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sabato 11 giugno 2016

Civiltà e diritti degli animali

INDICE
I
PRINCIPI Art.1 – Valori etici e culturali Pag. 4
Art.2 – Competenze comunali in materia di tutela
degli animali Pag. 4
Art.3 – Definizioni Pag. 4
Art.4 – Ambito di applicazione Pag. 5
Art.5 – Programmi di informazione, di educazione
e tutela degli animali Pag. 5
II
DISPOSIZIONI GENERALI Art.6 – Detenzione Pag. 6
Art.7 – Trasporto Pag. 7
Art.8 – Addestramento e conduzione Pag. 7
Art.9 – Sterilizzazioni Pag. 8
Art.10 – Cuccioli di cane e gatto Pag. 8
Art.11 – Adempimenti in casi di avvelenamento Pag. 8
Art.12 – Accattonaggio con animali da compagnia
e offerta di animali in premio, vincita, o omaggio Pag. 9
Art.13 – Detenzione e conduzione di cani, gatti
ed altri animali in locali adibiti ad attività
commerciali Pag. 9
Art.14 – Inumazione di animali Pag. 9
Art.15 – Fauna selvatica autoctona e tutela degli
habitat Pag. 9
Art.16 – Controllo dei colombi liberi urbani Pag. 10
Art.17 – Controllo dei muridi e altri animali
infestanti Pag. 11
Art.18 – Attraversamento di animali, rallentatori
di traffico, barriere anti-attraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica Pag. 11
Art.19 – Cattura e soccorso Pag. 12
Art.20 – Pet therapy Pag. 12
Art.21 – Associazioni animaliste e zoofile Pag. 12
Art.22 – Istituzione dell'Osservatorio sui diritti
degli animali Pag. 13
Art.23 – Allevamento e commercio Pag. 13
Art.24 – Mostre, fiere, esposizioni Pag. 14
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Art.25 – Spettacoli circensi e mostre itineranti che
prevedano l’impiego di animali Pag. 14
Art.26 – Gare con equidi o altri ungulati Pag. 15
III
CANI E GATTI Art.27 – Detenzione Pag. 15
Art.28 – Anagrafe canina Pag. 16
Art.29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree
pubbliche Pag. 16
Art.30 – Aree destinate ai cani Pag. 16
Art.31 – Obbligo di raccolta degli escrementi Pag. 16
Art.32 – Tutela e controllo della popolazione
felina Pag. 16
IV
ALTRI ANIMALI Art.33 – Animali esotici Pag. 17
Art.34 – Colombi viaggiatori Pag. 18
Art.35 – Detenzione e tutela dell’avifauna Pag. 18
Art.36 – Specie animali acquatiche Pag. 19
Art.37 – Equidi Pag. 20
Art.38 – Tutela della fauna minore Pag. 20
Art.39 – Protezione degli animali utilizzati per fini
scientifici e tecnologici Pag. 20
V
DISPOSIZIONI FINALI Art.40 – Sanzioni Pag. 21
Art.41 – Vigilanza Pag. 21
Art.42 – Incompatibilità ed abrogazione di norme Pag. 21
GLOSSARIO Pag. 22
Art. di Riferimento Pag. 23
ALLEGATO I SANZIONI
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Titolo I – PRINCIPI
Art. 1 - Valori etici, culturali e finalità
1.Il Comune di Casalecchio di Reno tutela le specie animali in conformità ai principi
normativi vigenti, nonché ai principi etici e morali della comunità e considera
l’affermazione di un armonioso rapporto basato sul rispetto dei diritti tra persone ed
animali come un obiettivo di civiltà da perseguire. In particolare l'Amministrazione
Comunale riconosce agli animali un diritto di cittadinanza che si esplica nel riconoscimento
dell'alterità animale e della biodiversità come un valore fondamentale della comunità.
2.Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza dignitosa e rispettosa
delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche; si impegna inoltre a tutelare gli habitat
delle specie selvatiche.
3.Al fine di perseguire una maggiore e consapevole conoscenza delle problematiche
connesse al rapporto con le altre specie animali il Comune si impegna a promuovere
attività di sensibilizzazione e di informazione utile allo sviluppo di una relazione armonica
tra uomo, animali e ambiente.
4.Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l’ambiente e per i
diritti degli animali, il Comune promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione e
di promozione in merito ai temi della biodiversità, della conservazione degli ecosistemi e
degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Pertanto, le
modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli
animali sono legati per la loro esistenza.
5.Il Comune ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente Regolamento,
anche al fine di garantire tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa
vigente in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla
detenzione e tenuta degli animali.
Art. 2 - Competenze comunali in materia di tutela degli animali
1.Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e
persegue ogni atto di crudeltà ed ogni manifestazione di maltrattamento verso di essi ed il
loro abbandono.
2.Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite
agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
3.Al Comune, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti
generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico,
nonché sull’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche
mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4.Il Comune vigila sull'osservanza dei Regolamenti Comunali e delle ordinanze specifiche
in materia.
5.Il Sindaco, sulla base del dettato del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali
presenti allo stato libero nel territorio comunale.
Art. 3 - Definizioni
1.La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al
presente Regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione e a tutte
le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in
stato di libertà o semilibertà.
2.La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale,
nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte
salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della
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normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello
Stato.
3.In particolare, si intende per:
ANIMALI DA COMPAGNIA
Ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad esserlo per compagnia od affezione,
senza fini produttivi o alimentari o di sperimentazione, compresi gli animali coinvolti
in attività di pet therapy e di riabilitazione nonché gli animali impiegati nella
pubblicità
ANIMALI DOMESTICI
Animali abituati alla convivenza con l'uomo e che hanno subito un processo di
domesticazione da parte dell'uomo.
ANIMALI SINANTROPI
Le specie animali che vivono allo stato libero nell’ambiente in cui vive e/o lavora
l’uomo. Gli animali sinantropi possono essere di specie selvatiche autoctone, di
specie selvatiche alloctone naturalizzate e di animali domestici inselvatichiti (topi,
piccioni, zecche, mosche, vipere, gatti...).
FAUNA MINORE
L’insieme delle specie che popolano sia i grandi ecosistemi che i piccoli biotipi come
maceri, risorgive, siepi, filari alberati, prati e pascoli (farfalle, coleotteri, libellule,
tritoni, salamandre, rane, pipistrelli, toporagni, moscardini, arvicole,...)
ANIMALI ESOTICI
Animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine
popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà.
AVIFAUNA
Animali appartenenti a specie autoctone di uccelli in una data regione (Poiana,
storno, passero, airone, rondone, piccione, gazza, verdone, cornacchia,
pettirosso..).
Art. 4 - Ambito di applicazione
1.L’applicazione del presente Regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata
vigente in materia.
2.Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
1) alle attività inerenti l’allevamento ad uso zootecnico;
2) alle attività di studio e sperimentazione;
3) alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato da disposizioni nazionali e regionali in
materia;
4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
5) a tutte quelle attività autorizzate da specifiche norme legislative.
Art. 5 - Programmi di informazione, di educazione e tutela degli animali
1.L’amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire
la diffusione e l’applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro
benessere sia fisico che etologico e a tale scopo il Comune può decidere di introdurre nelle
proprie mense menù vegetariani.
2.Il competente Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune
promuove ed incentiva annualmente, anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari, delle Aziende
USL, della Provincia di Bologna, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale,
campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi
titolo, nonché campagne informative relative agli adempimenti di iscrizione all’anagrafe
canina e apposizione del sistema identificativo (microchip) e delle normative del settore.
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Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 – Detenzione
1.Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o di che ne abbia la temporanea
custodia, in buone condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito
secondo necessità e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute
lo renda necessario.
4.A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Nel caso di animali esotici
dovranno essere riprodotte per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ed
ambientali dei luoghi d’origine per evitare stress psicofisico (es. serpenti, rane, iguane...).
5.I proprietari o i detentori di animali:
a)sono responsabili dell'eventuale riproduzione, quindi della cura e della
collocazione della relativa eventuale prole.
b)sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga o esporli a pericoli
per la loro incolumità fisica.
c)devono prevenire comportamenti dell’animale che arrechino disturbo o pericolo
alla collettività e/o danni alle cose.
6.E’ vietato:
a)tenere gli animali domestici in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo o
sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
b)tenere cani ed altri animali domestici in luoghi che non offrano adeguato riparo
dalle intemperie e dagli agenti atmosferici, per periodi di tempo ed in spazi
comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive
caratteristiche etologiche.
c)tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata, con il
tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati oltre il tetto e rialzata da terra e il suolo
posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale
drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua,
ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale; dovrà
esserci una buona pendenza per evitare raccolta di reflui.
d)tenere animali da compagnia in terrazze o balconi in modo continuativo qualora le
dimensioni non garantiscano gli spazi adeguati. Le terrazze e i balconi devono avere
comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
e)isolare stabilmente animali d'affezione in soffitte non abitate, box in lamiera, in
garage, rimesse e in cantine o in altri luoghi confinati, oppure segregarli in
contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento, non idonee a
garantirne il benessere e a meno che questo non rientri nei bisogni etologici
dell'animale.
f)tenere animali domestici in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo
quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti tipici intraspecifici
ed interspecifici della loro specie.
g)colorare in qualsiasi modo domestici gli animali tranne come sistema di marcatura
temporanea con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali,
effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
h)esporre animali da compagnia in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un
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volume tale da essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici
all’interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al
competente Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune, al fine
di escludere possibili danni agli animali.
i)mantenere e/o stabulare animali domestici con strumenti di contenzione che non
permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e
motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del
trattamento; è vietato stabulare animali domestici in gabbie con la pavimentazione
in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione
di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga
considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
j)dove è indispensabile l’alimentazione con animali vivi, effettuarla in pubblico.
k)il taglio o la modifica di code ed orecchie di animali domestici, è vietato praticare
la resezione delle corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli, salvo per espresse
necessità veterinarie.
l)colpire violentemente gli animali o pungolarli toccando le parti più sensibili del loro
corpo.
m)far uso di dispositivi taglienti o acuminati per indirizzare il comportamento degli
animali.
n)apporre agli animali collari che provochino stimolazioni elettriche.
o)condurre e/o trainare animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in
movimento sia in bicicletta che a motore.
Art. 7 - Trasporto
1.E’ vietato trasportare animali domestici in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno
consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Tale disposizione si
applica a tutti quei casi non contemplati dalla normativa vigente in materia di protezione
degli animali nei trasporti, ciò indipendentemente da chi esegue il trasporto, dalla distanza
dal punto di partenza, dal tempo di viaggio.
2.E’ vietato lasciare gli animali d'affezione chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o
altro mezzo di contenzione al sole, è altresì vietato lasciare tali animali chiusi in autoveicoli
e/o rimorchi per periodi prolungati in caso di temperature ambientali elevate o rigide o
comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale. E’
proibito trasportare o detenere animali da compagnia nel baule dell’autovettura, quando
questi è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo.
3.E,’ comunque, fatto salvo il disposto di cui al Codice della Strada. Ferme restando queste
disposizioni, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a
prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
4.Il conducente deve, in ogni caso, assicurare:
- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi e/o soste prolungate.
5.Il trasporto degli cani su mezzi pubblici, vincolato all’uso di museruola e guinzaglio, è
consentito, nel rispetto delle norme imposte dall’Ente gestore del servizio.
Art. 8 – Addestramento e conduzione
1.Ferma restando l’applicazione della normativa nazionale in materia, è vietato addestrare
e/o fare gareggiare animali da compagnia, anche a fini agonistici, ricorrendo a violenze (es.
collari elettrici, con le punte, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in
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ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i
comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.
2.È vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto
salvo l’esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.
3.E’ sempre fatto divieto, nella conduzione e/o gestione del cane o del gatto, di utilizzare
dispositivi elettronici o elettromeccanici ad emissione di ultrasuoni che provocano spavento
e stress negli animali, collari a punte e collari a strozzo; per questi ultimi viene fatta
eccezione in caso di esposizioni cinofile, debitamente autorizzate, in cui venissero ritenuti
indispensabili.
Art. 9 – Sterilizzazioni
Il privato cittadino, possessore dell’animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi a:
a)impedire la proliferazione, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata;
b)informarsi, anche tramite l’Ufficio Comunale di Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali, i Veterinari Liberi Professionisti o il Servizio Veterinario dell’Azienda USL
competente, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
2.Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali,
sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell’adozione o
raggiunta l'età idonea.
Art. 10 – Cuccioli di cane e gatto
1.Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre
i cuccioli prima dei 60 giorni di vita salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
Art. 11 - Adempimenti in casi di avvelenamento
1.Al di fuori dei casi previsti e sanzionati dal C.P., su tutto il territorio comunale è proibito a
chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche
avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o
irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali domestici, escludendo le operazioni di
derattizzazione e disinfestazione eseguite dalla ditta incaricata dal Comune di Casalecchio
di Reno.
Qualunque tentativo di avvelenamento sarà considerato come esplicita volontà di
attentare alla vita dell'animale.
2.Al fine di prevenire fenomeni di avvelenamento, le operazioni di derattizzazione e
disinfestazione devono essere attuate in modo da non creare danno e non interessare in
alcun modo la fauna domestica e selvatica.
3.Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite con modalità
tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e se attuate in zone
aperte (non recintate) devono essere pubblicizzate tramite avvisi scritti da diffondere nelle
zone interessate, che specifichino la sigla del prodotto utilizzato e l’antidoto da utilizzare in
caso di avvelenamento.
4.I privati cittadini devono segnalare alle Autorità competenti la presenza di cibo sospetto
destinato ad animali domestici e non, presente in aree pubbliche.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo
segnala alle Autorità competenti indicando, ove possibile, specie e numero degli animali,
la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo,
nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
5.I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel
corso della loro attività clinica formulino una diagnosi di avvelenamento o di sospetto
avvelenamento, sono tenuti a segnalarlo al Servizio Veterinario dell’Azienda USL
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competente per territorio e al Comune. In tale segnalazione devono essere indicati le
modalità e il luogo in cui gli avvelenamenti si sono verificati e le eventuali prove di
laboratorio effettuate.
6.Qualora si verificassero casi di avvelenamento reiterati, il Sindaco, ai fini della tutela
dell’incolumità pubblica e dell’ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione
delle attività umane eventualmente correlate.
7.Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone
destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica,
dell’ambiente e dell’avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività
venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione
Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.
Art. 12 - Accattonaggio con animali da compagnia e offerta di animali in premio,
vincita, o omaggio
1.E’ vietato esercitare la pratica dell’accattonaggio con animali da compagnia. 1
2.Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi,
oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di
spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di
richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
Art. 13 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad
attività commerciali
1.E’ vietato detenere e consentire l’introduzione di animali domestici nei locali destinati alla
produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.
2.Per quanto riguarda i pubblici esercizi, i punti di vendita di prodotti non alimentari,
ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di ingresso è riservata alla libera volontà
del titolare, il quale dovrà, in tal caso, apporre sulla porta d’ingresso del locale apposito
avviso di divieto.
3.Laddove venga vietato l’accesso degli animali, i titolari o i gestori dei locali medesimi
sono invitati a predisporre appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia
degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.
4.I cani per non vedenti e i cani per assistenza ai disabili hanno diritto ai sensi della Legge
ad accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico.
5.I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso
nelle Pubbliche Amministrazioni, a patto che vengano condotti con museruola e/o
guinzaglio, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno.
Art. 14 - Inumazione di animali
1.Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali d'affezione deceduti è
consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia (esclusi gli equini) in
terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso
qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali,
con certificazione sanitaria degli organi competenti per territorio o di un veterinario libero
professionista.
E' altresì fatto obbligo di denunciare presso l'anagrafe canina del Comune il decesso
dell'animale se precedentemente iscritto.
Art. 15 - Fauna selvatica autoctona e tutela degli habitat
1.E’ vietato disturbare, catturare e danneggiare la fauna, ivi comprese tutte le specie di
1 La sanzione è raddoppiata in caso di cuccioli o femmine gravide.
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anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat
specifici a cui esse sono legate per la sopravvivenza; è altresì vietato asportare i nidi o
danneggiare le tane di animali protetti. Fatte salve le norme di tutela nazionale e regionale,
può essere consentita la cattura di fauna a personale autorizzato ai soli fini di tutela della
specie o degli esemplari interessati. In particolare sono protette le zone umide riproduttive
degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti
autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo ai competenti
Uffici.
2.Le recinzioni che interferiscono con abituali attraversamenti di fauna selvatica
omeoterma, dovranno essere realizzati in modo tale da mantenere in essere detti
attraversamenti. La realizzazione delle recinzioni è da concordare con gli Enti competenti
alla tutela ed alla gestione del territorio.
3.Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non
devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo
riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e laghetti
artificiali è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita (anche mobili) per la fauna
selvatica.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua,
con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale
intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al competente Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli Animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5.E’ vietata l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni e in
particolare delle testuggini palustri americane (generi Trachemys, Pseudemys e Chrysemys) per
il grave danno arrecato ai nostri ecosistemi d'acqua dolce quando vengono rilasciate in natura.
Art. 16 - Controllo dei colombi liberi urbani
1.E’ fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi
presenti allo stato libero in centro abitato. Derogano i punti di alimentazione autorizzati e
controllati dalle autorità competenti per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla
fauna nei momenti critici. In questo caso sarà indispensabile utilizzare sistemi che
permettano di rimuovere i residui alimentari dal terreno.
2.E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti o qualunque tipo di sostanza
velenosa a piccioni e ad altri volatili, è altresì vietato utilizzare dispositivi atti a uccidere o
intrappolare tali animali, eccezione fatta per la Ditta convenzionata con l'Amministrazione
Comunale per la cattura.
3.E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, di
porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi,
nel rispetto del benessere degli animali, installando dispositivi idonei ad occludere le
aperture con l’esterno o evitare la posa o l'annidamento. Prima di eseguire gli interventi di
chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all’interno piccoli,
contattare l’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, per concordare le
modalità d’intervento ed effettuare un’accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.
4.E’ fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali
vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all’aperto può fungere da richiamo di un elevato
numero di volatili, di adottare accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture e
simili) utili a limitare tale evenienza.
5.Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non
possono essere esercitate con metodi cruenti, se non autorizzati dall’autorità competente.
6.Gli interventi di dissuasione delle presenza di piccioni devono comunque essere condotti
evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es. rondoni, passeri, ecc).
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Art. 17 - Controllo dei muridi e altri animali infestanti
1.L’amministrazione comunale attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle
popolazioni di muridi e altri infestanti nonché programmi di informazione rivolti alla
cittadinanza per l’attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell’assetto
urbano.
2.L’amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica del tessuto
urbano e piani di controllo di muridi e altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente
le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l’impiego di biocidi, oltre che
assicurando la tutela degli animali non bersaglio.
3.L’amministrazione comunale incentiva la messa in atto da parte di privati di accorgimenti
meccanici di rat-proofing (tecniche tese a sfavorire o impedire l'infestazione di muridi
sinantropici) quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e
ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni
stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da
muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia di intercapedini, giardini e terrazze.
4.Nel caso di costruzione di nuove strutture adibite a ricoveri o allevamenti per animali, gli
stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di centimetri 20 di larghezza e
centimetri 80 di profondità, riempita di ghiaia o pietrisco in modo da impedire
l’insediamento di ratti o altri infestanti all’interno della struttura.
Art. 18 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica
1.A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi
stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente
attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti
a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento
stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata. Le pareti
fonoassorbenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli devono essere
non trasparenti e con superficie zigrinata.
2.Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, anche su segnalazione
dell’Ufficio competente per la tutela degli animali il proprietario della sede stradale dota la
strada di apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali e di dispositivi
di prevenzione per animali (catadiottri faunistici, presidi odorosi, ecc.).
3.Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze
biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville
storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando
specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali
divieti normativi in vigore.
4.I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro
conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed
aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono
prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente
per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne
comunicazione all’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, almeno sessanta
giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine l’Ufficio competente potrà far modificare
le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per
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l'individuazione entro sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali
attività connesse.
5.Le barriere antirumore in dotazione alle strade, qualora debbano essere dotate di
pannelli trasparenti devono poter concretamente prevenire i rischi di collisione per gli
uccelli ed a tal fine le sezioni in materiali vetrosi o plastici devono essere opportunamente
colorate per ridurne la trasparenza e renderle ben percettibili come ostacoli da parte di
uccelli in volo. Per la medesima finalità i pannelli trasparenti dovranno inoltre essere di
superficie non liscia o comunque non piana e pertanto non suscettibile di riflettere
ingannevoli porzioni di cielo o di spazi liberi da ostacoli né collocate a ridosso di impianti di
illuminazione che possano riflettervisi.
Art. 19 – Cattura e soccorso
1.E’ fatto divieto di mettere in atto catture di cani e gatti randagi e/o vaganti, ad eccezione
di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo particolari
circostanze di rischio per l'incolumità pubblica e dell'animale.
2.I cani vaganti regolarmente identificati, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile
individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento all' Amministrazione
delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3.Una volta recuperati gli animali non identificati o in attesa di identificazione saranno
ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.
4.Chiunque rinvenga animali, feriti o in difficoltà è tenuto a darne tempestiva
comunicazione agli organi competenti che indicheranno le conseguenti modalità di
comportamento in relazione alla situazione specifica.
Art. 20 - Pet therapy
1.Il Comune promuove nel suo territorio attività di cura, riabilitazione e assistenza con la
collaborazione di animali le quali dovranno essere supervisionate da équipes
multidisciplinari.
2.A condurre le attività dovranno essere persone che che abbiano un'ottima conoscenza
del comportamento animale e che dimostrino di aver conseguito titolo di idoneità
confacente allo scopo e animali che siano stati ritenuti idonei sotto l'aspetto
comportamentale e sanitario.
3.Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla salute ed al benessere psicofisico degli
animali coinvolti in tali attività; è comunque vietato avvalersi di cuccioli o di animali
selvatici.
4.Al termine del loro servizio, gli animali hanno diritto ad un corretto mantenimento in vita,
anche attraverso la possibilità di essere dati in adozione a privati e/o associazioni in grado
di assicurare loro il dovuto benessere, escludendo espressamente e comunque la possibilità
di una loro macellazione.
5.Quanti vorranno avviare attività di Pet Therapy dovranno presentare comunicazione
all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali che farà conoscere queste
disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile
1.Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità
del Registro regionale del volontariato, le Associazioni Animaliste e Ambientaliste presenti
sul territorio, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di
protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni
degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali
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servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla vigilanza
sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio
comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2.Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative
e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati
alla tutela delle popolazioni animali.
Art. 22 – Istituzione dell'Osservatorio sui diritti degli animali
1.Con l'approvazione del presente regolamento è istituito l'Osservatorio sui diritti degli
animali.
2.L'Osservatorio è composto dai rappresentanti designati da tutte le Associazioni animaliste
e ambientaliste presenti sul territorio, dall'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali del Comune, dal Servizio Veterinario dell' Azienda USL e dalla Polizia Municipale.
3.Ogni Associazione, una volta approvato il presente regolamento, dovrà fare esplicita
richiesta di partecipazione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali e
designare il proprio rappresentante, con facoltà di cooptazione.
4.L' osservatorio esprime pareri sulle proposte dell'Amministrazione comunale per la
realizzazione dei diritti degli animali e può proporre iniziative o formulare proposte
all'Amministrazione.
Art. 23 - Allevamento e commercio
1.Chiunque intenda attivare un impianto per l'allevamento e/o il commercio degli animali
da affezione, ivi compresi gli animali esotici, deve essere in possesso dell’autorizzazione
sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del Servizio Veterinario dell’Azienda USL
competente a norma del presente regolamento e della normativa vigente. L’autorizzazione
sarà rilasciata esclusivamente per le specie animali per le quali sarà verificata l’effettiva
presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dal presente regolamento e
dalla legislazione regionale vigente.
2.Gli obiettivi di allevamento non devono comportare limitazioni agli organi o alle funzioni
sensoriali ovvero differenze rispetto al comportamento tipico della specie. Sono inoltre
espressamente vietate:
a)le pratiche di allevamento di animali che possa privarli di parti del corpo o di
organi tipici della specie ovvero comportare malformazioni in grado di causare
dolore, lesioni o comunque di compromettere il loro benessere;
b)l’allevamento di animali che presentano un comportamento differente da
quello tipico della specie e che possa rendere difficoltosa o impossibile la vita
con conspecifici;
c)l’allevamento di animali che implichi o comunque sia frutto di incroci fra
esemplari domestici ed i loro equivalenti selvatici.
L’allevatore deve adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare che gli animali si
riproducano in modo incontrollato o comunque secondo modalità che possano rivelarsi
lesive, anche nel solo lungo periodo, delle condizioni di salute ovvero delle aspettative di
vita degli animali.
3.E’ vietato a qualsiasi titolo l’esposizione di animali, per la vendita, nelle vetrine dei negozi.
4.Fatte salve le disposizioni di Legge per le attività di allevamento, commercio,
addestramento e custodia di animali da compagnia, le attività commerciali e occasionali
sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste dal
presente regolamento.
5.A seguito della vendita di un animale il commerciante è tenuto a rilasciare all'acquirente
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un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto.
Art. 24 - Mostre, fiere, esposizioni
1.L’allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli sono soggette ad autorizzazione del
Sindaco, previo parere tecnico del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per
territorio, da presentarsi almeno 60 giorni prima, con le indicazioni previste dalle leggi
regionali e nazionali in vigore.
2.I cani e i gatti in esposizione devono avere almeno 4 mesi di età. I cani devono essere
identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l’iscrizione
all’anagrafe canina di provenienza.
3.Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box facilmente lavabili e disinfettabili
separati per specie. Lo spazio destinato agli animali deve essere idoneo alla dimensione,
età, carattere, razza, stato fisiologico e numero di esemplari detenuti.
Art. 25 - Spettacoli circensi e mostre itineranti che prevedano l’impiego di animali
1.Il Comune, come previsto dalla legislazione regionale in vigore, autorizza lo svolgimento
di spettacoli circensi e mostre itineranti ovvero di qualsiasi attività che preveda l’impiego di
animali per lo spettacolo, solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni e i requisiti
prescritti dalla Legge e dalle indicazioni tecniche in attuazione della stessa.
2.Il Comune accerta preventivamente il rispetto delle condizioni di benessere degli animali
al seguito di circhi e mostre itineranti, necessari al rilascio dell’autorizzazione di Legge e nel
rispetto delle indicazioni tecniche. Tali indicazioni definiscono le condizioni di detenzione
per tutti gli animali esotici menzionati nelle indicazioni tecniche e detenuti nei circhi,
mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l’impiego di animali per lo
spettacolo. Tali indicazioni si articolano in:
- criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre
itineranti;
- criteri tecnici specifici per taxa.
3.Al fine di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività circense e/o itinerante il
richiedente deve compilare la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli
animali al seguito del circo che deve essere consegnata dal Comune contestualmente alla
presentazione della richiesta di concessione dell’area pubblica per l’insediamento della
struttura.
4.Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista
(planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che
provvede a trasmetterne copia all’Azienda USL, Area dipartimentale di Sanità pubblica,
competente per territorio per la verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie
per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata.
5.Il Comune ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del circo o
mostra itinerante, verifica che l’area che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto
necessario per l’attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di
dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in
base alle misure previste nelle presenti indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno
naturale per le specie animali per le quali è previsto. Al fine di evitare l’insorgere di
situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere
animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune deve altresì
specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l’autorizzazione ad effettuare
attività di visita, da parte del pubblico, agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli
spettacoli, sia in altri orari. Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori
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della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
Art. 26 - Gare con equidi o altri ungulati
1.Il Comune, come previsto dalla legislazione regionale in vigore, si impegna ad autorizzare
lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui siano rispettate le
condizioni e i requisiti prescritti dalla Legge e dalle indicazioni tecniche in attuazione della
Legge stessa relative alla tutela del benessere degli animali nello svolgimento di gare di
equidi e altri ungulati in corso di manifestazioni popolari.
2.Il responsabile della manifestazione richiede al Comune l’autorizzazione riportando le
generalità del responsabile dell’evento, del medico veterinario responsabile dell’assistenza
veterinaria e allegando il regolamento contenente tutte le specifiche misure e procedure
previste in ragione della particolarità della singola manifestazione. Il Comune, valutata la
domanda e il regolamento della manifestazione presentati, il parere dell’Azienda USL
competente per territorio, rilascia l’atto autorizzativo, che deve contenere i contenuti
minimi previsti dalla legge in materia.
Titolo III - CANI E GATTI
Art. 27 - Detenzione
1.I cani non possono essere detenuti alla catena per più di 9 (nove) ore al giorno; questa
deve comunque permettere un adeguato movimento dell'animale che deve sempre potere
raggiungere facilmente il riparo ed i contenitori di acqua e cibo. E’ consigliabile evitare l’uso
della catena privilegiando l’uso di box o recinti, in alternativa fare uso di catene collegate a
un cavo aereo che eviti l’inconveniente di attorcigliarsi attorno ad ostacoli. La catena dovrà
essere di lunghezza non inferiore a otto metri (misurati con la stessa posta a terra) e
munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2.Nel caso di cani custoditi in recinti, gli stessi devono avere dimensioni tali da poter
consentire uno stato di benessere psicofisico dell'animale, devono essere puliti,
ombreggiati, al riparo dai venti dominanti, sufficientemente ventilati e congrui alle
dimensioni, alle caratteristiche etologiche e fisiologiche dell'animale. I recinti dovranno
inoltre avere una adeguata pendenza per consentire la raccolta ed evitare il ristagno di
reflui, dovrà essere presente una tettoia tale da permettere il riparo dagli agenti
atmosferici, la cuccia dovrà essere sopraelevata dal terreno. In ogni caso, per ogni cane
fino a 10 kg di peso, la superficie di base del recinto non dovrà essere inferiore a 8 metri
quadri (mq) che dovrà essere ampliata di 3mq per ogni ulteriore cane; per cani di peso
superiore la superficie prevista è di 15mq che dovrà essere ampliata di 6 mq per ogni cane
aggiunto.
3.Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà:
a)provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria, cibo e acqua.
b)operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non far sporgere il muso
al di fuori delle recinzioni nei casi in cui esse confinino con marciapiedi o altro luogo
di passaggio, in modo tale da rendere impossibile danni ai passanti.
c)Nei luoghi di custodia dell'animale, segnalarne la presenza con cartelli ben visibili,
collocati al limite esterno della proprietà.
4.E’ vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di
persone, di altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
5.Il proprietario o detentore è comunque responsabile civilmente, penalmente e
amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
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Art. 28 - Anagrafe canina
1.Per quanto concerne l'iscrizione all'anagrafe canina, il passaggio di proprietà e la morte
dei cani si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Comunale per la Tutela e il
Controllo della Popolazione Canina e Felina e alle eventuali ulteriori disposizioni legislative,
vigenti nel tempo.
Art. 29 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1.Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, fatti salvi
specifici divieti eventualmente indicati da apposita segnaletica, l’accesso a tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatto salvo l’uso del guinzaglio.
2.I cani dovranno essere condotti sul suolo pubblico con apposito guinzaglio e tenuti con
guinzaglio e/o museruola se condotto in locali pubblici o in pubblici mezzi di trasporto.
Sono esclusi animali coinvolti in attività di Pet Therapy, cani guida e cani delle Forze
dell'ordine. I cani possono essere tenuti liberi solo in aree pubbliche a loro destinate ed
idoneamente identificate, fermo restante l'obbligo di controllo da parte del conduttore.
3.Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in
cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle
forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Art. 30 - Aree destinate ai cani
1.I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola,
laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi a loro destinati,
dotati delle opportune attrezzature come previsto dalle normative regionali e nazionali
vigenti.
2.Sul territorio sono altresì definite aree cui possono accedere, senza guinzaglio e
museruola, cani che abbiano conseguito un opportuno patentino di buona condotta e
affidabilità con il loro proprietario. In tali aree gli altri cani potranno accedere solo ed
esclusivamente se condotti con guinzaglio o museruola.
3.Tale patentino verrà rilasciato dall'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali,
previo parere favorevole di un Veterinario Comportamentalista e sarà soggetto a periodica
verifica sulla sussistenza del buon livello di affidabilità della coppia cane-conduttore.
4.Nelle aree loro dedicate i cani devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli
accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad
altri animali; i loro accompagnatori sono responsabili penalmente e civilmente per eventuali
danni arrecati.
Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza,
giardino o altro) dell’intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo
stato di igiene e decoro del luogo.
2.I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali sul suolo pubblico,
sono obbligati a detenere apposita paletta e/o strumento idoneo per la raccolta degli
escrementi e a mostrarli su richiesta degli Agenti di vigilanza di cui all’art. 41.
Art. 32 - Tutela e controllo della popolazione felina
1.I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita
dalla legge è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la
specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le
funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).
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2.Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e
sono stanziali e/o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi
caratteristiche di scarsa domesticità.
3.Per “habitat” di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso
pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di
gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o
meno accudita dai cittadini.
4.Questa Amministrazione in sintonia con le disposizioni regionali, tutela il benessere delle
colonie feline.
5.Le colonie feline sono da considerarsi tali solo se censite e riconosciute
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL
competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
6.Ciascuna colonia dovrà avere un referente, il quale è tenuto a comunicare al Comune i
propri dati anagrafici.
7.E’ vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro
habitat se non per motivi igienico sanitari e per tutelare l’incolumità della colonia, previo
parere favorevole del Servizio Veterinario.
8.Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di
restauro conservativo in aree interessate dalla presenza di colonie feline, al fine della
salvaguardia e tutela delle stesse devono, prima dell’inizio dei lavori, contattare l’Ufficio
Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, per trovare un’idonea collocazione agli
animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti
della colonia di continuare ad alimentare o accudire gli animali. Se possibile, lo
spostamento dovrà essere effettuato in zone adiacenti al cantiere, anche al fine di
consentire, al termine dei lavori, che la colonia felina possa continuare a vivere nell’area
originaria, compatibilmente ai lavori svolti, ovvero in siti ad essa adiacenti.
9.I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono
obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di
alimenti, contenitori per la somministrazione del cibo e rifiuti vari.
10.Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si
riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto
disposto dal Codice Penale.
11.La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai
curatori delle oasi feline o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione
Comunale. È opportuno al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà apporre appositi
cartelli che segnalino l’intervento in atto.
12.E’ vietato detenere gatti legati. E’ consentito tuttavia l’uso del guinzaglio per il
movimento ed il trasporto.
13.Colui che non possa più prendersi cura del gatto per gravi e comprovate esigenze, quali, a
mero titolo esemplificativo, malattie gravi, sottoposizione a misure di sicurezza detentive,
ricoveri in comunità o lungodegenze, dovrà rivolgersi all’Ufficio Diritti Animali del Comune
ovvero ad un’associazione animalista accreditata sul territorio e prodigarsi per un’adozione
temporanea o definitiva del gatto. La sterilizzazione, se non effettuata, sarà posta a carico del
proprietario cedente, ad eccezione dei casi di comprovata indigenza.
Titolo IV - ALTRI ANIMALI
Art. 33- Animali esotici
1.Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e
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insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in
stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni
stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2.Fermo restando l’impegno di codesta Amministrazione, in linea con quanto espresso dalla
Legge, di impegnarsi a disincentivare in genere la detenzione di animali esotici e
comunque in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, e quanto prescritto
dall’art. 6 comma 2 di codesto Regolamento, per gli animali appartenenti a specie esotiche
si applicano, i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia.
3.In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2 si
procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, a prescrivere
formalmente all’interessato tempi e modalità per l’adeguamento delle condizioni di ricovero
degli animali non correttamente detenuti. Qualora, trascorso il termine prescritto, il
detentore degli animali non abbia provveduto, si applicano le sanzioni ed i provvedimenti di
cui al presente Regolamento.
4.Il detentore è responsabile permanentemente della custodia; saranno sanzionate anche
le uscite accidentali dell'animale.
5.E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al
trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo
rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati
nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
Art. 34 - Colombi viaggiatori
1.L’attività, anche a scopo amatoriale, di allevamento di colombi viaggiatori è consentita al
di fuori dell’area urbana senza un limite massimo di soggetti, purché sia assicurato il
benessere degli animali allevati, il loro riconoscimento tramite inanellamento e le condizioni
igieniche e di salubrità ambientale.
Art. 35 - Detenzione e tutela dell’avifauna
1.Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni
climatiche sfavorevoli (es. assenza di luce naturale, rigori climatici), i contenitori del cibo
all’interno delle gabbie dovranno essere sempre riforniti e dovrà essere somministrata
sempre acqua pulita.
2.Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
etologiche delle singole specie, sono individuate dalla Legge le dimensioni minime e i
requisiti che devono avere le gabbie che li accolgono. In particolare, le voliere per la
detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio
al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:
a)fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di cinque volte la
misura dell’apertura alare dell’esemplare più grande. Le altre due misure non
possono essere inferiori alla metà della prima;
b)per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate almeno del
30%.
Con la precisazione che nella gabbia da riproduzione possono essere detenuti i due
riproduttori e la prole fino allo svezzamento e che le gabbie devono essere dotate di
posatoi e accessori idonei alle singole specie contenute.
3.Le gabbie o voliere mantenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia che copra
almeno la metà della superficie della loro parte superiore.
4.E’ vietato strappare, amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare le penne
salvo che per ragioni chirurgiche e/o motivi sanitari. In quest’ultimo caso l’operazione deve
essere effettuata da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da
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conservarsi a cura del detentore dell’animale. Detto certificato segue l’animale nel caso di
cessione dello stesso ad altri.
5.E’ vietato mantenere gli uccelli legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in
qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale
dovrà indicare la data di inizio e quella di termine del trattamento.
6.I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in
coppia.
7.Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di lasciare all’aperto nei periodi
freddi specie che necessitano di clima temperato.
8.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di
ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
9.E’ vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad
eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
10.E’ fatto assoluto divieto di:
a) lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche
tropicali e/o subtropicali o migratrici;
b) distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o
porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare
nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro
genitori;
c) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di
restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di
esecuzione della rimozione all’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali
del Comune.
d) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino
o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
11.E’ fatto divieto di danneggiare o distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone.
Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di
nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni e a
fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
12.E’ facoltà dell’Amministrazione l’individuazione di eventuali colonie di balestrucci,
prescrivendone apposita tutela e l’eventuale erogazione di contributi per minimizzare
l’impatto delle colonie, ove presenti.
13.Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è obbligatoria l'installazione di
apposite strutture per il riparo dei chirotteri (pipistrelli) e degli uccelli migratori.
L'Amministrazione Comunale provvederà nell'ambito anche di programmi di ricerca specifici
ad installare strutture e nidi artificiali nei parchi pubblici e negli edifici di sua proprietà.
Art. 36 - Specie animali acquatiche
1.Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche
etologiche.
2.L’acquario dovrà essere conforme alle disposizioni delle normative regionali e nazionali in
vigore.
3.Non dovrà comunque avere forma sferica o pareti curve di materiale trasparente e in
ogni caso dovrà essere garantito il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua le
cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate.
4.Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in
coppia.
5.I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.
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6.Non è consentito, agli esercizi commerciali, detenere e vendere aragoste e astici vivi con
chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione poiché ciò è
ritenuto maltrattamento.
7.E’ fatto assoluto divieto di:
a) Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
b) Spellare animali vivi;
c) I pesci pescati nelle acque interne e nelle strutture di pesca a pagamento, se
trattenuti dal pescatore devono essere immediatamente soppressi dopo la cattura
ricorrendo ad idonee manovre ed attrezzi quali dislocazione delle vertebre
retrocefaliche, uso di annoccatore, iugulazione; analogamente procede
l’esercente per i pesci detenuti in vivo ai fini di commercio a scopo alimentare
prima della consegna al cliente.
Art. 37 – Equidi
Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di anagrafe e sanità:
1.E’ fatto divieto di custodire gli equidi in posta, tutti gli equidi dovranno essere custoditi in
ricoveri dotati delle dimensioni minime di 3m. x 3m.
2.Le strutture già esistenti si dovranno adeguare alla indicazioni previste al 1° comma del
presente articolo entro l’1/1/2010.
3.L'altezza dei ricoveri dovrà essere pari all’altezza dell’equino in posizione eretta, più
un’altezza sopra alla sua testa pari alla lunghezza del collo più la testa.
4.Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto
riguarda la fattrice con il puledro nello stesso box ma nel caso in cui l’equide disponga
giornalmente di spazi ulteriori.
5.Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere
predisposto idoneo riparo struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, di cui uno a nord,
atta a ripararli; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono
essere nutriti in modo soddisfacente.
6.La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune
su parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda USL, in seguito a motivata richiesta.
7.Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e non si devono attuare artifici che creino inutili
sofferenze all’animale.
8.Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata
della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una
sgambatura giornaliero. Le strutture con più di 10 equidi e senza paddock devono disporre
di personale sufficiente ad assicurare la movimentazione o di una giostra.
9.Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione a
età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con puledro).
10.Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre
dissellati quando non lavorano.
Art. 38 - Tutela della fauna minore
1. Per la tutela della fauna minore si intendono applicare le norme prescritte dalla Legge.
Art. 39 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici
1.Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività
che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le
tutele previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla possibilità di
intervento dell'Amministrazione Comunale.
2.Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul
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territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre
Istituzioni Pubbliche preposte.
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - Sanzioni
1.Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente
Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e
integrazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato A
“Sanzioni”.
2.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie si manda al
REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE e alle Leggi Regionali e Nazionali in
materia.
3.Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento,
delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali,
l’Ufficio competente provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne
informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali,
allevamenti, ambulatori veterinari.
4.I proventi delle multe confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno
esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali.
Art. 41 - Vigilanza
1.Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento,
procedendo in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i
Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Servizi
Veterinari dell’Azienda USL, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Bologna e le
guardie ecologiche dell'ENPA.
2.Per l’esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi della
collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle
associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i
corsi previsti dalla legge.
Art. 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con
esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
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GLOSSARIO
Autoctono: Di popolo originario o stabilito da tempo antichissimo nelle sedi dove si
trova.
Alloctono: Essere vivente nativo di un luogo differente da quello in cui vive, sinonimo di
straniero.
Biocidi: Principi attivi e preparati contenenti uno o più principi attivi destinati a distruggere,
eliminale, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi
organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.
Equidi: Mammiferi perissodattili, comprende due specie domestiche, il cavallo e l'asino, i loro
ibridi sterili (mulo e bardotto) e alcune specie selvatiche come le zebre.
Fattrice: Femmina di animale di razza destinata alla riproduzione.
Intraspecifico: Appartenente alla stessa specie di quella in oggetto.
Interspecifico: Appartenente ad una specie differente rispetto a quella in oggetto.
Ittiofauna: L'insieme delle specie di pesci, marini e non, di una data regione.
Muridi: Famiglia di mammiferi roditori a cui appartiene anche il topo.
Omeotermo:Detto di animale in cui si mantiene costante la temperatura del corpo,
indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambientale.
Specie sociale: Detto di specie che in natura vive in gruppo.
Stabulazione: Sistema di allevamento del bestiame in stalla; di pesci o molluschi in appositi
recinti o vasche.
Taxa: Un taxon (plurale taxa), o unità tassonomica, è un raggruppamento di organismi
distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica,
posizionata all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE
ANIMALE
Art. 2:
comma 1: Legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”;
Legge 473/93 “modifica dell'art. 727 del C. P. in materia di maltrattamento di animali”;
Legge 189/04 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina”;
Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”.
comma 3: art.3 D.P.R. 31 marzo 1979 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell'Ente Nazionale Protezione Animali”.
“È attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di
vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del
patrimonio zootecnico”
comma 4: Regolamento per la Tutela e il Controllo della Popolazione Canina e Felina del
settembre 2005;
Ordinanza n.94/2007 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di Cani”.
comma 5: art. 826 Codice Civile “Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
Art. 3:
comma 1: Legge 281/91.
comma 2: art. 826 Codice Civile;
artt. 1 e 2 della Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”
Art.1 Fauna selvatica.
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna
selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE
della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono
integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della
Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del
19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad
istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco
allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle
regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti
emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Art. 2 Oggetto della tutela.
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Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente
protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a)mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela
putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le
specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b)uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di
pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia),
mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni
(Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru
(Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus
himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii),
gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna
maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di
picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c)tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri indicano come minacciate di estinzione.
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del
livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Comma 3: art. 2 Legge Regionale Emilia Romagna n° 5/2005
Definizione di animale da compagnia.
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per
compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché
gli animali impiegati nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive
modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro
caratteristiche etologiche.
art. 2 Legge Regionale Emilia Romagna 15/2006 “Disposizioni per la Tutela della Fauna Minore
in Emilia Romagna”
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emilianoromagnolo,
oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di
svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive
comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso
consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione
dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in
Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto,
con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chiocciole e rane
provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti
la quantità e l'allevamento di provenienza.
Art. 4:
comma 2: Legge 157/92.
Art. 6:
comma 3: Art. 169 comma 6 Codice della Strada
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o
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pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se
installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 11:
comma 2: Legge Regione Emilia Romagna 5/2005.
Art. 12:
comma 4: Legge 37/74 modificata con la Legge 376/88 “Gratuità del trasporto dei cani guida
dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico”.
Art. 13:
comma 1: Regolamento CEE n.1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinate al consumo umano.
Art.23:
comma 4: art.5 Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005
Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia.
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di
animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture
veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci
cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle
esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i
divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente
indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della
persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale,
ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere
favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate
per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere
conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6
febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui
al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad
aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Art. 25:
comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna 05/2005;
allegato B della Delibera di Giunta Regionale 647/2007.
comma 2: art. 7, comma 4 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005
“L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite
indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della
domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati”.
allegato B Delibera di Giunta Regionale 647/2007 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R.
5/05 relativa alla tutela del bessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06”.
Art. 26:
comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna 05/2005;
allegato C Delibera di Giunta Regionale 647/2007, che sostituisce integralmente l’allegato B
della precedente Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006.
Comma 2: allegato C della Delibera di Giunta Regionale 647/2007.
Art. 32:
comma 1: Legge 281/91;
Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000.
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Art. 33:
comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005.
Art. 35:
comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005.
Art. 36:
comma 5: art. 544-ter Codice Penale “Maltrattamento di animali”.
Art. 38:
comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2006 “Disposizioni per la Tutela della Fauna
Minore in Emilia Romagna”.
Art. 39:
comma 1: D.lgs n. 116/1992 “Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
Circolare 14.5.2001, n.6.
Art. 40:
comma 1: Legge 689/1981 “Sanzioni Amministrative” e successive modificazioni e integrazioni.
comma 5: art. 13, comma 2 Legge 689/81 “Sanzioni Amministrative”
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e
con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
art. 20 Legge 689/81
Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di
condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per
le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti
derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il
provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto
esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una
delle persone cui è ingiunto il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione
amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione
amministrativa.
Art. 41:
comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna n. 23/1989 “Disciplina del servizio volontario di
vigilanza Ecologica”;
DPR. 31 marzo 79.
comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000.
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Allegato A
Sanzioni
Le violazioni degli artt. 6; 7; 8; 12 comma 1 comportano, oltre alla sanzione pecuniaria prevista
dall'articolo 3 comma c del REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE, l'obbligo
dell'immediata cessazione della condotta illecita con ogni mezzo idoneo a garantire l'incolumità
dell'animale.
Le violazioni degli artt. 11; 13; 15; 16; 18; 19; 20 commi 2, 3, 4, 5; 23; 24; 27; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35 commi 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13; 36; 37 comportano la sanzione pecuniaria prevista
dall'articolo 3 comma c del REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Le violazioni degli artt. 10; 12 comma 2; 25; 26; 35 commi 4, 5, 9 risultano previste e punite
dalla L.R. E.R. n. 5/2005 con sanzioni da € 100 a € 300.
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