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lunedì 13 maggio 2019

Tutela degli animali d'affezione

IL PRESENTE OPUSCOLO
INFORMATIVO SI PREFIGGE
L’OBIETTIVO DI RENDERE
FACILMENTE INDIVIDUABILI
I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ
CHE LA NORMATIVA VIGENTE
ATTRIBUISCE A CIASCUNA
ISTITUZIONE PUBBLICA NONCHÉ
DI CHIARIRE IN MANIERA
SEMPLICE E SCHEMATICA
I DOVERI CHE COMPETONO
AI PROPRIETARI E DETENTORI
DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE



Nel nostro Paese la tutela degli animali
e la lotta al randagismo sono principi
fondamentali sanciti dal punto di vista
normativo sin dal 1991, anno in cui è
stata emanata la legge quadro 14
agosto 1991, n. 281, che enuncia il
principio generale secondo il quale “lo
Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d’affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono al
fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e di tutelare la
salute pubblica e l’ambiente”.





Attraverso tale provvedimento
legislativo è stato compiuto un
importante passo in avanti dal punto di
vista etico-culturale, riconoscendo agli
animali d’affezione il diritto alla vita e
vietando la soppressione di quelli senza
proprietario rinvenuti vaganti sul
territorio.
Alle Regioni e Province autonome è
stato demandato il compito di rendere
applicative le norme nazionali
emanando propri provvedimenti,
mentre specifici compiti e
responsabilità sono stati attribuiti alle
diverse Istituzioni ed Autorità di
controllo competenti nella materia,
nonché ai proprietari degli animali.
Negli ultimi anni ulteriori
provvedimenti, quali l’Accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 6
febbraio 2003 e le recenti ordinanze
ministeriali, hanno integrato ed
arricchito il quadro normativo
prevedendo nuovi adempimenti sia per
le pubbliche amministrazioni che per i
proprietari e detentori di animali.
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
COMPITI DELLO STATO
Ripartizione annuale del fondo istituito
per garantire l’attuazione della Legge
281/91.
Attivazione dell’anagrafe canina
nazionale e gestione del sistema
informatico.
Promozione di programmi di informazione
ed educazione per favorire il rispetto degli
animali e la tutela del loro benessere
nonché l’utilizzazione degli animali da
compagnia nella pet therapy.
Individuazione dei criteri ed emanazione
di linee guida per la programmazione dei
corsi di formazione per i proprietari di
cani.
Registrazione dei produttori e distributori
di microchip, attribuzione agli stessi delle
serie numeriche dei codici identificativi
elettronici e aggiornamento del relativo
elenco nazionale.
COMPITI DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME
Emanazione di leggi e regolamenti
applicativi delle norme nazionali.
Istituzione dell’anagrafe canina regionale,
interoperativa con quella nazionale.
Individuazione dei criteri per il
risanamento dei canili e la costruzione dei
rifugi per cani.
Ripartizione dei contributi statali fra gli
LE NORME
PRINCIPALI
Legge 14 agosto 1991 n° 281
“Legge quadro in materia di
animali d’affezione e prevenzione
del randagismo”
Accordo 6 febbraio 2003
tra il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di
“benessere degli animali da
compagnia e pet therapy”
recepito con D.P.C.M. 28 febbraio
2003
Ordinanza 6 agosto 2008
“Ordinanza contingibile ed
urgente concernente misure per
l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina”
Ordinanza 18 dicembre 2008 e
successive modifiche
“Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi
avvelenati”
Ordinanza 3 marzo 2009
“Ordinanza contingibile ed
urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani”
N O RME N A Z I O N A L I S U L L A T U T E L A D E G L I A N IMA L I D ' A F F E Z I O N E E L O T T A A L R A N D A G I SMO
enti locali.
Realizzazione di un programma di
prevenzione del randagismo che preveda
sia informazione ed educazione nelle
scuole, che formazione ed aggiornamento
del personale delle Regioni, degli Enti
locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
che operano in questo ambito.
Promozione di iniziative mirate
all’accoglienza temporanea di cani e gatti
presso strutture di villeggiatura turistica.
Promozione delle attività di pet therapy.
Indennizzo agli imprenditori agricoli per
le perdite di capi di bestiame causate da
cani selvatici o inselvatichiti, accertate
dal Servizio Veterinario dell’ASL.
Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.
320) per le attività commerciali con
animali, di allevamento, addestramento e
custodia.
Regolamento dei cimiteri per gli animali
da compagnia.
COMPITI DEI COMUNI
(SINDACO)
Attuazione di piani di controllo delle
nascite di cani e di gatti.
Risanamento dei canili comunali e
costruzione di rifugi per cani.
Gestione dei canili e gattili direttamente
o tramite convenzioni con associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati.
Organizzazione, congiuntamente alle ASL,
di percorsi formativi per i proprietari di cani
con conseguente rilascio di specifica
attestazione denominata “patentino”,
anche in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le
facoltà di medicina veterinaria, le
associazioni veterinarie, quelle di
protezione degli animali e gli educatori
cinofili.
Individuazione, in collaborazione con i
servizi veterinari, dei proprietari di cani
soggetti all’obbligo di svolgimento dei
percorsi formativi.
Identificazione e registrazione in anagrafe
canina, tramite il Servizio Veterinario
pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e
di quelli ospitati nei rifugi e nelle
strutture di ricovero convenzionate.
Dotazione alla Polizia locale, di almeno
un dispositivo di lettura di microchip
iso-compatibile.
In caso di avvelenamento di un animale di
specie domestica o selvatica, il sindaco
deve:
Impartire immediate disposizioni per
l’apertura di un’indagine in
collaborazione con le altre Autorità
competenti;
Provvedere, entro 48 ore
dall’accertamento della violazione, ad
attivare tutte le iniziative necessarie
alla bonifica dell’area interessata
dall’avvelenamento;
Far segnalare con apposita
cartellonistica, l’area di pericolo;
Predisporre e intensificare i controlli
da parte delle Autorità preposte.
C OMP E T E N Z E E R E S P O N S A B I L I T À
COMPITI DEL SERVIZIO
VETERINARIO DELL’ASL
Vigilanza e controllo dello stato sanitario
di canili, gattili e rifugi.
Identificazione e contestuale registrazione
dei cani in anagrafe canina e verifica della
presenza del microchip.
Sterilizzazione dei randagi e dei cani
ospitati nei canili.
Vigilanza e ispezione dei locali e delle
attrezzature utilizzate per attività di
commercio, allevamento, addestramento e
custodia degli animali d’affezione.
Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei
percorsi formativi previsti per i proprietari
di cani.
Attivazione, a seguito di morsicature o
aggressioni, di un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni
psicofisiche dell'animale e della corretta
gestione da parte del proprietario.
Individuazione, in caso di rilevazione di
elevato rischio di aggressività, delle misure
di prevenzione ivi inclusa la necessità di un
intervento terapeutico da parte di medici
veterinari esperti in comportamento
animale.
Tenuta ed aggiornamento del registro dei
cani a rischio elevato di aggressività.
Invio all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale (IZS) competente per
territorio, delle spoglie degli animali
domestici o selvatici, deceduti per sospetto
avvelenamento, e di ogni altro campione
utile ai fini della conferma diagnostica.
COMPITI E OBBLIGHI
DEL VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA
Verifica della presenza dell'identificativo
elettronico (microchip).
Informazione al proprietario o detentore
degli obblighi di legge, in caso di assenza o
illeggibilità del codice identificativo.
Identificazione degli animali mediante
applicazione di microchip e contestuale
registrazione in anagrafe canina regionale,
se abilitato ad accedervi.
Informazione ai proprietari di cani in
merito alla disponibilità di percorsi
formativi.
Segnalazione ai Servizi Veterinari della
ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di
cani che richiedono una valutazione
comportamentale.
Rispetto del divieto di effettuare
interventi chirurgici destinati a modificare
la morfologia di un cane se non finalizzati
a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
recisione delle corde vocali;
taglio delle orecchie;
taglio della coda (fatta eccezione per i
cani appartenenti alle razze canine
riconosciute alla F.C.I. con caudotomia
prevista dallo standard);
estirpazione delle unghie.
Rilascio di apposito certificato medicolegale
attestante le finalità curative degli
interventi chirurgici effettuati su corde
vocali, orecchie e coda.
Segnalazione al Sindaco e al Servizio
Veterinario dell’ASL competente per
territorio in caso di diagnosi di sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica.
In caso di decesso di un animale per
N O RME N A Z I O N A L I S U L L A T U T E L A D E G L I A N IMA L I D ' A F F E Z I O N E E L O T T A A L R A N D A G I SMO
sospetto avvelenamento, invio delle spoglie
e ogni altro campione utile, con relativo
referto anamnestico, all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per il tramite
del Servizio Veterinario dell’ASL.
RESPONSABILITÀ
E DOVERI DEL PROPRIETARIO
E DEL DETENTORE
Divieto di abbandono dei cani, gatti o
qualsiasi altro animale d’affezione
custodito.
Responsabilità sia civile che penale per
danni o lesioni a persone, animali e cose
provocati dal proprio cane.
Obbligo di segnalare alle Autorità
competenti il decesso del proprio cane a
causa di esche o bocconi avvelenati.
Obbligo di:
Far identificare con microchip e
iscrivere il proprio cane nell’anagrafe
regionale nel secondo mese di vita.
Fornire al proprio animale:
- il cibo e l’acqua regolarmente e in
quantità sufficienti;
- le necessarie cure sanitarie ed un
adeguato livello di benessere fisico
ed etologico;
- idoneo esercizio fisico;
- una regolare pulizia degli spazi di
dimora.
Prendere ogni possibile precauzione per
impedire la fuga del proprio animale.
Garantire la tutela di terzi da
aggressioni.
Utilizzare sempre il guinzaglio ad una
misura non superiore a mt 1,50, durante
la conduzione dell’animale nelle aree
urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Portare con sè una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso di
rischio per l’incolumità di persone o
animali o su richiesta delle Autorità
competenti.
Affidare il cane a persone in grado di
gestirlo correttamente.
Acquisire un cane assumendo
informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle
norme in vigore.
Assicurare che il cane abbia un
comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e
animali rispetto al contesto in cui vive.
Provvedere a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile
per danni contro terzi, qualora il
proprio cane sia stato inserito nel
Registro dei cani a rischio elevato di
aggressività tenuto dai Servizi
Veterinari.
È VIETATO A CHIUNQUE
Abbandonare un animale da compagnia.
Utilizzare in modo improprio, preparare,
miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche
o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e
materiale esplodente.
Detenere, utilizzare e abbandonare
alimenti preparati in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto
che li ingerisce.
C OMP E T E N Z E E R E S P O N S A B I L I T À
Health Communication www.hcom.it
www.salute.gov.it

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