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lunedì 4 settembre 2017

cosa sappiamo sull’inquinamento ambientale di origine agricola

In realtà cosa sappiamo sull’inquinamento ambientale di origine agricola


1) Uno sguardo in generale alle emergenze prioritarie

I fitofarmaci sono per la massima parte costituiti da sostanze bioaccumulabili sia nel terreno che nel nostro corpo. I fitofarmaci siano essi insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, fumiganti, fungicidi, i diserbanti ed i fertilizzanti chimici si ritrovano in circa la metà della frutta e verdura che mangiamo, fortunatamente entro soglie accettabili di Lmr (limite massimo di residuo) ed Adi (assunzione giornaliera accettabile) ed essi contaminano diffusamente l’ambiente comprese le acque di fiumi, di laghi, di sorgenti e di falda.
Una recente indagine dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha identificati nelle acque italiane ben 131 di queste sostanze, compresi inquinanti vietati da molto tempo e ha dimostrato che il 36.6% dei campioni di acqua analizzati nel nostro paese è contaminato da pesticidi in quantità superiore ai limiti di legge. Per tutte le sue attività l’umanità utilizza circa 3500 km3 di acqua all’anno ovvero meno dello 0,0004% dell’acqua della terra. Di questa quantità il 70% circa viene utilizzato in agricoltura, il 23% nell’industria e solo l’8% circa è destinato all’uso domestico.
Dopo il suo utilizzo l’acqua viene restituita all’ambiente inquinata da numerose sostanze chimiche quali fertilizzanti, fitofarmaci, diserbanti, solventi, detergenti, coadiuvanti, addensanti,emulsionanti che vanno a contaminare acque di fiumi, laghi, mari, falde che in caso di necessità sono utilizzate dall’uomo per uso domestico e/o zootecnico.

Intanto l’emergenza acqua mondiale è determinata da una serie di fattori:
  1. continuo aumento della popolazione che fa aumentare la domanda di acqua;
  2. inquinamento idrico che rende impossibile l’approvvigionamento dalle falde acquifere;
  3. cambiamenti climatici che rendono impossibile un monitoraggio costante dei fenomeni piovosi ed una classificazione delle potenzialità di approvvigionamento idrico sul pianeta.
I potenziali rimedi sono:
  1. riduzione gas inquinanti come stabilito dal protocollo di Kyoto (2007) per evitare calamità naturali non arginabili. Per esempio se consideriamo che oggi i vulcani rilasciano in atmosfera circa 130 - 230 milioni di tonnellate di biossido di carbonio ogni anno e che questa quantità rappresenta meno dell'1% della quantità di biossido di carbonio totale liberata in atmosfera dalle attività umane, che è pari a 27 miliardi di tonnellate all'anno: 50.000 tonnellate al minuto ci rendiamo conto che forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere…….sul da farsi naturalmente!
  2. utilizzare il più possibile tecnologie ecosostenibili in agricoltura e nell’industria dando priorità al riutilizzo di materie prime ed all’utilizzo di fonti e materie prime rinnovabili come le biomasse, il biogas,le acque di vegetazione in agricoltura e ridurre le emissioni industriali di biossido e monossido di carbonio e di derivati clorurati,fosforati e solforati.
  3. utilizzare in agricoltura il sistema della microirrigazione goccia a goccia con il quale si risparmierebbe in totale circa il 50% di acqua e rivalutare i quantitativi di acqua e tariffe relative disponibili per i grandi fruitori cioè industria ed agricoltori.
  4. ammodernare e manutentare le reti idriche per evitare le dispersioni riutilizzare in agricoltura e nell’agroindustria le acque reflue delle lavorazioni. Nel 2010 il mercato dei prodotti fitosanitari risulta complessivamente in calo del 2,5%. Restano più o meno costanti soltanto gli erbicidi e gli insetticidi, con un moderato incremento (rispettivamente del 9% e 2%), mentre i fungicidi si riducono del 7,6% e i prodotti vari come molluschicidi, coadiuvanti, fitoregolatori ed altri del 3,8%.
2) La chimica in agricoltura

I prodotti fitosanitari o presidi sanitari comprendono i fitofarmaci, i fisiofarmaci cioè ormoni, stimolatori ed inibitori, gli erbicidi, i fitoregolatori e tutti i vari addensanti, coformulanti, emulsionanti, solubilizzanti che si miscelano con i prodotti contenenti i principi attivi. Sono formulati con sostanze chimicamente molto diverse fra loro, che possono essere raggruppate per classi chimiche quasi omogenee in ragione dei gruppi funzionali attivi che interagiscono direttamente con gli organismi patogeni attraverso l’interazione di molecole che compiono l’attività biologica ritenuta dannosa. Così si hanno prodotti fitosanitari derivati da prodotti:
  • inorganici, quali i sali di rame, zolfo, ferro, calcio, sodio;
  • organo-metallici (zinco, manganese);
  • organici di origine naturale, quali il piretro, l’avermectina, il rotenone, l’azodiractina;
  • organici di sintesi, quali, fra i più diffusi, i fosforganici, i carbammati, i clororganici, gliazotorganici.
i benzonitrili, i derivati degli acidi fenossicarbossilici, i benzotiadiazoli, i derivati delle solfoniluree, i derivati degli idrocarburi, i derivati dell’acido naftossiacetico, i triazoli, gli aloidrocarburi paraffinici, gli azoto-stannorganici, i derivati degli idrocarburi, le solfoniluree, i piretroidi e tanti altri ancora. I fertilizzanti sono sostanze che, per il loro contenuto in elementi nutritivi contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario od al nutrimento delle specie vegetali coltivate o ad un loro migliore sviluppo. Ad essi si possono aggiungere gli ammendanti che sono sostanze capaci di modificare e migliorare sia le caratteristiche fisiche che quelle chimiche e biologiche, oltre a quelle meccaniche di un terreno.
I concimi si distinguono in minerali, organici od organo-minerali. Quelli minerali a loro volta si suddividono in:
  • semplici, quali gli azotati, i fosfatici ed i potassici;
  • composti (gli azoto-fosfatici, gli azoto-potassici, i fosfo-potassici, gli azotofosfo-potassici);
  • concimi a base di elementi secondari, quali il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo;
  • concimi a base di microelementi (od oligo-elementi), quali il boro, il cobalto, il rame, il ferro, il manganese, il molibdeno e lo zinco.
I concimi organici si suddividono in:
  • azotati;
  • azoto-fosfatici.
I concimi organo-minerali si distinguono in:
  • azotati;
  • azoto-fosfatici;
  • azoto-potassici;
  • azoto-fosfo-potassici.
I concimi possono presentarsi allo stato solido o fluido, in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei fertilizzanti segue la normativa stabilita dai decreti legislativi 3.02.1997, n. 52 e 14.03.2003, n. 65 e tutti devono essere rigorosamente segnalati sul Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti aziendali. Altri prodotti come ad esempio i gas come l’ammoniaca, in particolare quella anidra, utilizzata come fertilizzante, l’anidride solforosa, utilizzata in enologia, il cloro, nella disinfezione delle acque delle piscine delle aziende agrituristiche e non solo, la cloropicrina, che è utilizzata anche come prodotto fitosanitario ad azione fumigante da distribuire nel terreno dove si diffonde come vapore per la lotta preventiva contro i parassiti del suolo prima della semina o del trapianto della coltura. Se è autorizzata per questo scopo, vanno rispettate anche le disposizioni del decreto legislativo n. 194/95, il bromuro di metile che è impiegato anche come insetticida sul terreno in assenza di coltura, nei vivai e semenzai e nella disinfestazione delle sementi.
Altri prodotti ancora sono i biocidi per l’igiene veterinaria, i disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, i disinfettanti per l'acqua potabile, i prodotti per il controllo degli animali nocivi, i rodenticidi, gli avicidi usati per il controllo degli uccelli. In Italia al momento è autorizzata una sola sostanza ad azione repellente, i prodotti di impiego enologico come quelli consentiti dai regolamenti comunitari, quali il n. 87/822/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni, il n. 1493/99/CE ed il n. 1622/2000/CE, che indicano le pratiche ed i trattamenti enologici consentiti.
Possono essere impiegati:
  • CO2 in bombole;
  • L’argo o l’azoto, soli o miscelati tra loro;
  • La SO2, il bisolfito di potassio o il metabisolfito di potassio;
  • L’acido sorbico o il sorbato di potassio;
  • Il tartrato neutro di potassio ed il bicarbonato di potassio;
  • Acido l-ascorbico;
  • Acido citrico;
  • Acido tartarico;
  • Acido malico;
  • Ferrocianuro di K, che va utilizzato nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Agricoltura 5.9.1967;
  • Fitato di potassio;
  • Acido metatartarico;
  • Etilen glicole o Glicole etilenico;
  • Dischi di paraffina impregnati di isotiocianato di allile;
  • Colle;
  • Altri prodotti chimici, sempre consentiti dal regolamento comunitario.
Alcuni prodotti e fra questi il mancozeb utilizzato come anticrittogamico sono fortemente sospettati di essere molto cancerogeni. Considerare la pericolosità di una sostanza attiva solo sulla base degli effetti acuti, cioè sulla base della DL50 e CL50, non permette però di stabilire la capacità della sostanza di provocare danni cronici. Questi ultimi infatti possono essere causati da un prodotto indipendentemente dalla sua tossicità acuta; in altre parole prodotti di bassa tossicità acuta, se assorbiti attraverso esposizioni prolungate, possono provocare effetti nocivi di tipo cronico.
Tra gli effetti di tipo cronico vanno considerati:
  • gli effetti mutageni: consistono in alterazioni del patrimonio genetico e possono dare luogo a malattie genetiche ereditarie o a tumori;
  • gli effetti teratogeni: consistono nella comparsa di malformazioni nel feto;
  • gli effetti cancerogeni: consistono nella comparsa di tumori nell’uomo.


3) Ma l’autorizzazione all’utilizzo dei fitofarmaci è possibile solo se...


Il patentino obbligatorio per l’utilizzo dei fitofarmaci viene rilasciato ora dalle Regioni, secondo i propri ordinamenti, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione a vari adempimenti da effettuare in concomitanza dell’utilizzo. La valutazione ha lo scopo di accertare che l’interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. La valutazione di cui sopra viene effettuata secondo modalità indicate da ciascuna regione. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali , i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici. Inoltre, per i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici, nocivi o pericolosi per l’ambiente possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposito certificato rilasciato dall’ufficio regionale competente alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione agli argomenti di cui sopra.
La Commissione Europea Agricoltura aggiorna costantemente l’elenco relativo alle sostanze attive di cui all’allegato I della dir. 91/414/CEE, per cui alcune molecole non sono state più autorizzate ad essere immesse in commercio, in quanto considerate pericolose per la salute umana e per l’ambiente ed altre sono sospese e riammesse periodicamente ed altre istituite di nuovo ed autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente su 1.000 principi attivi disponibili l’agricoltura italiana dispone di sole 350 sostanze attive per la lotta fitopatologica.
Dal 2000 al 2010 i principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari sono diminuiti complessivamente di 8,3 mila tonnellate (-10,3%); in particolare, sono calate le sostanze attive insetticide e fungicide (rispettivamente del 32,7 e 18%), sono aumentate le varie (+74,7%) (fonte istat). In forte crescita sono risultati i prodotti di origine biologica, passati da 18,7 a 420,3 tonnellate, e le trappole, aumentate del 31% (fonte istat). La diffusione di prodotti di origine biologica e delle trappole rappresenta il segmento più innovativo della distribuzione, anche se le quantità immesse al consumo risultano di entità limitata.
La nuova Direttiva Europea sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 128/09 di recente approvazione, e la Direttiva Macchine (2006/42/CE), comporteranno inoltre importanti cambiamenti nel settore della difesa fitosanitaria, la prima con l’introduzione di misure specifiche a tutela dell’ambiente, la seconda attraverso l’adozione obbligatoria di determinati requisiti tecnici di cui le macchine irroratrici dovranno dotarsi. Questo per ridurre il fenomeno della deriva provocato dalla distribuzione in campo dei prodotti e per sensibilizzare gli agricoltori attraverso l’impiego di mezzi tecnologicamente idonei in grado di ottimizzare anche la resa del prodotto stesso sulla vegetazione e di ridurre le dispersioni. L’applicazione della difesa integrata implica necessariamente il coinvolgimento di consulenti in possesso di specifica competenza in campo fitoiatrico, valutati i risultati del monitoraggio, consiglino l’operatore con quale tipo di terapia intervenire (agronomica, meccanica, biologica o agrofarmacologica) consigliando, se del caso, quale principio attivo utilizzare e in quale dose.
L’obbligo del ricorso a consulenti qualificati professionalmente è del resto auspicato anche dalla direttiva stessa (punto 2 dell’Allegato III). Il sistema proposto basato sula sinergia del binomio prescrizione agrofarmaco / agro farmacie si traduce in:
- effettiva applicazione dei principi della difesa integrata;
- riduzione della quantità di sostanze tossiche distribuite;
- utilizzo di agrofarmaci a minor tossicità;
- cert- rilevamento delle informazioni e garantisce:
  • il conseguimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE che parla di tutela della salute umana e dell’ambiente;della Direttiva 2009/128/CE che parla di tutela della salute umana e dell’ambiente;
  • l’adempimento agli obblighi previsti dal Reg. CE 1185/2009 (Statistiche sulla immissione sul mercato e sugli usi agricoli dei pesticidi);
  • l’adeguamento a standards di qualità della produzione agricola universalmente riconosciuti dal mercato (es. GLOBALGAP);
  • la lotta agli agrofarmaci frodati e contraffatti.


4) Ma chi dovrebbe controllare realmente il traffico


Il monitoraggio dei residui di antiparassitari negli alimenti, effettuato ora in modo costante dal Ministero della Salute ma in passato realizzato dal Mipaaf attraverso progetti, è risultato il migliore d’Europa dato che il 99% circa dell’ortofrutta italiana è regolare rispetto alla normativa sulla presenza di residui di fitofarmaci perché a residuo zero o in quanto comunque contenuti entro le soglie ritenute non pericolose per la salute umana con una percentuale di irregolarità estremamente contenuta pari allo 0.8%.

L’Italia attualmente è l’unico paese dell’Ue che si è dotata dal 2005 in base a quanto oggi previsto dalla direttiva 2009/128/CE sia dell’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti sia per quanto concerne il patentino per l’acquisto dei fitofarmaci e la formazione necessaria per il rilascio di quest’ultimo, nonché rispetto alle disposizioni relative alla difesa integrata.

Attualmente sembra che l’istituto di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della proposta di decreto legislativo è il Ministero dell’Ambiente ma in base alla legislazione italiana vigente dovrebbe ritornare tutto in capo al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche agricole come d’altronde è sempre stato sin dagli anni ’90 quando furono istituiti i primi monitoraggi sui residui di fitofarmaci in base alle normative della Commissione agricoltura europea. In sostanza, la scelta operata dal Ministero dell’Ambiente di proporre uno schema di decreto legislativo che appare impostato nell’ottica di introdurre adempimenti più restrittivi di quelli previsti dalla direttiva, non trova alcuna valida motivazione rispetto alla situazione italiana di gestione dei fitofarmaci che, come si evidenzia più volte da anni è già impostata al massimo rigore e sostenibilità rispetto agli altri paesi comunitari ed extra CE. L’auspicio è, quindi, quello che il Ministero delle Politiche agricole insieme al Ministero della Salute e alle Regioni, riescano ad essere protagonisti in modo incisivo in tutte le proposte e richieste formulate dagli operatori del settore.
La direttiva 128/09 adegua la normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari alle nuove norme introdotte dal reg. UE 1107/2009 adottato nel contesto della riforma comunitaria della legislazione mirante a garantire un uso agricolo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nell'ambito del provvedimento, sono state modificate le norme concernenti il registro dei trattamenti, adempimento al quale sono tenute obbligatoriamente tutte le imprese agricole che effettuano trattamenti fitosanitari. Il registro dei trattamenti deve necessariamente diventare uno strumento più efficace e di controllo per ciò che riguarda l’uso corretto dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela della salute dello stesso agricoltore e del consumatore.

La temporanea gestione della competenza al Ministero dell’Ambiente in materia è un preludio ad un impegnativo processo di scambi atti a garantire processi produttivi a basso impatto ambientale, proprio a partire dall’uso della chimica per la lotta fitopatologia sostanzialmente ridotta in base alle direttive del Ministero della salute. Sarebbe ora auspicabile una riformulazione della norma che è senz’altro anomala in quanto non menziona neanche il Ministero della Salute che ai sensi della legislazione italiana, ha competenza primaria nel settore dei fitofarmaci, a differenza peraltro di quanto avviene negli altri Stati membri dell’Ue dove tale materia è affidata appunto al Ministero dell’Agricoltura. Per il Ministero della salute i prodotti di origine vegetale “……non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge…”.

Campo arato, fitofarmaci
I limiti massimi di residui, espressi in mg/kg di sostanza attiva di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell’autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un’esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti. I limiti massimi di residui sono oggi disciplinati in Italia dal DM 27 agosto 2004 (e successivi aggiornamenti - consulta la sezione normativa) che contiene i valori armonizzati a livello comunitario e, ove non disponibili, i valori fissati a livello nazionale.
Dal 1° settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione, fissati dal Regolamento (CE) n.396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 marzo 2005) e dai collegati Regolamenti (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 1° marzo 2008), n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 marzo 2008) e n. 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 agosto 2008).
I Regolamenti direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell’Unione europea da utilizzare modo uniforme in tutta la Comunità europea, consentono di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei, di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali tra gli Stati Membri e tra i Paesi terzi e la Comunità e di ottimizzare le risorse finanziarie nazionali. Le enormi risorse disponibili per i PSR 2007-2013 (oltre 25 miliardi di € per l'Italia) sono state impiegate ad oggi per poco più del 30% (da quanto risulta sul sito del MIPAAF) mettendo a rischio di dismissione finanziaria il nostro paese, che potrebbe perdere fino a 10 miliardi di € per la prossima programmazione 2014-2020. Essendo le risorse dei PSR obbligatorie e prioritarie per la spesa deputata alle misure in materia di tutela dell’ambiente ad un massimo del 65-70% dei PSR è necessario che le Regioni modifichino i criteri dei pagamenti per le misure agroambientali, aumentando eventualmente anche le somme previste per la riconversione all'agricoltura biologica.



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