La
legge italiana tutela le colonie feline intese come insieme di due o
più gatti che vivono in una zona pubblica. Rispettare i gatti non è
un gesto soltanto d’amore, ma un obbligo in quanto cittadini
italiani. Alcuni articoli del codice penale integrati dalla legge n.
281 del 1991 e del 2004 prescrivono specifici comportamenti in tutela
degli animali “randagi”.
Cosa dice la legge
Il
gatto è considerato parte integrante della società pertanto va
rispettato e tutelato secondo norme di legge. La
legge 281 del 1991 contro il maltrattamento dei gatti,
tutela anche quelli che vivono in piena libertà e tutte le colonie
feline.
Nessun cittadino italiano può spostare i gatti dal luogo prescelto per vivere. Gli animali hanno anche il diritto di ricevere cure e cibo proprio in quello stesso luogo, sempre nel rispetto delle norme igieniche e del comune senso del rispetto altrui.
Oltre alla legge sopra citata ci sono alcune normative sancite dalle varie regioni che devono essere altrettanto rispettate e conosciute.
Nessun cittadino italiano può spostare i gatti dal luogo prescelto per vivere. Gli animali hanno anche il diritto di ricevere cure e cibo proprio in quello stesso luogo, sempre nel rispetto delle norme igieniche e del comune senso del rispetto altrui.
Oltre alla legge sopra citata ci sono alcune normative sancite dalle varie regioni che devono essere altrettanto rispettate e conosciute.
È
indiscutibile il rispetto che lo stato Italiano riserva ai gatti
tanto che le colonie feline:
- non possono essere spostate in altro habitat
- hanno il diritto ad essere curati e nutriti proprio in quel luogo
- le ASL si devono fare carico di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione dei componenti di una colonia censita
- hanno gli stessi diritti delle colonie feline che si trovano nei pressi di un condominio
- In questo caso la legislazione regionale ha introdotto delle precisazioni anche se la sostanza della legge non cambia. Anche senza un consenso unanime del condominio a mantenere i gatti in quel luogo la colonia non può essere comunque spostata perché la presenza dei gatti è considerata come quella degli uccelli o di altri animali liberi.
Qualora
fosse necessario ogni singolo Comune, in accordo con il servizio
veterinario della ASL, deve effettuare dei controlli sulla colonia
felina e le spese sono a carico dello stesso Comune così come
monitorare la quantità dii gatti e prevenirne l’eccessivo
proliferare.
L’importanza delle colonie feline nelle città
Considerando
che nelle grandi città il numero della popolazione è in costante
aumento, la quantità di topi presenti si moltiplica, secondo una
stima di 10 a 1.
La presenza di colonie feline risulta quindi essere importante anche per contenere il proliferarsi di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose, malsane e spesso inefficaci. Si può quindi mettere in atto una sorta di derattizzazione naturale utilizzando animali predatori come i gatti per limitare questo problema.
Ogni singolo Comune deve quindi per legge tutelare e supportare la colonia felina insieme alle ASL locali che provvedono alla cura e alla salute dei gatti delle colonie.
Attenzione però a chi chiede soldi per la sterilizzazione di una colonia felina perché le ASL provvedono gratuitamente alla sterilizzazione così come alla cura antibiotica successiva.
La presenza di colonie feline risulta quindi essere importante anche per contenere il proliferarsi di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose, malsane e spesso inefficaci. Si può quindi mettere in atto una sorta di derattizzazione naturale utilizzando animali predatori come i gatti per limitare questo problema.
Ogni singolo Comune deve quindi per legge tutelare e supportare la colonia felina insieme alle ASL locali che provvedono alla cura e alla salute dei gatti delle colonie.
Attenzione però a chi chiede soldi per la sterilizzazione di una colonia felina perché le ASL provvedono gratuitamente alla sterilizzazione così come alla cura antibiotica successiva.
Le gattare
In
genere è uso comune pensare alla figura della “gattara” come la
persona che si prende cura delle colonie feline. Non sempre le
gattare però sono ben considerate nei vari quartieri. Il loro ruolo
è però fondamentale.La
gattara si occupa del controllo sanitario della colonia felina, del
nutrimento dei gatti,
spesso a spese proprie, dello stato igienico della zona. A volte può
essere supportata da veterinari o associazioni. È sempre meglio che
chi gestisce una colonia felina si possa avvalere dell’aiuto di
esperti e associazioni protezionistiche legalmente riconosciute.
Registrare una colonia felina
Una
colonia felina deve essere innanzitutto censita rivolgendosi presso
alcuni sportelli riservati ai diritti degli animali presso le ASL o i
Comuni.
Solo quando si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona può denunciarne la presenza alle autorità per il riconoscimento della colonia, in genere utilizzando un modulo fornito dal Comune o dalle Asl.
In questo modulo si devono indicare i dati anagrafici della persona che fa la denuncia e che in quello stesso momento si assume la responsabilità della cura dei gatti a proprio nome.Il Comune provvede poi ai controlli e se ci sono le condizioni di idoneità viene riconosciuta la colonia felina. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la comune “gattara” a essere il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. Avere una colonia felina registrata a proprio nome non è per sempre, quindi in qualsiasi caso ci fosse la necessità, anche temporanea, può essere un atto civile diventarne i referenti.
Solo quando si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona può denunciarne la presenza alle autorità per il riconoscimento della colonia, in genere utilizzando un modulo fornito dal Comune o dalle Asl.
In questo modulo si devono indicare i dati anagrafici della persona che fa la denuncia e che in quello stesso momento si assume la responsabilità della cura dei gatti a proprio nome.Il Comune provvede poi ai controlli e se ci sono le condizioni di idoneità viene riconosciuta la colonia felina. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la comune “gattara” a essere il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. Avere una colonia felina registrata a proprio nome non è per sempre, quindi in qualsiasi caso ci fosse la necessità, anche temporanea, può essere un atto civile diventarne i referenti.
Esiste
una legge che tutela gli animali, gatti compresi, dando la
possibilità a chi assiste ad un maltrattamento di poter denunciare
l’aggressore. I
segni di maltrattamento sui gatti in genere sono evidenti, oltre allo
stato di denutrizione, ci sono animali con ferite e lesioni palesi.
È considerata una forma di maltrattamento anche la segregazione
degli animali in spazi angusti e limitati così come l’abbandono. È
dovere di ogni cittadino denunciare ogni situazione ritenuta più o
meno grave agli organi competenti.
La legge
"Nessuno
causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da
compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia."
Grazie alla legge n°189 del 20 luglio 2004 : “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali” gli aggressori sono oggi perseguibili anche penalmente rischiando la reclusione da tre a diciotto mesi oltre che una sanzione economica da un minimo di cinquemila ad un massimo di trentamila euro. Con questa nuova legge è stato anche modificato l’articolo 727 del Codice Penale distinguendo la pena per abbandono di animale e detenzione in pessime condizioni.
La legge quadro 281 del 1991 condanna oltre agli atti di crudeltà contro gli animali, abbandono e maltrattamento, anche chi procura sofferenza e disagio ai gatti che vivono in libertà, nelle colonie feline. Sono tutelate dalla legge anche tutte quelle persone che provvedono al sostentamento dei gatti “randagi” se autorizzati e in regola con le norme igieniche.
Ogni estate vengono abbandonati circa cinquantamila gatti. L’abbandono di un animale domestico è oggi un reato punito dal Codice Penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004) in quanto fa accrescere il randagismo.
Grazie alla legge n°189 del 20 luglio 2004 : “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali” gli aggressori sono oggi perseguibili anche penalmente rischiando la reclusione da tre a diciotto mesi oltre che una sanzione economica da un minimo di cinquemila ad un massimo di trentamila euro. Con questa nuova legge è stato anche modificato l’articolo 727 del Codice Penale distinguendo la pena per abbandono di animale e detenzione in pessime condizioni.
La legge quadro 281 del 1991 condanna oltre agli atti di crudeltà contro gli animali, abbandono e maltrattamento, anche chi procura sofferenza e disagio ai gatti che vivono in libertà, nelle colonie feline. Sono tutelate dalla legge anche tutte quelle persone che provvedono al sostentamento dei gatti “randagi” se autorizzati e in regola con le norme igieniche.
Ogni estate vengono abbandonati circa cinquantamila gatti. L’abbandono di un animale domestico è oggi un reato punito dal Codice Penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004) in quanto fa accrescere il randagismo.
Testo integrale
Legge 20 luglio 2004 n. 189 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 178)
“Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate”, come modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010
n. 47; Legge 4 giugno 2010 n. 96, articolo 49; Legge 4 novembre 2010
n. 201.
ARTICOLO
1 (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO
IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art.
544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni.
Art.
544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a
30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena
è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art.
544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo
alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art.
544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 50.000 a 160.000 euro.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà:
- se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e
sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art.
544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
È
altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In
caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime.
2.
All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è
punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca più grave reato".
3.
L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.
727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
ARTICOLO
2
(Divieto
di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni
sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)
1.
È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis
silvestris) per la produzione o il
confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
2-bis.
Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio
nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3.
Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in
ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma
1.
3-bis.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con
il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi
ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter.
Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la
sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono
trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita'
amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
ARTICOLO
3 (Modifica
alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1.
Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art.
19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni
del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai
casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
Art.
19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). -
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono
affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno":
2.
Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
4 (Norme
di coordinamento)
1.
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione
da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3.
Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 1 è abrogato;
b)
all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del
medesimo codice";
c)
all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
ARTICOLO
5 (Attività
formative)
Lo
Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
ARTICOLO
6 (Vigilanza)
1.
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento
dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2.
La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
ARTICOLO
7 (Diritti
e facoltà degli enti e delle associazioni)
1.
Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
ARTICOLO
8 (Destinazione
delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3.
Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e
per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
ARTICOLO
9 (Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Come e a chi denunciare un maltrattamento
Il
cittadino che voglia denunciare un maltrattamento di animale, gatto
compreso, può esporre denuncia in forma orale o scritta alla
Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale, ovvero ad
uno degli Organi di Polizia Giudiziaria. Qualora invece si assista
direttamente ad un caso di maltrattamento è consigliabile chiamare
subito le autorità. In alcuni comuni italiani opera lo “Sportello
per i diritti degli animali” che fornisce ai cittadini gli
strumenti e le informazioni per denunciare un maltrattamento.
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