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lunedì 28 marzo 2016

Trivelle Jonio: contro la disinformazione e sulle responsabilità, la parola passa ai cittadini

Trivelle Jonio: contro la disinformazione e sulle responsabilità, la parola passa ai cittadini


La catena umana a Policoro - Edizione 2012
Difendiamo il mar Jonio dalle trivelle e dalla disinformazione
[di No Scorie Trisaia] E’ in atto una disinformazione mediatica che vuole attenuare i danni del petrolio e le ultime vicende legate alle trivellazioni nel mar Jonio da parte di politici e amministratori responsabili .Si cerca sopratutto di mistificare verità scomode e responsabilità personali che in tutta questa triste vicenda vedrebbero il nostro mare distrutto. Come se non bastassero i danni in terra ferma lucana in termini economici ,di inquinamento, di disoccupazione e anche di malattie a causa delle estrazioni petrolifere che purtroppo il nostro territorio sta subendo e di riflesso si stanno diffondendo anche nelle regioni vicine. Ringraziamo i sindaci calabresi che in data 22 giugno ad Amendolara hanno finalizzato con altri sindaci lucani e pugliesi iniziative valide e di contrasto alle azioni di governo e delle lobby petrolifere ,
Parte perciò la nostra campagna informativa contro la disinformazione e sulle responsabilità soggettive in tema di estrazioni petrolifere .Un meridione sgabello di Roma e svenduto da chi dovrebbe difenderlo e tutelarlo dalle lobby petrolifere non è piu tollerabile .Autodeterminazione e indipendenza sulla scelta del proprio futuro , le deleghe vanno tolte a chi non ci rappresenta piu .
Le responsabilità sono soggettive e hanno nomi e cognomi ,va tutelata la liberta e la dignità di ogni cittadino ,i prossimi appuntamenti:
1)Assemblea spontanea “ je suis mar Jonio “ in piazza Eraclea a Policoro giorno 27 giugno 2015 dalle ore 20
2)Assemblea spontanea “ je suis mar Jonio “ domenica 28 giugno ore 16 a Trebisacce (Cs)
Per Domenica 5 luglio invece ci sarà un’importante manifestazione che riguarderà la costa jonica con iniziative dal mare e dalla terra ferma.
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Le motivazioni di chi promuove il voto “si”

Le motivazioni di chi promuove il voto “si”

Tra i promotori del “si” abbiamo Greenpeace che pubblica sul suo sito “6 motivi per votare si“.
Ecco il primo:
DIFENDI IL TUO DIRITTO DI SCEGLIERE!
Per scongiurare il quorum, Renzi ha anticipato la data del voto al 17 aprile, dimezzando i tempi della campagna referendaria e ostacolando il tuo diritto a informarti.
Dimostragli che questi trucchetti non riusciranno a fermare la democrazia. VOTA SÌ!
Ecco il secondo:
UNA PERDITA DI PETROLIO SAREBBE UN DISASTRO!
Quando parliamo di trivelle offshore, nessuno può escludere un incidente.
E in un mare chiuso come il Mediterraneo, un disastro petrolifero causerebbe danni gravissimi e irreversibili.
Ecco il terzo:
METTIAMO IN PERICOLO IL MARE PER UN PUGNO DI BARILI!
Per estrarre poche gocce di petrolio di scarsa qualità, si mettono in pericolo le nostre coste, la fauna, il turismo, la pesca sostenibile. Le prime vittime innocenti potrebbero essere delfini, capodogli, tartarughe, gabbiani e i pesci che popolano i nostri mari. Difendili!
Ecco il quarto:
CI GUADAGNANO SOLO I PETROLIERI
Per estrarre petrolio le compagnie devono versare dei “diritti”, le cosiddette royalties. Ma per trivellare i mari italiani si pagano le royalties più basse al mondo: il 7% del valore di quanto si estrae. E i petrolieri ringraziano.
Ecco il quinto:
LA RICCHEZZA DEL NOSTRO PAESE NON È IL PETROLIO
Il 17 aprile puoi scegliere: lasciare che i nostri mari diventino un far west di petrolieri, mettendo a rischio il Mediterraneo, oppure far capire al governo che il nostro vero petrolio è la bellezza delle nostre coste, culla della nostra storia e della nostra cultura.
Ecco infine il sesto:
LE TRIVELLE NON RISOLVONO I NOSTRI PROBLEMI ENERGETICI
È il momento che qualcuno te lo dica: bucare i fondali non risolverà la nostra dipendenza energetica dall’estero. Come ammette anche il governo, le riserve certe di petrolio nei mari italiani equivalgono a 7-8 settimane di consumi nazionali e potremmo estrarre gas per soddisfare i consumi di 6 mesi. Ne vale la pena?
Per il comitato del “si” il vero quesito dovrebbe essere il seguente, come riportato dal sito del WWF:
Il comitato nazionale si pone l’obiettivo di diffondere capillarmente informazioni sul referendum in tutti i territori e far crescere la mobilitazione, spiegando che il vero quesito è: “vuoi che l’Italia investa sull’efficienza energetica, sul 100% fonti rinnovabili, sulla ricerca e l’innovazione?”.
Ecco l’elenco dei promotori del “si” in data 3 marzo 2016:
Adusbef, Aiab, Alleanza Cooperative della Pesca, Arci, ASud, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Associazione Comuni Virtuosi, Coordinamento nazionale NO TRIV, Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Italiana Media Ambientali, Fiom-Cgil, Focsiv – Volontari nel mondo, Fondazione UniVerde, Giornalisti Nell’Erba, Greenpeace, Kyoto Club,  La Nuova Ecologia, Lav, Legambiente, Libera, Liberacittadinanza, Link Coordinamento Universitario, Lipu, Innovatori Europei, Marevivo, MEPI–Movimento Civico, Movimento Difesa del Cittadino, Pro-Natura, QualEnergia, Rete degli studenti medi, Rete della Conoscenza, Salviamo il Paesaggio, Sì Rinnovabili No nucleare, Slow Food Italia, Touring Club Italiano, Unione degli Studenti, WWF.

domenica 27 marzo 2016

Capire e conoscere Gli animali


Capire e conoscere Gli animali



Quando gli umani impareranno a vivere in armonia con gli animali e

in equilibrio con la natura, allora la terra sarà un paradiso”





L’Associazione Animalista Ambientalista persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell’uomo, della natura e dell’ambiente

per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:



premesso che gli animali sono esseri senzienti, capaci di soffrire, provare

dolore e piacere, amare e comunicare, che hanno valore in sé e non in

quanto utili agli interessi dell’uomo, un valore autonomo che li rende

soggetti morali portatori di diritti da tutelare;



Purtroppo gli animali vengono utilizzati senza alcuna considerazione poiché considerati esseri inferiori, oggetti, mezzi a disposizione dell’uomo, incapaci

di ragionare ovvero, non coscienti, solo perché non hanno uguale capacità di

parola come l'uomo, facendo derivare da queste considerazioni quel particolare fenomeno denominato “specismo”,indifendibile ed antiscientifico fondato sui principi della discriminazione in base alla specie (quella umana superiore a quella animale) che è parente stretta della discriminazione in base alla razza.




Da Ass. Essere Animali

sabato 26 marzo 2016

REFERENDUM - VOTA SI PER DIRE DI NO ALLE TRIVELLAZIONI - 10 BUONI MOTIVI

Sono cinque anni che gestisco un blog contro la petrolizzazionedell’Italia, e questo è il mio primo post su ilfattoquotidiano.it. Il grande pubblico probabilmente non sa che ci sono concessioni petrolifere – metanifere – stoccanti sparse su tutto il territorio nazionale: dalla laguna veneta ai vigneti d’Abruzzo, dai frutteti di Oristano alle colline toscane, dalle isole Tremiti alle risaie di Vercelli, dal cuore dell’Emilia terremotata al mar Ionio.
I “Professori” ci dicono che trivellare l’Italia serve per soddisfare il nostro fabbisogno nazionale, per lo sviluppo economico, per l’occupazione, e che tutto sarà fatto in modo “sostenibile”.
Questo è quello che dicono loro.
Invece, io l’ho girata tutta l’Italia petrolizzanda e petrolizzata ed è lampante, ai miei occhi almeno, che l’idea di “aggiustare” la nazione facendo buchi a destra e a manca non è la soluzione.
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I motivi? Eccone dieci:
1.Paesaggio e turismo
L’Italia è un paese densamente abitato, con un paesaggio invidiabile, variegato, fatto di colline, di mare, di boschi, di posti unici. Dove le mettiamo queste trivelle? Ovunque ti giri c’è comunità, c’è vita, c’è potenziale di bellezza, non deserto. Come si può pensare di trivellare a pochi chilometri da Venezia o da Pantelleria? Petrolizzare un territorio significa imbruttirlo, avvelenarlo, annientando quasi tutto quello che già sul territorio esiste o potrebbe esistere. E significa farlo sul lungo termine. Chi comprerà una casa con vista pozzo? Quale turista vorrà venire in Italia a vedere il mare o le colline bucherellate dalle trivelle o a respirare aria di raffineria? Fra l’altro la tutela del paesaggio è uno dei punti fondamentali della nostra Costituzione.
2.Petrolio scadente
Il petrolio presente in Italia – in generale – è scadente, in qualità ed in quantità, ed è difficile da estrarre perché posto in profondità. E’ saturo di impurità sulfuree che vanno eliminate il più vicino possibile ai punti estrattivi. Non abbiamo nel sottosuolo il petrolio dei film texani, quanto invece una sorta di melma, maleodorante, densa e corrosiva che necessita di vari trattamenti prima di arrivare ad un prodotto finale.
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3. Infrastrutture invasive e rifiuti
Questo fa sì che ci sia bisogno di infrastrutture ad hoc: pozzi, centrali di desolforazione, oleodotti, strade, porti petroliferi, industrializzazione di aree che sono al momento quasi tutte agricole, boschive, turistiche. Non dimentichiamo gli abbondanti materiali di scarto prodotti dalle trivellazioni – tossici, difficili e costosi da smaltire – con tutti i business più o meno legali che ci girano attorno. E non dimentichiamo il mare, dove la ricerca di petrolio può causare spiaggiamenti di cetacei, e dove è prassi ordinaria in tutto il mondo lo scarico in acqua di rifiuti petroliferi secondo il principio “occhio non vede, cuore non duole”.
4. Inquinamento aria
Sia dai pozzi che dalle centrali di desolforazione vengono emesse sostanze nocive e dannose all’agricoltura, alle persone, agli animali. Fra questi, l’idrogeno solforato (H2S), nitrati (NOx), i composti organici volatili (VOC), gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), nanopolveri pericolose. Alcune di queste sostanze sono provatamente cancerogene e causano danni al DNA ed ai feti. Possono anche causare piogge acide, compromettere la qualità del raccolto e la salute del bestiame. Chi eseguirà i monitoraggi, chi controllerà lo stato di salute delle persone? E’ giusto far correre questi rischi ai residenti, dato che gli effetti nefasti del petrolio sulla salute umana sono noti, e da tanto tempo, nella letteratura medico-scientifica?
5. Inquinamento acqua
Nonostante le cementificazioni dei pozzi e l’utilizzo di materiale isolante negli oleodotti, tali strutture con il passare degli anni presentano cedimenti strutturali, anche lievi, dovuti al logorio, alle pressioni, allo stress meccanico. L’elevata estensione degli oleodotti, e la profondità dei pozzi, rende difficile individuare queste fessure, che possono restare aperte a lungo, inquinando l’acqua del sottosuolo e danneggiando gli ecosistemi con elevati costi di ripristino.
6. Idrogeologia e sismicità
L’Italia è a rischio sismico, con già tanti problemi di stabilità idrogeologica, di subsidenza, a cui si aggiungono in molti casi l’abusivismo e la malaedilizia. In alcuni rari casi (ma ne basta uno solo!) le ispezioni sismiche, le trivellazioni, la re-iniezione sotterranea di materiale di scarto ad alta pressione possono alterare gli equilibri sotterranei, checché ne dica qualcuno dei “tuttapostisti” accademici italiani. Come non conosciamo perfettamente la distribuzione delle falde acquifere, così non conosciamo perfettamente neanche quella delle faglie sismiche. Stuzzicare i delicati equilibri geologici può innescare terremoti, anche di magnitudine elevata. E’ già successo in Russia, in California, in Colorado.
7. Incidenti
Anche prendendo tutte le precauzioni possibili, i pozzi possono sempre avere malfunzionamenti. In Italia abbiamo avuto già esempi di scoppi o incidenti gravi con emissioni incontrollate di idrocarburi per vari giorni senza che nessuno sapesse cosa fare: nelle risaie vicino a Trecate, nei mari attorno alla piattaforma Paguro, nei campi di Policoro. Per risanare Trecate non è bastato un decennio. Non per niente in California c’è una fascia protettiva anti-trivelle di 160 chilometri da riva, e non per niente è dal 1969 che non si buca più il mare.
8. Speculatori
Molte delle ditte che intendono trivellare l’Italia sono minori, straniere, con piccoli capitali sociali. Spesso annunciano di volere fare il salto di qualità con il petrolio d’Italia perché – e lo dicono candidamente ai loro investitori – da noi le leggi sono meno severe, è facile avere i permessi, le spese di ingresso sul territorio sono basse. Saranno, queste micro ditte irlandesi, australiane, statunitensi e canadesi, capaci di gestire i controlli ambientali a regola d’arte? Ed in caso di incidenti, con i loro esigui capitali sociali, avranno le risorse per affrontare operazioni di pronto intervento, risanamento ambientale e risarcimento danni?
9. Minimi benefici
Il petrolio d’Italia non farà arricchire gli Italiani, non porterà lavoro, e tanto meno risolverà i problemi del bilancio energetico nazionale. Le royalties d’Italia sono basse, e la maggior parte di questo petrolio verrà estratto da ditte straniere, libere di vendere il greggio su mercati internazionali. E’ pura speculazione, niente più.
10. Basilicata
Ed anche se tutto fosse fatto a opera d’arte, il vero conto va fatto su tutto quello che il petrolio distruggerà, sui rischi che ci farà correre, a fronte dei suoi presunti vantaggi. In Italia abbiamo già una regione che è stata immolata al petrolio e di cui il resto d’Italia sa poco. E’ la Basilicata, che fornisce a questa nazione circa il 7% del suo fabbisogno nazionale. Tutti i problemi elencati sopra sono realtà in Basilicata: sorgenti e laghi con acqua destinate al consumo umano inquinate da idrocarburi, declino dell’agricoltura, del turismo, petrolio finanche nel miele, aumento di malattie, mancanza di lavoro, smaltimento illegale di materiali tossici, anche nei campi agricoli. E cosa ha guadagnato la Basilicata da tutto ciò? Un dato per tutti: secondo l’Istat, la Basilicata è la regione più povera d’Italia. Era la più povera prima che arrivassero i petrolieri con le loro vuote promesse di ricchezza, lo è ancora oggi.
Ma… cari professori, invece che fare buchi non sarebbe meglio coprire tutti i tetti d’Italia con un pannello fotovoltaico?

venerdì 25 marzo 2016

Abbandono e maltrattamento di animali

Abbandono e maltrattamento

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COME COMPORTARSI IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN ANIMALE ABBANDONATO,MALTRATTATO, FERITO/INCIDENTATO,MALATO
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Un cane abbandonato e randagio in un determinato Comune è di proprietà del sindaco di quel Comune. La legge 281/91 per la tutela e il benessere animale, stabilisce che il sindaco è tenuto a garantire il benessere degli animali che vivono nel territorio del suo Comune. Il primo cittadino, quindi DEVE tutelare il cane in qualche modo, anche affidandolo ad una struttura di accoglienza, ad un canile convenzionato accertandosi delle condizioni in cui versi il canile stesso.
Pena, nel caso non lo faccia, la possibile imputazione penale per omissione di atti d’ufficio e maltrattamento.
I cani e i gatti del territorio quindi “per legge” appartengono al sindaco e sono sotto la sua tutela..e quindi è possibile DOPO AVER CHIAMATO I VIGILI O LE FORZE DELL ORDINE telefonicamente a meno che non intervengano e ci pensino loro a farli ricoverare nelle strutture convenzionate col comune, COME DICE LA LEGGE, possiamo essere noi a farli ricoverare presso un ambulatorio con tutte le cure necessarie e poi far pervenire le spese regolarmente fatturate per il rimborso al sindaco, una copia per conoscenza si potrebbe inviare alla procura, specificando nell’oggetto l’Ordinanza sull’omissione di soccorso, di conseguenza l’obbligo irrevocabile del cittadino davanti tali situazioni…
Non capisco allora perché non si chiamino le forze dell’ordine (sono tutti competenti) per ogni animale ritrovato in non buone condizioni che hanno il dovere, PER LEGGE, di farli ricoverare e curare presso la ASL competente? I soldi per curare i randagi li deve pagare il comune (sono sempre i soldi nostri) non noi, aprendo POSTE PAY! Se non facciamo rispettare la legge le cose non cambieranno mai, essendo complici inconsapevoli e in buona fede di questo stato di cose che giustifica l’inoperato di chi ha il dovere di risolvere il problema ed è pagato da noi proprio per questo !!!
cani abbandonati
QUINDI OGNI RACCOLTA FONDI A NOSTRO CARICO CONTRIBUISCE A NON FARE MAI CAMBIARE LE LEGGI!
p.s. i vigili o le forze dell’ ordine che non intervengono venendo meno al loro dovere devono essere DENUNCIATI per omissione di atti d ufficio, solo così possiamo contribuire a fare cambiare le cose!
Chiama i vigili…hanno il dovere di fare intervenire l ASL competenza….e controllare nel caso se ha il microchip e prendere i dovuti provvedimenti…se si rifiutano fatti dare il nome e digli che provvederai a denunciarli…fallo con fermezza, ricordati che sei nel giusto, e che la legge stessa ti obbliga a farlo.
Riguardo i danni causati da un cane randagio, anche in caso d incidente: La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all’Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL” . Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino
Ovviamente se il cane è in possesso del microchip il comune si rivarrà sul proprietario a cui è intestato lo stesso che sarà punito secondo le imputazioni penali inerenti al caso a cui saranno sommate tutte le spese necessarie per la cura e l accudimento del cane.
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I GATTI DI SU PALLOSU: Rifiuto e omissioni d'atti d'ufficio i reati conte...

I GATTI DI SU PALLOSU: Rifiuto e omissioni d'atti d'ufficio i reati conte...: Servizio giornalistico dall'emittente Radio Cuore di Oristano del 17 gennaio 2013.Intervista all'avv. Ingrid Sormani che tutel...

Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare

Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare

Arriva l'obbligo di soccorrere gli animali, ma ancora c'è tanta confusione. Ecco la nostra mini-guida con le risposte della LAV e l'ANMVI

Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare
Dopo il nostro cliccatissimo articolo sul Decreto che tutela e impone il soccorso agli animali feriti, alcuni lettori hanno giustamente posto vari interrogativi sulle modalità d'intervento. Per tale motivo abbiamo deciso, come sempre, di rispondere alle curiosità degli nostri lettori andando direttamente alla fonte delle notizie, e coinvolgendo Gianluca Felicetti, presidente LAV, Lega antivivisezione, e l'ANMVI, Associazione nazionale medici veterinari italiani, che - molto disponibili e precisi - così hanno risposto alle nostre domande. Come si vedrà ancora alcuni aspetti sono poco chiari (a causa delle regole di legge), ma dal nostro articolo emergeranno delle importanti linee guida da seguire in caso d'incidente con qualsiasi animale.Una guida unica e preziosa, insomma, da condividere e da diffondere sul Web, che si amino gli animali o no.

1) La norma vale per qualsiasi animale?

LAV

: "Sì. Il nuovo articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 specifica che 'l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso è riferito agli animali d'affezione, da reddito o protetti'. In base alle leggi speciali 'd'affezione' sono cani e gatti, 'da reddito' sono gli animali tenuti a scopo di lucro e sostanzialmente animali d'allevamento, 'protetti' sono le specie di fauna omeoterma. Ma la volontà del Legislatore di circoscrivere l'area di applicazione della norma è caduta con l'utilizzazione del termine 'protetti' poiché tutti gli animali in base al titolo IX-bis del Codice penale sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure ad un animale è stato identificato da sentenze della Corte di Cassazione come un vero e proprio maltrattamento. Quindi, oltre che per dovere civico e buon senso, l'obbligo di fermarsi a chiamare aiuto valgono per tutti gli animali. Anche perché difficilmente nell'impatto si sarà capita l'esatta specie dell'animale e anche dopo essersi fermati - a meno di preparazioni zoologiche e giuridiche specifiche - per alcuni ambiti si potrà continuare a non essere certi della categoria d'appartenenza".

ANMVI: "Sì, dal 2010 il Codice della strada è stato modificato (Art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120) disponendo per l'utente della strada, 'in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti', ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno".

2) Sono obbligato a fermarmi e chiamare soccorso o a fermarmi e portare l'animale da un veterinario? E se l'animale è troppo grande/pesante da spostare a chi devo chiamare? Esiste un sito o elenco dove trovare questi numeri?

LAV

: "L'obbligo è di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dalla mole dell'animale, se non sono io stesso un veterinario, non devo muovere l'animale ma attendere i soccorsi. Potrò chiamare il Corpo Forestale dello Stato (1515), i Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le Polizie Municipali-Locali-Provinciali - Centralini Comuni e Province, i Servizi Veterinari Aziende USL, i Centri di recupero fauna selvatica e lo studio medico veterinario più vicino www.struttureveterinarie.it, anche con App da telefonino".

ANMVI: "Sì, da gennaio di quest'anno è attiva la piattaforma www.struttureveterinarie.it, realizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Si tratta della georeferenziazione delle strutture veterinarie autorizzate, un servizio di pubblica utilità, gratuito e  scaricabile anche su smartphone, tablet e navigatori satellitari. Consente di rintracciare la struttura veterinaria più vicina: di ciascuna è presente una scheda dei servizi, la pronta reperibilità e naturalmente i recapiti".

3) E se l'animale è morto nell'impatto come mi devo comportare?

LAV: "Come sopra ma chiamando esclusivamente una Forza di Polizia. Andrà certificata la morte da un medico veterinario e per i casi più delicati l'esame autoptico deve essere fatto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della provincia nella quale è avvenuto l'incidente".

ANMVI: "In tal caso decadono le esigenze di soccorso; si dovranno informare le autorità competenti, polizia stradale e azienda sanitaria locale".

4) Le spese veterinarie sono a mio carico?

LAV: "Saranno gli accertamenti sulle responsabilità dell'accaduto a certificare chi deve pagare i danni comprese le spese veterinarie".

ANMVI: "Sì, non è prevista nessuna forma di partecipazione alla spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le situazioni in cui la struttura veterinaria pubblica o privata disponga diversamente. L'onere è, in via generale, a carico del soccorritore ( O meglio 'utente della strada'), causa o coinvolto nell'incidente stradale".

5) Se si riesce a rintracciare il padrone dell'animale le spese procurate al mio mezzo e/o alla mia persona sono a suo carico? E se i padroni degli animali non sono assicurati e non mi possono pagare?

LAV: "Se la responsabilità dell'accaduto è del proprietario e/o del detentore dell'animale, le spese sono a loro carico ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile. A prescindere se siano assicurati per danni diretti o indiretti causati dal loro animale".

ANMVI: "Per i danni causati dall'animale- se di proprietà- l'automobilista danneggiato potrà rivalersi per omessa custodia dell'animale qualora ricorrano gli estremi. Si tratta però di una evenienza diversa dal campo di applicazione dall'articolo 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e diversa dal regolamento del ministero dei trasporti che ha disciplinato in questi giorni i mezzi di trasporto per il soccorso di animali in stato di necessità".

6) Esiste una norma che punisca i padroni che non custodiscono gli animali con la dovuta attenzione mettendo a rischio gli automobilisti/motociclisti?

LAV: "Sì, l'articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, prevede una sanzione pecuniaria per l'omessa custodia".

ANMVI: "Sia il proprietario che Comune e Asl possono essere chiamati a rispondere per omessa custodia di animali proprietari (nel primo caso) e di animali vaganti/randagi (nel secondo). Anche in questo caso siamo in una altro ambito normativo".
7) Il Decreto fa distinzione fra animali domestici (appartenenti a qualcuno) e animali selvatici liberi?

LAV: "Tutti gli animali hanno un proprietario. Se non si tratta di una persona fisica, questo è il Sindaco - in base al Codice Civile - per gli animali domestici. E' invece la Provincia, su delega della Regione, per gli animali selvatici".

ANMVI: "No, il decreto regolamentare del Ministero dei Trasporti, ha come finalità il rispetto del benessere degli animali, ma anche di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale; pertanto viene disciplinato anche il trasporto di animali da recuperare 'la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale' (quindi non solo se feriti o incidentati)".

8) Stabilisce chi deve pagare le spese di soccorso e di eventuali interventi chirurgici e fa distinzione in funzione del tipo e delle dimensioni dell'animale?

LAV: "No. Ma la domanda ha già una risposta alla 4) e alla 5)".

ANMVI: "Né il Codice della strada né il Regolamento ministeriale contengono disposizioni di natura economica; le spese relative ai mezzi di soccorso e al loro utilizzo sono a carico dei titolari (pubblici o privati) dei mezzi stessi, mentre le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell'animale sono a carico del soccorritore".

9) Un riccio di 20 cm schiacciato da un'auto è equiparabile ad un cinghiale, a un cervo, un capriolo investito di notte mentre attraversa una strada di campagna?

LAV: "Sì".

ANMVI: "La norma non fa distinzioni di specie; scartato l'ambito di applicazione per la tutela dell'animale,  subentra quello del  recupero di animali 'la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale'".

10) C'è un 118 veterinario?

LAV: "Sì, attraverso la reperibilità anche notturna e festiva dei Servizi Veterinari delle Asl, in maniera diretta o attraverso convenzioni. La realtà varia da zona a zona e in alcune realtà come Verona, Rimini, Sanremo, ad esempio, sono in rete i diversi soggetti deputati al soccorso (Forze di Polizia, Servizio veterinario pubblico, ambulatori veterinari privati anche attraverso l'Ordine provinciale dei medici veterinari, Comune, Provincia) con l'aiuto anche delle associazioni di volontariato. In Veneto il numero 118 fornisce risposte mentre in altre Regioni no. Queste norma del Codice della Strada ha anche il merito di aver portato alla luce questa tematica, di interesse pubblico per gli aspetti sanitari, morali, di sicurezza e incolumità pubblica e, quindi, ci battiamo per la creazione di un '118 veterinario' efficace in tutta Italia. Tutte le associazioni animaliste già svolgono questa attività di informazione e orientamento e senza alcun riconoscimento economico".

ANMVI: "Numeri di emergenza possono essere istituiti a livello territoriale e alcune Regioni hanno affrontato la questione del servizio telefonico, ma non esiste un numero pubblico di emergenza nazionale come quello ipotizzato. Per questo FNOVI e ANMVI hanno realizzato www.struttureveterinarie.it , un servizio a costo zero per cittadini e Pubbliche amministrazioni che ci auguriamo possa essere adottato dalle forze dell'ordine e da tutti coloro che a vario titolo si confrontano con il Codice della strada".

11) Qual è la sanzione per chi non presta soccorso?

LAV

: "Da 80 a 318 euro per il Codice della strada. In più, possono essere accertate responsabilità sotto il profilo penale: il riferimento è l'articolo 544-ter del Codice penale".

ANMVI: "L'obbligo di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso non riguarda solo l'automobilista, ma anche le persone coinvolte in un incidente con danno ad animali. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318".

12) Oggi se si chiama qualsiasi soccorso è sempre gratis per l'uomo, qui siamo di fronte all'obbligo di chiamare i soccorsi ma senza che si sappia chi deve pagare. Un po' assurdo...

LAV: "Se una persona che ha causato o è stata coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali non si ferma e chiama soccorso rischia la sanzione che può essere più altra della spesa veterinaria. Per il merito si rimanda alla risposta sulla proprietà giuridica dell'animale. Per approfondimenti su veterinari contattare la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari www.fnovi.it che riunisce i veterinari pubblici e privati".

ANMVI: "I medici veterinari hanno reso tramite www.struttureveterinarie.it un servizio di pronta rintracciabilità. La prestazione veterinaria d'urgenza o in emergenza è a pagamento, non essendo una prestazione rimborsata dal SSN. Il Legislatore nel riformare il Codice della strada non si è posto il problema dell'obbligo 'oneroso' (neanche per l'uomo tuttavia è propriamente gratis - il SSN è finanziato dai contribuenti italiani). In questo caso l'atteggiamento della norma va più nella direzione di 'chi sbaglia paga': o si pagano le conseguenze dell'incidente o la multa. È pleonastico evidenziare che l'ANMVI ha fatto notare le incongruenze fra buoni propositi della Legge e la  distrazione sugli oneri economici del suo assolvimento. Così come il fatto che si è lasciata una lacuna incolmata: disciplinando solo il trasporto, si è trascurato di considerare il medico veterinario che con proprio mezzo (quindi ad auto senza animale) raggiunga la sede dell'emergenza: è passibile di multa in caso di superamento del limite di velocità o di utilizzo di dispositivi acustici. Multe comminate per questo sono state quasi sempre annullate dal Giudice di pace, ma il Legislatore non ne ha tenuto conto".

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Pubblicato in Codice della Strada il 19 Dicembre 2012 | Autore: E.B.

COLONIE FELINE

COLONIE FELINE

Che cos’è una colonia felina
La colonia felina nelle città e nei paesi è tutelata dalle Leggi. Le leggi regionali, dispongono che i gatti che vivono in libertà siano protetti e che debba essere salvaguardata la loro integrità fisica ed il mantenimento della loro ubicazione.
· Quale funzione sociale ha una colonia felina?
Nelle città la popolazione è in aumento, ma non solo quella umana. Il numero di topi, attirati dall’aumentato volume di rifiuti e liquami, segue quello di esseri umani in un rapporto stimato di 10 a 1. La crudele, dispendiosa ed a lungo termine inefficace attività di derattizzazione (attività che determina anche una dispersione di veleni sul territorio) può essere di fatto sostituita dalla presenza controllata numericamente e sul piano sanitario di predatori naturali quali i gatti, simpatici controllori naturali di questo fenomeno.
· Il Comune e i cittadini devono “sopportare” una colonia felina?
Il Comune non solo deve tollerare, ma per Legge deve tutelare e supportare la colonia felina. A fronte di problematiche sanitarie o di riproduzione eccessiva, di concerto con l’Autorità sanitaria, deve provvedere esso stesso ad azioni di controllo sanitario e della riproduzione tramite sterilizzazione.
· Come va gestita una colonia felina?
Il fatto che la figura della cosiddetta “gattara” , sia sempre stata un po’ bistrattata non è che una delle tante miopie sociali. Infatti assolve ad una funzione fondamentale, controllando lo stato sanitario, curando (quasi sempre a sue spese) l’alimentazione e lo stato igienico dell’area di somministrazione. Spesso ha una cultura comportamentale e veterinaria che stupisce gli stessi professionisti del settore. E’ bene che il gestore di una colonia si appoggi sempre ad un’associazione protezionistica ampiamente riconosciuta attraverso la quale colloquiare con le Autorità sanitarie segnalando problematiche e necessità. Al tempo stesso, la sua azione sul territorio deve essere discreta, rendendo il più possibile “invisibile” la colonia per salvaguardarla dai sempre presenti pericoli della città e della talvolta presente cattiveria umana.
· La colonia felina è inamovibile?
L’ubicazione della colonia, pur se tutelata dalle Leggi, può diventare incompatibile a fronte di presenze invasive in strutture sanitarie o della necessità di lavori edili di ristrutturazione o distruttivi dell’area ospitante. In tal caso il Comune deve provvedere allo spostamento della colonia.

FATE GIRARE OVUNQUE PER NON ESSERE PRESI IN GIRO!

FATE GIRARE OVUNQUE PER NON ESSERE PRESI IN GIRO!
Max Inturri con Enza Oddo e altre 16 persone.
COME COMPORTARSI IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN ANIMALE ABBANDONATO,MALTRATTATO, FERITO/INCIDENTATO,MALATO
Un cane abbandonato e randagio in un determinanto Comune è di proprietà del sindaco di quel Comune. La legge 281/91 per la tutela e il benessere animale, stabilisce che il sindaco è tenuto a garantire il benessere degli animali che vivono nel territorio del suo Comune. Il primo cittadino, quindi DEVE tutelare il cane in qualche modo, anche affidandolo ad una struttura di accoglienza, ad un canile convenzionato accertandosi delle condizioni in cui versi il canile stesso.
Pena, nel caso non lo faccia, la possibile imputazione penale per omissione di atti d’ufficio e maltrattamento.
I cani e i gatti del territorio quindi "per legge" appartengono al sindaco e sono sotto la sua tutela..e quindi è possibile DOPO AVER CHIAMATO I VIGILI O LE FORZE DELL ORDINE telefonicamente a meno che non intervengano e ci pensino loro a farli ricoverare nelle strutture convenzionate col comune,COME DICE LA LEGGE, possiamo essere noi a farli ricoverare presso un ambulatorio con tutte le cure necessarie e poi far pervenire le spese regolarmente fatturate per il rimborso al sindaco, una copia per conoscenza si potrebbe inviare alla procura, specificando nell'oggetto l'Ordinanza sull'omissione di soccorso, di conseguenza l'obbligo irrevocabile del cittadino davanti tali situazioni...
Non capisco allora xkè nn si chiamino le forze dell ordine(sono tutti competenti) per ogni animale ritrovato in non buone condizioni che hanno il dovere,PER LEGGE,di farli ricoverare e curare presso la ASL competente?I soldi per curare i randagi li deve pagare il comune(sono sempre i soldi nostri) non noi,aprendo POSTE PAY!
Se non facciamo rispettare la legge le cose non cabieranno mai,essendo complici inconsapevoli e in buona fede di questo stato di cose che giustifica l' inoperato di chi ha il dovere di risolvere il problema ed è pagato da noi proprio per questo !!!
QUINDI OGNI RACCOLTA FONDI A NOSTRO CARICO CONTRIBUISCE A NON FARE MAI CAMBIARE LE LEGGI!
p.s. i vigili o le forze dell ordine che non intervengono venendo meno al loro dovere devono essere DENUNCIATI per omissione di atti d ufficio,solo cosi possiamo contribuire a fare cambiare le cose!
Chiama i vigili...hanno il dovere di fare intervenire l ASL di competenza....e controllare nel caso se ha il microchip e prendere i dovuti provvedimenti...se si rifiutano fatti dare il nome e digli che provvederai a denunciarli...fallo con fermezza,ricordati che sei nel giusto,e che la legge stessa ti obbliga a farlo.
Riguardo i danni causati da un cane randagio,anche in caso d incidente:
La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all’Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL” . Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino
Ovviamente se il cane è in possesso del microchip il comune si rivarrà sul proprietario a cui è intestato lo stesso che sarà punito secondo le imputazioni penali inerenti al caso a cui saranno sommate tutte le spese necessarie per la cura e l accudimento del cane.
La legge prevede che un cane trovato per strada venga prelevato da personale comunale (non volontari) e se ha il microchip per legge deve stare in canile 15 gg... mentre se non ha chip deve stare in canile 30 giorni (60 secondo la normativa nazionale) dopo questo periodo (15 giorni col chip, 30 senza chip) il cane può essere affidato alle associazioni riconosciute (2 anni, iscrizione all'albo) e dato in adozione.
Max Inturri
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IL FENOMENO DEL RANDAGISMO
di Germano Palmieri
Fenomeno molto diffuso, regolato da leggi regionali in attuazione dell’art. 3 della legge quadro 14/8/1991, n. 281, è quello del randagismo di cani e gatti, condizione che nel 2006 (dati Eurispes) ha interessato 500.000 cani e 2.500.000 gatti.
Dei danni provocati da una cane randagio a una persona che transita su una strada comunale risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune, in qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale; l’Amministrazione comunale, infatti, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere (ossia di non arrecare danno ad altri), scolpito nell’art. 2043 c.c., impone pertanto all’Amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Trib. Torre Annunziata 11/10/2008, n. 1345).
Più di recente, però, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3/4/2009) ha stabilito che dev’essere l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e non il Comune a risarcire i danni provocati alle persone da cani randagi, dal momento che la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle ASL.
Se un imprenditore agricolo subisce la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi o inselvatichiti, può chiedere di essere indennizzato del danno ai sensi della legge regionale 31/8/1994, n. 72 (parliamo della Toscana), presentando al Comune domanda in carta libera entro 20 giorni dall’evento o dalla sua scoperta. Deve però, entro 24 ore dall’evento o dalla scoperta, chiedere l’intervento del veterinario della ASL territorialmente competente, il quale rilascerà apposita certificazione da allegare alla domanda.
Il Comune delibera la concessione dell’indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, che trasmette alla Giunta Regionale; questa provvede a sua volta alla liquidazione dell’80% dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il restante 20% verrà liquidato dal Comune, previo sopralluogo e constatazione, sulla base di fatture regolarmente quietanzate, della reale reintegrazione dei capi o dell’effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell’impresa.
Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, il Comune può organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato aventi finalità protezionistiche ed iscritte nell’apposito albo.
Alla cattura dei cani vaganti provvede il Comune, con oneri a proprio carico, attraverso i competenti servizi delle ASL.
Anche la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza del Comune, che può però demandarla alle stesse ASL.
Nel 2009 la Regione Lazio ha istituito un Osservatorio per i diritti degli animali d’affezione, con il compito di prevenire il randagismo e di contrastare il maltrattamento degli animali.
Randagismo e condominio
Se un condomino attira con cibo uno o più cani o gatti randagi nell’area condominiale, prima d’intraprendere un’azione di contrasto (specialmente se le immissioni provocate dagli animali non sono tali da superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.), è opportuno accertare cosa dicono in proposito la normativa regionale ed eventualmente quella comunale: l’art. 11 della legge sul randagismo della Regione Lazio, per esempio, vieta di spostare i gatti randagi dal loro “habitat”.
Pertanto, se si vuole evitare che gli spazi condominiali divengano stabile dimora di questi animali, è opportuno inserire nel regolamento del condominio una clausola che faccia divieto ai condomini di attirarvi con cibo cani e gatti randagi, o, alle prime avvisaglie, allertare l’amministratore affinché si attivi presso la ASL o un’associazione ambientalista affinché provveda al trasferimento degli animali.
Per il Giudice di pace di Oristano (sentenza del 29/6/1999) anche l’abituale permanenza di un cane randagio nel cortile condominiale, tollerata dai condomini quale deterrente contro possibili malintenzionati, integra una situazione di fatto rilevante agli effetti di cui all’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali); di conseguenza, in caso di aggressione dell’animale a terzi, il condominio risponde dei relativi danni.
http://www3.lastampa.it/…/respo…/focus/articolo/lstp/258732/
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ANIMALI DA SALVARE IN NOME DELLA LEGGE
In viaggio potreste imbattervi in cani, gatti o animali selvatici in pericolo: ecco che fare
Siete in vacanza e vi capita di vedere un animale ferito o abbandonato, o un cucciolo in vendita sulla battigia? Prima di tutto tenete presente che soccorrerlo e denunciare i colpevoli non è solo un'opera pia, ma anche - in alcuni casi - un obbligo di legge.
La legge 120 del 2010 ha introdotto nel Codice della Strada l'obbligo di soccorso per gli animali feriti in caso di incidente stradale.
L'obbligo di soccorrere gli animali feriti quindi è legge, per i trasgressori in arrivo multe salatissime.In caso di incidente che sia in qualche modo riconducibile alla condotta di guida dell'utente viario e dal quale derivi un danno ad ANIMALI DI AFFEZIONE, DA REDDITO o PROTETTI, il CONDUCENTE dovrà fermarsi e porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare all'animale ferito "un tempestivo intervento di soccorso". Traendo sapiente insegnamento dalla giurisprudenza formatasi sull'originaria versione "umana" dell'Art. 189 CdS, l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non può dirsi osservato quando il conducente si limiti ad una breve sosta che non gli consenta di rendersi conto delle condizioni fisiche dell'animale malcapitato e dell'eventuale necessità di prestargli soccorso. In caso di inottemperanza, si applicherà la sanzione amministrativa da €389,00 ad €1.559,00. Questo è quanto costerà al responsabile di un'incidente stradale il non aver soccorso l'eventuale animale ferito. Occorrerà fermarsi e garantire un aiuto tempestivo allertando le strutture sanitarie. Rischia anche chi dovesse essere a vario titolo coinvolto nell'incidente e non provveda a prestare la dovuta assistenza (nell'eventualità il responsabile evada ai suoi compiti): in questo caso la multa andrà dai 78 ai 311 euro. Un'altra novità riguarda invece coloro che si adoperano per offrire assistenza in simili casi di emergenza. Vengono equiparati alle ambulanze, ai Vigili del Fuoco e alle forze di polizia anche i veicoli per il pronto intervento veterinario. Questo vuol dire che se mezzi di soccorso veterinario e di sorveglianza zoofila dovessero trovarsi ad infrangere il Codice della Strada per trasportare un animale in "stato di necessità", questi non potranno essere sanzionati. Durante l'iter parlamentare sono stati accolti anche gli emendamenti proposti dalla Lav (Lega Anti-Vivisezione) e da senatori e deputati facenti parte dell'Intergruppo Parlamentare Animali. Come riportato dal Corriere della Sera.it: Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perloppiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
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14 Dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO ANIMALI: pubblicato il Decreto
Pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che regolamenta l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti, entrerà in vigore il 27 dicembre 2012
Nel 2010, il Codice della strada viene cambiato fissando l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale; mancava un Regolamento attuativo che rendesse pienamente effettiva la norma, e ora è arrivato: è il Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 numero 217, Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, numero 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 289 del 12 dicembre 2012. Entra in vigore il 27 dicembre.
COME UNA PERSONA - In base alla regola, in casi di sinistro con un animale, si ha il dovere di fermarsi, e c'è quindi l'equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. "La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali e le sanzioni irrogate fino ad oggi per le violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e Polizie locali". "Nel Decreto, è inserito il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative".
VEICOLI - Il Decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale da parte di un veterinario, e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni. Un Decreto che finalmente è arrivato, seppure in ritardo abbondante rispetto all'emanazione della Legge: più di due anni. È vero che non ci sono date vincolanti da rispettare per i Regolamenti attuativi, ma sarebbe auspicabile una maggiore celerità, anche per migliorare la sicurezza strada.
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Gennaio 2013
NON SOCCORRERE GLI ANIMALI E' VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma

Lo dice il decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2012, n. 217 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2012, entrato in vigore lo scorso 27 dicembre. L'obbligo introdotto da questa normativa vale anche per chi trova lungo la strada un animale ferito, anche senza essere l'autore dell'incidente. Il decreto va a modificare ulteriormente il Codice della Strada in chiave animal friendly: infatti, il legislatore ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis «l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno». Le sanzioni sono salate: «Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 410 a 1.643 euro».
La norma pone un obbligo di tempestivo soccorso anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dell’obbligo di soccorso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311”.
Chi assiste ad un incidente con soggetto che non opera il soccorso stabilito all’animale ferito, può rilevare il numero della targa del veicolo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del mezzo e della persona e segnalare tali dati ad un organo di polizia.
Tuttavia, come spesso accade, nonostante sia stata fatta la legge ancora mancano le strutture atte a supportarla
con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è attuativo il decreto che modifica le norme del codice della strada. Da fine dicembre è obbligatorio soccorrere anche gli animali investiti. In realtà si tratta di un obbligo che era già previsto, sin dal 2010, che questo decreto ne definisce meglio i termini attuativi.
In caso di incidente con un animale, l'automobilista ha il dovere di fermarsi e cercare di prestare soccorso all'animale stesso.L'automobilista che investe un cane, un gatto, un cavallo o un qualsiasi altro animale ha quindi il dovere di fermarsi. Prima la decisione era demandata alla sensibilità del singolo, oggi è un obbligo e, come tale, prevede che chi non ottempera sia sottoposto a pesanti sanzioni.
Questo decreto equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e il lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
I mezzi di soccorso, va chiarito subito, sono e restano privati. Il provvedimento non crea autoambulanze per animali ma fissa gli i requisiti standard che queste devono avere quando vengono impiegate, come accade sempre, dai privati. Non si tratta dell'introduzione dei mezzi pubblici come quelli che siamo abituati a vedere per gli umani. I mezzi sono privati, pagati dalle associazioni di volontariato che se ne fanno carico. Ma adesso potranno, in caso di presenza a bordo di un animale ferito in modo grave, accendere lampeggianti e sirena.
Nella pratica, che cosa cambia? Fino all'agosto 2010 si poteva essere sanzionati se, per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario, si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può violare il codice della strada in presenza di un pericolo concreto e reale per la vita dell'animale, esattamente come accade per salvare una vita umana.
Da oggi chi investe un cane o un gatto ne sarà pienamente responsabile e rischierà una multa di oltre 500 euro se non chiamerà i soccorsi.
Con l’applicazione di questa legge si introduce anche l'obbligo di soccorso nei confronti degli animali selvatici, per cui si dovrà chiamare il corpo forestale o la polizia provinciale che, tra i suoi compiti, ha anche la protezione delle specie selvatiche. L'obbligo di soccorso vale anche per chi assiste all'incidente pur non avendolo causato.
Il privato cittadino comunque in attesa dell’introduzione del un numero unico nazionale da poter chiamare per chiedere soccorso dovrà contattare in caso di necessità i vigili urbani o qualsiasi forza dell’ordine che provvederà ad allertare il personale veterinario di turno che interverrà per i soccorsi del malcapitato animale.. Qualora si assista ad un evento simile, ma non si sia direttamente coinvolti, sarà opportuno procedere all'annotazione della targa delle vetture coinvolte: sarà così possibile fornire agli agenti di polizia i dati utili per comminare ai trasgressori le dovute pene amministrative.
PER CHI TROVA ALTRI ANIMALI
Per tutti i prossimi amici, è possibile rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato (1515), alla Pm, al vostro veterinario. Prenderanno in cura l’animale (ricci, tartarughe, furetti) che porterete e penseranno poi a trasferirlo nel posto più adatto. Usate un asciugamano o una copertina, metteteli in una scatola che forerete e chiamate i numeri sopra riportati.
Se trovate un uccello non toccatelo mai a mani nude (i genitori non lo ritroveranno, ndr). Se è un nidiaceo (nudo e con gli occhi chiusi) mettetelo subito al caldo e consegnatelo al più presto possibile.
Se saltella mettetelo in un posto alto raggiungibile dai genitori.
Rondini e rondoni, se a terra, vanno sempre presi.
Attenzione agli uccelli dal becco lungo. Hanno movimenti fulminei e sono pericolosi per il viso.
Per tutti, nel frattempo acqua e:
agli uccelli in genere vanno bene carne, formaggio, larve o vermetti
al coniglio solo fieno o erba secca
al criceto semi di girasole
al furetto crocchette per gatti di carne o pesce
la tartaruga mangia insalata, mele o, se di acqua, carne o pesce
il riccio mangia crocchette o scatolette per gatti e omogeneizzati
il pipistrello mangia volentieri omogeneizzati
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ALCUNI CONSIGLI:
ANIMALI DOMESTICI FERITI
Il cane o gatto ferito deve essere avvicinato con molta cautela e calma, cercando di tranquillizzarlo con movimenti dolci e un tono di voce rassicurante. Chiamate il Servizio Veterinario dell'ASP di competenza territoriale, che è tenuto a intervenire anche di notte o nei giorni festivi. Per avere il relativo numero potete chiamare un qualunque organo di polizia presente sul territorio, la polizia municipale, la questura, i carabinieri. Per sicurezza, chiedete e segnatevi sempre il nominativo dell'impiegato che ha risposto alla segnalazione, e l'ora esatta della vostra telefonata. Aiutarvi è per loro un obbligo, ma nel caso non riusciate ad attivare i soccorsi, potrete rivolgervi a un veterinario privato. Se avrete conservato prova della vostra richiesta, potrete poi richiedere IL RIMBORSO delle spese al Comune che si è mostrato inadempiente.
Se trovate cani o gatti bloccati ad esempio sopra un tetto o un albero, caduti in un burrone o in un corso d'acqua o comunque in evidente difficoltà, dovete chiamare i Vigili del Fuoco (numero 115) e la cosa vale anche per un animale selvatico. La fauna selvatica è infatti patrimonio dello Stato ed è tutelata dalla legge.
Potrebbe capitarvi di trovare tartarughe o piccoli mammiferi vittime di incidenti o bracconaggio. In questi casi, potete chiamare il Corpo Forestale dello Stato, servizio d'emergenza ambientale (numero 1515), che contatterà il Comando Provinciale più vicino perché trasferisca l'animale in un centro di recupero per fauna selvatica. Dato che ci siete, tenete presente che il 1515 è numero utile anche in caso di incendi, taglio illegale di piante, abusivismo edilizio in aree protette, bracconaggio, pesca illegale, sversamenti di sostanze tossiche, illecito smaltimento dei rifiuti, ma anche persone disperse, frane, valanghe e alluvioni.
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ANIMALI ABBANDONATI O MALTRATTATI
Come noto, anche abbandonare gli animali è un reato da Codice penale. Se siete testimoni di un caso di abbandono dovete immediatamente chiamare la polizia (112 o 113) raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili sulla persona o vettura. Stessa cosa se invece siete testimoni di atti di violenza e maltrattamento di animali. Pretendete sempre copia e numero di protocollo della vostra denuncia/querela e chiedete (come previsto dagli artt. 406 e 408 C.p.p.), di essere avvisati in caso di prosecuzione delle indagini piuttosto che in caso di archiviazione. Utile tenere presente che sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso giornali e tv locali può essere un ottimo modo per accelerare le pratiche.
Se invece vi imbattete in un cane vagante, verosimilmente abbandonato, avvicinatevi con prudenza e tranquillità. Ricordatevi che sebbene possa apparire “domestico” è pur sempre un animale che probabilmente non sta attraversando un bel periodo, e quindi potrebbe essere stressato e aggressivo. Controllate se ha il collare con la medaglietta o un tatuaggio: potrebbe essersi perso e magari il suo padrone sta solo aspettando una chiamata. Se non notate segni di riconoscimento però dovete denunciare il ritrovamento,ai vigili, alle forze dell ordine o al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale.
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L' ABBANDONO DI ANIMALI E' UN CRIMINE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205454446181790&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3&permPage=1
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I SUGGERIMENTI DELL AVVOCATO:
Come comportarsi in caso di rinvenimento di cane abbandonato, maltrattato, ferito/incidentato
Non è assolutamente vero che chi soccorre un animale ne diventa automaticamente affidatario o proprietario, nè è tenuto a pagare di tasca sua interventi veterinari.
Certo la prassi a cui siamo abituati è un tantino diversa...
L'iter da seguire è questo, anche in virtù del nuovo codice della strada in caso di sinistri:
1) fermarsi
2) chiamare immediatamente polizia locale, asl, comune e tutti i numeri delle forze dell'ordine (perchè sono tutti competenti). Se fanno storie per intervenire minacciare che denunceremo per "OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO".
3) far intervenire veterinari di turno all'ASP.
4) se nessuno interviene... recarsi da un veterinario privato e far fatturare il tutto. Presentare fattura al Comune e/o alla ASP (dipende dalle Regioni) e chiederne l'immediato rimborso con lettera di accompagnamento nella quale si descrivono gli eventi e l'assenza di intervento. Inviare la missiva anche alla Procura della Repubblica per conoscenza al fine di far emergere omissioni d'atti d'ufficio.
Chi trova un animale ferito è semplicemente il detentore momentaneo. A meno che non manifesti la volontà di divenirme possessore e proprietario.
Il responsabile dei cani vaganti sul territorio è la pubblica amministrazione. Questo vale sia per danni cagionati da loro che cagionati a loro.
Per le spese sui randagi è il Comune che deve intervenire. Se chiamiamo e non intervengono siamo noi a sostenere una spesa e loro si arricchiscono.
L'azione civile processuale si chiama ingiustificato arricchimento.
Avv. Maria Morena Suarìa
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COSA FARE SE SI ASSISTE A MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217848101609091&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3
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Siti web che parlano di questo mio articolo:
*http://giardinaggio.efiori.com/…/26865-informazioni-utili-s…
*http://shizu.blogfree.net/?t=3698664
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ANIMALI IN CITTÁ

ANIMALI IN CITTÁ
  1. Posso entrare con il mio cane in un locale pubblico? In un bar? In un ospedale? etc…?
    Informati sul regolamento comunale a tutela degli animali (o equivalente) della tua città. Per maggiori info, vedi l'apposita scheda.
  2. La legge permette l'accattonaggio, il chiedere elemosina con animali?
    L'accattonagio con animali al seguito è ormai riconosciuto come maltrattamento e chi maltratta un animale commette un reato in base alla Legge 189/04 perché lo costringe a vivere in condizioni incompatibili con le peculiarità e i bisogni propri della specie a cui l'animale appartiene.
    E oggi sono moltissimi ormai i comuni italiani che quindi vietano l’accattonaggio con cani, gatti, o altri animali. Il divieto è rintracciabile nell'apposito regolamento comunale per la tutela degli animali, oppure (laddove questo non esista ancora) nel regolamento di polizia urbana, o ancora può essere sancito da un'apposita ordinanza del sindaco (così è successo a Roma nel 1997, mediante un'ordinanza che sanciva: "È fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell’accattonaggio animali domestici e/o selvatici, soprattutto con cuccioli lattanti, nonché animali in cattivo stato di salute in particolare cagne debilitate per gravidanze ripetute o comunque animali detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento").
    Feder F.I.D.A. sta reperendo e via via pubblicando tutti i regolamenti comunali che interessano la tutela e il benessere degli animali, li troverai qui.
    Ricorda che quando segnali la violazione alle forze dell’ordine, queste sono obbligate a intervenire contro il maltrattamento, sequestrando gli animali e consegnandoli al canile sanitario competente sul territorio.
  3. In cosa consiste il reato per OMESSA CUSTODIA di animale domestico?
    Con varie sentenze, per esempio la Sentenza n. 25474/2007, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il possesso (o anche la sola detenzione) di un animale, determina l'obbligo di custodia per il proprietario, o per colui che detiene l'animale.
    Significa che se il nostro cane girovaga libero e in condizione di poter potenzialmente danneggiare (oggetti, strade) o ferire e poi il cane effettivamente danneggia o ferisce, la copa è nostra. Denunciando un reato di questo tipo, si sottolinea la responsabilità del proprietario, il suo dover non solo vigilare sul proprio animale, ma anche su eventuali danni che l'animale, per carattere o per altre peculiarità, potrebbe causare.
    NOTA: una buona guida può risolvere tantissime cattive abitudini di un cane, per cui se un dato proprietario non solo fosse incapace di occuparsi di tale guida, ma fosse persino propenso ad assecondare certi atteggiamenti nocivi o pericolosi per altri animali o persone, c'è la possibilità di far sequestrare l'animale stesso.
  4. Quando si può parlare di "colonia felina"?
    I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune e ne è vietato lo spostamento dall’habitat (luogo pubblico o privato) dove i felini trovano cibo, rifugio e protezione. Per parlare di vera e propria colonia felina, però il numero dei gatti deve essere pari o superiore a 10.
  5. La vendita ambulante/itinerante  di animali vivi è permessa?
    Animali vivi nelle bancarelle, su banconi, nelle fiere di paese… Pesci, tartarughe, cavie, conigli, uccellini, criceti, ecc.
    Per sapere cosa dice la legge della nostra città in merito a queste situazioni, innanzitutto è necessario conoscere il regolamento tutela animali (vedi l'elenco qui). Laddove non esista, si cerchi il regolamento di polizia urbana, che di norma tratta argomenti simili. Se nemmeno questo esiste, si deve fare riferimento alla legge regionale apposita.
    Alcuni comuni presentano infatti già articoli specifici nei propri che vietano questo tipo di vendite (es., il Regolamento tutela animali di Roma - art. 20, punto 4).
  6. Roma: che cosa fare se trovate micini abbandonati da svezzare?
    Chiamate la Polizia Municipale (vigili): essa si dovrà occupare di portarli presso una struttura atta al Primo Soccorso e in seguito i piccoli saranno ricoverati presso il canile municipale (Muratella), nell'area gatti. Da qui, infine, grazie a una convenzione tra il Comune e un' Associazione, l'Ufficio Benessere Animale potrà dare l'autorizzazione perché i gattini siano consegnati a tale associazione, delegata a occuparsi delle cure e dello svezzamento di gatti ritrovati in stato di abbandono.
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ANIMALI E CONDOMINIO
  1. Vivo in un condominio e ho problemi per il fatto che possiedo animali domestici, cosa devo fare?
    Impara le leggi che regolamentano la questione "animali e condominio": fai riferimento all'apposita scheda Animali e condominio
  2. Mi occupo di colonie feline e ho problemi coi miei vicini, cosa devo fare?
    Non possono impedirti di curare le colonie e inoltre non devono compiere atti tali da mettere a repentaglio la vita dei gatti. Fai riferimento all'apposita scheda Animali e condominio
  3. Vorrei prendere un animale domestico in casa: i condomini possono impedirmelo?
    I condomini, no. Se sei proprietario della casa in cui vivi, poiché in questo caso basta anche solo il tuo voto per vanificare i no di tutti gli altri proprietari, sei libero di tenere animali in casa tua (rispettando le basilari norme di civiltà e igiene).
    Se sei in affitto, invece, l'unico vero divieto valido è quello di tipo contrattuale, cioè inserito nel tuo contratto di affitto dal locatore. Per tutte queste questioni fai riferimento all'apposita scheda Animali e condominio
  4. Quando si può parlare di "colonia felina"?
    I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune e ne è vietato lo spostamento dall’habitat (luogo pubblico o privato) dove i felini trovano cibo, rifugio e protezione. Per parlare di vera e propria colonia felina, però il numero dei gatti deve essere pari o superiore a 10.
  5. L'abbaiare (diurno) di un cane può essere considerato disturbo della quiete pubblica ed essere passabile di denuncia?Se il cane che abbaia - di giorno - infastidisce solo il vicino, "il fatto non sussiste": per essere considerato disturbo, infatti, deve essere rilevato da una "pluralità di persone" e deve consistere in rumori obiettivamente in grado di incidere sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone. Vuol dire che è inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica anche se il suo cane abbaia in continuazione, nel caso in cui a lamentarsi sia solo la persona che denuncia, o un solo nucleo familiare e se, in sostanza, il rumore prodotto non sia dimostrabile come concretamente molesto per la quiete pubblica. La distinzione è nata per ovviare a prevedibili faide tra vicini, con lo scopo di evitare che un solo individuo, magari per motivi personali o vecchi litigi, potesse sfruttare l'abbaio del cane per fare un dispetto, denunciando, al vicino. Riferimenti: sentenza Cassazione 1394/2000; sentenza Cassazione n. 1109 del 9 dicembre 1999 - le sentenze sono elencate nella sezione apposita.
  6. L'abbaiare (notturno) di un cane può essere passabile di denuncia?Chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento. E il risarcimento spetta anche se il disturbo riguardi una persona singola. Considerato anche che "l'abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo, o l'occupazione, di persone che risiedano nelle vicinanze della fonte del rumore". Riferimenti: sentenza Cassazione n. 26107/2006
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    FAUNA SELVATICA, CACCIA, PESCA, BRACCONAGGIO, SPECIE PROTETTE
    1. Cos'è il C.I.T.I.E.S.?
      La Convenzione di Washington, a cui aderiscono 161 Paesi, sottoscritta il 3 marzo 1973 e conosciuta come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora in commerce). Ratificata ed attuata in Europa con il Regolamento 97/338/CEE, in Italia con la L n. 874 del 19 dicembre 1975 e con la Legge n. 150 del 7 febbraio 1992.
    2. Qual è la "legge sulla caccia" in Italia?
      La L. n.157/1992 "Norme protezione fauna selvatica selvatica omeoterma e per prelievo venatorio".
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    CURA/STERILIZZAZIONE di RANDAGI - ASL VETERINARIA
    1. Che cos’è il cane libero accudito?
      Si tratta di cani randagi, controllati però da cittadini (che volontariamente si offrono come "tutori" del cane) , sterilizzati, regolarmente microchippati e curati dalle Asl. Quando hanno problemi sanitari e di socializzazione, sono ospitati nei canili comunali e, se rieducati, possono essere adottati.
    2. A chi appartengono i cani randagi?
      In quanto "randagi", la legge (281/1991 art. 3 e art. 4) stabilisce si tratti di cani di pertinenza del comune: appartengono al Sindaco! Ed egli, come tale, ne ha la piena responsabilità, è tenuto a occuparsi di loro (creando e controllando il funzionamento di apposite strutture, idonee e regolari), a farli sterilizzare, microchippare, vaccinare a nome (e a spese) del proprio comune, supportato dall'intervento delle ASL. Così come è responsabile degli eventuali danni cagionati dagli animali a cose o persone.
      Situazioni di cani vaganti (che non siano, attenzione, cani liberi accuditi, o cani padronali sfuggiti alla custodia del proprietario: in entrambi i casi, per legge dovrebbe essere presente un chip e, quindi, un proprietario), oppure di cani randagi stipati in canili convenzionati con maschi e femmine fertili tutti insieme, o sterilizzazioni assenti, o assenza di chip e di registrazione all’anagrafe canina, o via dicendo, sono tutte di pertinenza del Sindaco.
    3. Quali sono i compiti delle Asl?
      Devono prevenire il randagismo, sterilizzando cani e gatti randagi, portati dai cittadini, o recuperati sul territorio.
      A Roma, per sterilizzare gatti occorre iscriversi come titolari di colonia felina presso la Asl di zona, attendere la visita del servizio veterinario che censisce la colonia e poi si potrà prendere appuntamento per la sterilizzazione gratuita del gatto
      I cani dovranno essere portati in canile, dove si praticherà un costo inferiore rispetto a quello di veterinari privati. O dove saranno sterilizzati dalle Asl, se a seguito di cattura sul territorio.
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    DENUNCIARE
    1. Le forze dell'ordine / i vigli urbani / veterinari ASL hanno rifiutato di accogliere una denuncia/di rispondere e verificare una segnalazione per maltrattamenti-irregolarità con animali: cosa devo fare?
      Non possono rifiutarsi e non possono addurre scuse del tipo "non ci compete", "chiami (altra forza dell'ordine)", "non possiamo intervenire": si tratterebbe d'Omissione d'atti d'ufficio, reato perseguibile penalmente. Leggi l'apposita scheda
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    MALTRATTAMENTI / VELENI
    1. Cosa stabilisce quali siano i casi di "maltrattamento di animali"?
      Se credete che basti veder picchiare un animale per poter parlare di maltrattamento, vi sbagliate. Essere denutrito, essere costretto a vivere in uno spazio angusto e che limita i bisogni fondamentali quai movimento minimo, luce, aria e così via, rende un animale maltrattato. Alcuni esempi? Un cane alla catena e con la catena troppo corta per muoversi liberamente e/o in assenza di un riparo per proteggersi dal caldo o dal gelo; un cane visibilmente malato o denutrito; persone che chiedono elemosina "sfoggiando" al loro fianco un cane scheletrico.
      Chi maltratta un animale commette un reato
      e in base alla Legge 189/2004 può essere punito con l'arresto fino a 1 anno, o con un'ammenda sino a 10.000 euro: le leggi 281/1991 e 189/2004 stabiliscono che è vietato abbandonare, picchiare, uccidere un animale, così come costringerlo a vivere in condizioni incompatibili con le peculiarità e i bisogni propri della specie a cui l'animale appartiene. Nei casi di maltrattamento più particolari, occorre considerare anche le leggi regionali e i regolamenti comunali.
    2. Che fare se si trovano cibi sospetti in strada (veleno? esche/bocconi avvelenati?)
    3. Segnala il tutto a un veterinario e agli organi di Polizia Giudiziaria, subito! Leggi i dettagli nella scheda utile di riferimento. Se i veleni/bocconi avvelenati si trovano nella tua zona o condominio, segnala pubblicamente il tutto (si veda il relativo fac-simile)
    4. Cosa fare quando si trova un animale selvatico o di affezione morto con sospetto di avvelenamento?
      Porta l’animale da un veterinario e poi segnala il tutto alle autorità (polizia, carabinieri, etc.), meglio se avendo con te il referto del veterinario. Qualora tu incorra in un'esca o boccone avvelenati, NON manipolarli a mani nude e inoltre ponili in sacchetto di plastica, da far poi recapitare alla Polizia Provinciale. Si veda anche la scheda utile di riferimento.
    5. Come si riconoscono le esche avvelenate?
      Le esche spesso si presentano in varie forme, leggi tutto nella scheda utile di riferimento.
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    SOCCORRERE ANIMALI / SICUREZZA STRADALE
    1. Che fare/chi chiamare se si trova un animale ferito?
      Ci sono regole a seconda che si tratti di animali domestici, oppure selvatici. Si veda l'apposita scheda
    2. Cosa faccio se vedo un animale intrappolato da salvare?
      Chiama i vigili del fuoco, dovranno intervenire compatibilmente con le loro emergenze. Assicurati che chi ti risponde (chiedigli il nome o, in mancanza di risposta, segnala l’ora del colloquio), prenda nota della richiesta di intervento. NOTA: quando intervengono vigili del fuoco, tu o un altra persona dovrete essere disponibili a prendere in consegna l’animale. Vedi anche la scheda
    3. Che fare se si investe un animale in strada?
      Le nuove disposizioni di Legge in materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali hanno introdotto per tutti l’obbligo di fermarsi e soccorrere un animale ferito e, finalmente, i mezzi di soccorso e di vigilanza animale sono equiparati a tutti gli effetti alle ambulanze e alle polizie. Inoltre, potrà essere riconosciuto lo “stato di necessità” per il trasporto di animali in gravi condizioni, così come avviene per gli umani. Vedi anche l'apposita Scheda
    4. Posso essere multato se supero il limite di velocità per portare un animale ferito in clinica veterinaria, o un pronto soccorso veterinario 24H?
      NO, non si può essere multati se stiamo soccorrendo un animale ferito a causa di un incidente stradale: in questo caso è infatti riconosciuto lo “stato di necessità” per il trasporto di animali in gravi condizioni.
      Oggi anche l’animale ha diritto di essere soccorso in caso di incidenti stradali e chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, viola il Codice della Strada. Lo ha stabilito il Senato con l’approvazione dell'articolo 32 delle "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (vedi anche l'apposita Scheda).
    5. In quali casi si può chiedere l’intervento del canile?
      Quando il cane sia in strada ferito, o costituisca rischio per la circolazione stradale, o per la sicurezza delle persone in quanto mordace, la polizia municipale competente per la zona (chiamata direttamente o attraverso 112 o 113), dovrà contattare la Asl veterinaria e il veterinario competenti per territorio (il veterinario DEVE essere reperibile, giorno e notte e anche nei festivi) ed essi dovranno intervenire e autorizzare il recupero del cane e il suo trasporto in canile. Vedi anche la scheda
    6. Se vedo animali liberi in autostrada, cosa devo fare?
      Avvisa il 112 o il 113 e anche l'ANAS, responsabile della gestione e della sicurezza autostradale. Sarà loro compito organizzarsi per bloccare il traffico (anche diramando avvisi agli automobilisti via radio, se necessario) e consentire così il recupero degli animali da parte delle strutture competenti (strutture che loro stessi dovranno avvisare)
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    VIAGGIARE CON ANIMALI
    1. Quali sono le regole per viaggiare sui mezi di trasporto (pubblico e privato) con animali al seguito?L'argomento è troppo ampio per esaurirlo come si deve con risposte brevi, guarda l'apposita scheda Viaggiare con animali
    2. Posso portare il cane in spiaggia?
      In base al Decreto Leg. n.112 del 31 marzo 1998 (art. 105, comma 2, lettera l *), i Sindaci (delegati dalle Regioni), oltre alle capitanerie di porto, possono prevedere la possibilità di fornire libero accesso agli animali d'affezione in alcuni arenili. Per ora, purtroppo, possibilità non significa sempre concretizzazione.
    *D. Leg. 112/1999 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". La parte citata è: Art. 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
    Omissis
    l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.