petizione
PROGETTO DI LEGGE per il riconoscimento del diritto alla vita e alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi destinati alla macellazione.
ART. 1) Si riconosce il diritto alla vita e alla tutela dalla sofferenza anche agli animali ancora oggi destinati alla macellazione.
ART. 2) E’ fatto assoluto divieto di macellare animali ancora coscienti. Chiunque procuri la morte di qualsiasi animale, anche nell‘esercizio della propria attività produttiva o nell’esercizio di una funzione religiosa, senza applicare rigorosamente un adeguato ed effettivo stordimento è punito con la reclusione non inferiore a 7 anni e con la multa da euro 70.000 a euro 700.000 in proporzione del numero degli animali non adeguatamente ed efficacemente storditi prima della macellazione o dell’uccisione.
ART. 3) La prova della macellazione ovvero dell’uccisione senza stordimento è data con qualsiasi mezzo e a tale fine deve essere consentito in qualsiasi momento l’accesso nei luoghi dove ancora si pratica la macellazione o l’uccisione nei riti religiosi da parte delle guardie zoofile o di delegati delle associazioni animaliste riconosciute.
ART. 4) E’ vietato maltrattare gli animali in qualsiasi modo. La pena prevista per chi maltratta qualsiasi animale è della reclusione non inferiore ad anni 7 e della multa da euro 70.000 ad euro 700.000 in proporzione del numero degli animali maltrattati.
ART. 5) E’ fatto assoluto divieto di tenere animali in gabbie e viene dato un termine massimo di giorni 20 dalla promulgazione della presente legge affinché gli allevamenti tutti procedano ad aprire le gabbie contenenti ancora gli animali e a farli ospitare in adeguati spazi con la densità massima di un animale ogni due metri quadrati. Il luogo dove gli animali soggiornano deve essere pulito, sin dal giorno della promulgazione della presente legge, almeno 3 volte al giorno. Le sanzioni prevista per chi disapplica le disposizioni di cui al presente articolo vanno dai 35.000 ai 350.000 euro in proporzione del numero degli animali tenuti ancora in gabbie ovvero degli animali mantenuti in luoghi non adeguatamente puliti e resi vivibili almeno 3 volte nell'arco delle 24 ore.
ART. 6) I titolari degli allevamenti devono inoltre garantire agli animali il contatto con la natura, ponendoli in libertà in campi vicini almeno una volta al giorno, pena il sequestro e quindi la chiusura dell’allevamento stesso.
ART. 7) Sono previste visite ispettive da parte di Veterinari e/o di rappresentanti o delegati delle associazioni animaliste ogni qualvolta questi ultimi ne facciano richiesta o semplicemente ritengano opportuno un loro accesso.
ART. 8) Si stabilisce il principio per cui gli animali, in quanto esseri viventi e non cose, hanno lo stesso diritto alla vita, alla felicità, al rispetto e alla tutela dalla sofferenza che hanno gli esseri umani.
ART. 9) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche coordinatamente, la progressiva riduzione dei macelli presenti nella Repubblica, nonché il divieto di nuove autorizzazioni ad insediamenti atti allo scopo.
ART. 10) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche coordinatamente, la progressiva riduzione delle macellerie presenti nella Repubblica, nonché il divieto di nuove licenze per aperture di nuove macellerie.
ART. 11) Lo Stato e le Regioni promuovono, anche coordinatamente, la diffusione nelle scuole e attraverso i mass-media di un modello alimentare vegetariano e/o vegano e di uno stile di vita più rispettoso della vita e dei diritti degli uomini e degli animali, modello e stile di vita che si ritengono più consoni alla nostra cultura e al nostro tempo.
ART. 12) OMISSIS
ART. 13) Viene istituito un fondo statale e un fondo regionale per i propositi di cui alla presente legge.
ART. 14) Le sanzioni irrogate nei casi previsti dalla presente legge (artt. 2, 4, 5 e 21) confluiscono tutte nel fondo statale di cui all’art. 13.
ART. 15) Viene incentivata con ogni mezzo la riconversione delle macellerie e degli allevamenti esistenti in attività aventi ad oggetto la produzione su larga scala di burger di soia ed altri alimenti proteici d’origine esclusivamente vegetale, quali il seitan e il muscolo di grano.
Art. 16) Si riconosce la detassazione per i primi 7 anni di attività ai nuovi insediamenti per la coltivazione e la lavorazione della soia e dei burger d’origine esclusivamente vegetale.
ART. 17) Si stabilisce la progressiva riduzione del numero degli animali allevati, in misura del 70% in rapporto all’anno 2010 entro la fine dell’anno solare di promulgazione della presente legge, riduzione documentata con il registro di cui all’articolo seguente.
ART. 18) Viene istituito un registro di carico e scarico degli animali destinati al macello. Ogni allevamento, ogni macello e ogni macelleria dovrà tenere costantemente aggiornato un apposito registro di carico e scarico per i propositi di cui all’articolo precedente.
ART. 19) Viene stabilita la totale deduzione dall‘importo imponibile, ai fini della dichiarazione dei redditi e dell’applicazione delle tasse, delle erogazioni destinate ad incrementare il fondo regionale ovvero il fondo statale di cui all’art. 13.
ART. 20) Ogni titolare di macelleria o responsabile del reparto carni dovrà presentare mensilmente alla Regione una denuncia del numero degli animali da macelleria acquistati, il cui numero dovrà essere, entro la fine del corrente anno, inferiore del 70% rispetto al numero degli animali acquistati nel 2010.
ART. 21) Viene fatto assoluto divieto di trasportare animali ancora vivi destinati al macello, pena la sanzione non inferiore ad euro 30.000.
ART. 22) Il fondo statale di cui all’art. 13 verrà inserito nel modello della prima dichiarazione dei redditi utile quale fondo istituito cui è possibile destinare l’8 per mille, stante l’importanza che riveste la promozione di un modello alimentare e di uno stile di vita rispettoso di tutti gli uomini e di tutti gli animali, modello e stile di vita che si ritengono più consoni alla nostra società e al nostro tempo.
ART. 23) Le norme di cui alla presente legge verranno inserite nel codice penale vigente, sotto il libro secondo, subito dopo il titolo XII – Dei delitti contro la persona, inserendo l’apposito titolo XII bis – Dei delitti contro gli animali.
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