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martedì 13 marzo 2018

La legge 281 del 1991 contro il maltrattamento dei gatti


La legge italiana tutela le colonie feline intese come insieme di due o più gatti che vivono in una zona pubblica. Rispettare i gatti non è un gesto soltanto d’amore, ma un obbligo in quanto cittadini italiani. Alcuni articoli del codice penale integrati dalla legge n. 281 del 1991 e del 2004 prescrivono specifici comportamenti in tutela degli animali “randagi”.

 

Cosa dice la legge


Il gatto è considerato parte integrante della società pertanto va rispettato e tutelato secondo norme di legge. La legge 281 del 1991 contro il maltrattamento dei gatti, tutela anche quelli che vivono in piena libertà e tutte le colonie feline.
Nessun cittadino italiano può spostare i gatti dal luogo prescelto per vivere. Gli animali hanno anche  il diritto di ricevere cure e cibo proprio in quello stesso luogo, sempre nel rispetto delle norme igieniche e del comune senso del rispetto altrui.
Oltre alla legge sopra citata ci sono alcune normative sancite dalle varie regioni che devono essere altrettanto rispettate e conosciute.

È indiscutibile il rispetto che lo stato Italiano riserva ai gatti tanto che le colonie feline:

  • non possono essere spostate in altro habitat
  • hanno il diritto ad essere curati e nutriti proprio in quel luogo
  • le ASL si devono fare carico di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione dei componenti di una colonia censita
  • hanno gli stessi diritti delle colonie feline che si trovano nei pressi di un condominio
  • In questo caso la legislazione regionale ha introdotto delle precisazioni anche se la sostanza della legge non cambia. Anche senza un consenso unanime del condominio a mantenere i gatti in quel luogo la colonia non può essere comunque spostata perché la presenza dei gatti è considerata come quella degli uccelli o di altri animali liberi.

Qualora fosse necessario ogni singolo Comune, in accordo con il servizio veterinario della ASL, deve effettuare dei controlli sulla colonia felina e le spese sono a carico dello stesso Comune così come monitorare la quantità dii gatti e prevenirne l’eccessivo proliferare.

 

L’importanza delle colonie feline nelle città


Considerando che nelle grandi città il numero della popolazione è in costante aumento, la quantità di topi presenti si moltiplica, secondo una stima di 10 a 1.
La presenza di colonie feline risulta quindi essere importante anche per contenere il proliferarsi di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose, malsane e spesso inefficaci. Si può quindi mettere in atto una sorta di 
derattizzazione naturale utilizzando animali predatori come i gatti per limitare questo problema.
Ogni singolo Comune deve quindi per legge tutelare e supportare la colonia felina insieme alle ASL locali che provvedono alla cura e alla salute dei gatti delle colonie.
Attenzione però a chi chiede soldi per la sterilizzazione di una colonia felina perché le ASL provvedono gratuitamente alla sterilizzazione così come alla cura antibiotica successiva.

 

Le gattare


In genere è uso comune pensare alla figura della “gattara” come la persona che si prende cura delle colonie feline. Non sempre le gattare però sono ben considerate nei vari quartieri. Il loro ruolo è però fondamentale.La gattara si occupa del controllo sanitario della colonia felina, del nutrimento dei gatti, spesso a spese proprie, dello stato igienico della zona. A volte può essere supportata da veterinari o associazioni. È sempre meglio che chi gestisce una colonia felina si possa avvalere dell’aiuto di esperti e associazioni protezionistiche legalmente riconosciute.

Registrare una colonia felina


Una colonia felina deve essere innanzitutto censita rivolgendosi presso alcuni sportelli riservati ai diritti degli animali presso le ASL o i Comuni.
Solo quando si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.
Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona può denunciarne la presenza alle autorità per il riconoscimento della colonia, in genere utilizzando un modulo fornito dal Comune o dalle Asl.
In questo modulo si devono indicare i dati anagrafici della persona che fa la denuncia e che in quello stesso  momento si assume la responsabilità della cura dei gatti a proprio nome.
Il Comune provvede poi ai controlli e se ci sono le condizioni di idoneità viene riconosciuta la colonia felina. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la comune “gattara” a essere il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. Avere una colonia felina registrata a proprio nome non è per sempre, quindi in qualsiasi caso ci fosse la necessità, anche temporanea, può essere un atto civile diventarne i referenti.



Esiste una legge che tutela gli animali, gatti compresi, dando la possibilità a chi assiste ad un maltrattamento di poter denunciare l’aggressore. I segni di maltrattamento sui gatti in genere sono evidenti, oltre allo stato di denutrizione, ci sono animali con ferite e lesioni palesi. È considerata una forma di maltrattamento anche la segregazione degli animali in spazi angusti e limitati così come l’abbandono. È dovere di ogni cittadino denunciare ogni situazione ritenuta più o meno grave agli organi competenti.

 

La legge


"Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia."
Grazie alla legge n°189 del 20 luglio 2004 : “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali” gli aggressori sono oggi perseguibili anche penalmente rischiando la reclusione da tre a diciotto mesi oltre che una sanzione economica da un minimo di cinquemila ad un massimo di trentamila euro. Con questa nuova legge è stato anche modificato l’articolo 727 del Codice Penale distinguendo la pena per abbandono di animale e detenzione in pessime condizioni.
La legge quadro 281 del 1991 condanna oltre agli atti di crudeltà contro gli animali, abbandono e maltrattamento, 
anche chi procura sofferenza e disagio ai gatti che vivono in libertà, nelle colonie feline. Sono tutelate dalla legge anche tutte quelle persone che provvedono al sostentamento dei gatti “randagi” se autorizzati e in regola con le norme igieniche.
Ogni estate vengono abbandonati circa cinquantamila gatti. L’abbandono di un animale domestico è oggi un reato punito dal Codice Penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004) in quanto fa accrescere il randagismo.

Testo integrale


Legge 20 luglio 2004 n. 189 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 178)


Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, come modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 47; Legge 4 giugno 2010 n. 96, articolo 49; Legge 4 novembre 2010 n. 201.

ARTICOLO 1 (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

  1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

ARTICOLO 2

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il

confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 

ARTICOLO 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4 (Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del

titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

ARTICOLO 5 (Attività formative)

Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

ARTICOLO 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

ARTICOLO 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

ARTICOLO 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Come e a chi denunciare un maltrattamento


Il cittadino che voglia denunciare un maltrattamento di animale, gatto compreso, può esporre denuncia in forma orale o scritta alla Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale, ovvero ad uno degli Organi di Polizia Giudiziaria. Qualora invece si assista direttamente ad un caso di maltrattamento è consigliabile chiamare subito le autorità. In alcuni comuni italiani opera lo “Sportello per i diritti degli animali” che fornisce ai cittadini gli strumenti e le informazioni per denunciare un maltrattamento.




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