungibile dai genitori.
Rondini e rondoni, se a terra, vanno sempre presi.
Attenzione agli uccelli dal becco lungo. Hanno movimenti fulminei e sono pericolosi per il viso.
Per tutti, nel frattempo acqua e:
agli uccelli in genere vanno bene carne, formaggio, larve o vermetti
al coniglio solo fieno o erba secca
al criceto semi di girasole
al furetto crocchette per gatti di carne o pesce
la tartaruga mangia insalata, mele o, se di acqua, carne o pesce
il riccio mangia crocchette o scatolette per gatti e omogeneizzati
il pipistrello mangia volentieri omogeneizzati
_____________________________________________________________
ALCUNI CONSIGLI:
ANIMALI DOMESTICI FERITI
Il cane o gatto ferito deve essere avvicinato con molta cautela e calma, cercando di tranquillizzarlo con movimenti dolci e un tono di voce rassicurante. Chiamate il Servizio Veterinario dell'ASP di competenza territoriale, che è tenuto a intervenire anche di notte o nei giorni festivi. Per avere il relativo numero potete chiamare un qualunque organo di polizia presente sul territorio, la polizia municipale, la questura, i carabinieri. Per sicurezza, chiedete e segnatevi sempre il nominativo dell'impiegato che ha risposto alla segnalazione, e l'ora esatta della vostra telefonata. Aiutarvi è per loro un obbligo, ma nel caso non riusciate ad attivare i soccorsi, potrete rivolgervi a un veterinario privato. Se avrete conservato prova della vostra richiesta, potrete poi richiedere IL RIMBORSO delle spese al Comune che si è mostrato inadempiente.
Se trovate cani o gatti bloccati ad esempio sopra un tetto o un albero, caduti in un burrone o in un corso d'acqua o comunque in evidente difficoltà, dovete chiamare i Vigili del Fuoco (numero 115) e la cosa vale anche per un animale selvatico. La fauna selvatica è infatti patrimonio dello Stato ed è tutelata dalla legge.
Potrebbe capitarvi di trovare tartarughe o piccoli mammiferi vittime di incidenti o bracconaggio. In questi casi, potete chiamare il Corpo Forestale dello Stato, servizio d'emergenza ambientale (numero 1515), che contatterà il Comando Provinciale più vicino perché trasferisca l'animale in un centro di recupero per fauna selvatica. Dato che ci siete, tenete presente che il 1515 è numero utile anche in caso di incendi, taglio illegale di piante, abusivismo edilizio in aree protette, bracconaggio, pesca illegale, sversamenti di sostanze tossiche, illecito smaltimento dei rifiuti, ma anche persone disperse, frane, valanghe e alluvioni.
_____________________________________________________________
ANIMALI ABBANDONATI O MALTRATTATI
Come noto, anche abbandonare gli animali è un reato da Codice penale. Se siete testimoni di un caso di abbandono dovete immediatamente chiamare la polizia (112 o 113) raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili sulla persona o vettura. Stessa cosa se invece siete testimoni di atti di violenza e maltrattamento di animali. Pretendete sempre copia e numero di protocollo della vostra denuncia/querela e chiedete (come previsto dagli artt. 406 e 408 C.p.p.), di essere avvisati in caso di prosecuzione delle indagini piuttosto che in caso di archiviazione. Utile tenere presente che sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso giornali e tv locali può essere un ottimo modo per accelerare le pratiche.
Se invece vi imbattete in un cane vagante, verosimilmente abbandonato, avvicinatevi con prudenza e tranquillità. Ricordatevi che sebbene possa apparire “domestico” è pur sempre un animale che probabilmente non sta attraversando un bel periodo, e quindi potrebbe essere stressato e aggressivo. Controllate se ha il collare con la medaglietta o un tatuaggio: potrebbe essersi perso e magari il suo padrone sta solo aspettando una chiamata. Se non notate segni di riconoscimento però dovete denunciare il ritrovamento,ai vigili, alle forze dell ordine o al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale.
_____________________________________________________________
L' ABBANDONO DI ANIMALI E' UN CRIMINE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205454446181790&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3&permPage=1 _____________________________________________________________
I SUGGERIMENTI DELL AVVOCATO:
Come comportarsi in caso di rinvenimento di cane abbandonato, maltrattato, ferito/incidentato
Non è assolutamente vero che chi soccorre un animale ne diventa automaticamente affidatario o proprietario, nè è tenuto a pagare di tasca sua interventi veterinari.
Certo la prassi a cui siamo abituati è un tantino diversa...
L'iter da seguire è questo, anche in virtù del nuovo codice della strada in caso di sinistri:
1) fermarsi
2) chiamare immediatamente polizia locale, asl, comune e tutti i numeri delle forze dell'ordine (perchè sono tutti competenti). Se fanno storie per intervenire minacciare che denunceremo per "OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO".
3) far intervenire veterinari di turno all'ASP.
4) se nessuno interviene... recarsi da un veterinario privato e far fatturare il tutto. Presentare fattura al Comune e/o alla ASP (dipende dalle Regioni) e chiederne l'immediato rimborso con lettera di accompagnamento nella quale si descrivono gli eventi e l'assenza di intervento. Inviare la missiva anche alla Procura della Repubblica per conoscenza al fine di far emergere omissioni d'atti d'ufficio.
Chi trova un animale ferito è semplicemente il detentore momentaneo. A meno che non manifesti la volontà di divenirme possessore e proprietario.
Il responsabile dei cani vaganti sul territorio è la pubblica amministrazione. Questo vale sia per danni cagionati da loro che cagionati a loro.
Per le spese sui randagi è il Comune che deve intervenire. Se chiamiamo e non intervengono siamo noi a sostenere una spesa e loro si arricchiscono.
L'azione civile processuale si chiama ingiustificato arricchimento.
Avv. Maria Morena Suarìa
_____________________________________________________________
COSA FARE SE SI ASSISTE A MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217848101609091&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3 _____________________________________________________________
Siti web che parlano di questo mio articolo:
*
http://giardinaggio.efiori.com/…/26865-informazioni-utili-s…
*
http://shizu.blogfree.net/?t=3698664
.