IL
FENOMENO DEL RANDAGISMO
di Germano Palmieri
di Germano Palmieri
Fenomeno
molto diffuso, regolato da leggi regionali in attuazione dell’art.
3 della legge quadro 14/8/1991, n. 281, è quello del randagismo di
cani e gatti, condizione che nel 2006 (dati Eurispes) ha interessato
500.000 cani e 2.500.000 gatti.
Dei danni provocati da una cane randagio a una persona che transita su una strada comunale risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune, in qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale; l’Amministrazione comunale, infatti, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere (ossia di non arrecare danno ad altri), scolpito nell’art. 2043 c.c., impone pertanto all’Amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Trib. Torre Annunziata 11/10/2008, n. 1345).
Più di recente, però, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3/4/2009) ha stabilito che dev’essere l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e non il Comune a risarcire i danni provocati alle persone da cani randagi, dal momento che la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle ASL.
Se un imprenditore agricolo subisce la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi o inselvatichiti, può chiedere di essere indennizzato del danno ai sensi della legge regionale 31/8/1994, n. 72 (parliamo della Toscana), presentando al Comune domanda in carta libera entro 20 giorni dall’evento o dalla sua scoperta. Deve però, entro 24 ore dall’evento o dalla scoperta, chiedere l’intervento del veterinario della ASL territorialmente competente, il quale rilascerà apposita certificazione da allegare alla domanda.
Il Comune delibera la concessione dell’indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, che trasmette alla Giunta Regionale; questa provvede a sua volta alla liquidazione dell’80% dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il restante 20% verrà liquidato dal Comune, previo sopralluogo e constatazione, sulla base di fatture regolarmente quietanzate, della reale reintegrazione dei capi o dell’effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell’impresa.
Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, il Comune può organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato aventi finalità protezionistiche ed iscritte nell’apposito albo.
Alla cattura dei cani vaganti provvede il Comune, con oneri a proprio carico, attraverso i competenti servizi delle ASL.
Anche la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza del Comune, che può però demandarla alle stesse ASL.
Nel 2009 la Regione Lazio ha istituito un Osservatorio per i diritti degli animali d’affezione, con il compito di prevenire il randagismo e di contrastare il maltrattamento degli animali.
Randagismo e condominio
Se un condomino attira con cibo uno o più cani o gatti randagi nell’area condominiale, prima d’intraprendere un’azione di contrasto (specialmente se le immissioni provocate dagli animali non sono tali da superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.), è opportuno accertare cosa dicono in proposito la normativa regionale ed eventualmente quella comunale: l’art. 11 della legge sul randagismo della Regione Lazio, per esempio, vieta di spostare i gatti randagi dal loro “habitat”.
Pertanto, se si vuole evitare che gli spazi condominiali divengano stabile dimora di questi animali, è opportuno inserire nel regolamento del condominio una clausola che faccia divieto ai condomini di attirarvi con cibo cani e gatti randagi, o, alle prime avvisaglie, allertare l’amministratore affinché si attivi presso la ASL o un’associazione ambientalista affinché provveda al trasferimento degli animali.
Per il Giudice di pace di Oristano (sentenza del 29/6/1999) anche l’abituale permanenza di un cane randagio nel cortile condominiale, tollerata dai condomini quale deterrente contro possibili malintenzionati, integra una situazione di fatto rilevante agli effetti di cui all’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali); di conseguenza, in caso di aggressione dell’animale a terzi, il condominio risponde dei relativi danni.http://www3.lastampa.it/…/respo…/focus/articolo/lstp/258732/
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ANIMALI DA SALVARE IN NOME DELLA LEGGE
Dei danni provocati da una cane randagio a una persona che transita su una strada comunale risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune, in qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale; l’Amministrazione comunale, infatti, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere (ossia di non arrecare danno ad altri), scolpito nell’art. 2043 c.c., impone pertanto all’Amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Trib. Torre Annunziata 11/10/2008, n. 1345).
Più di recente, però, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3/4/2009) ha stabilito che dev’essere l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e non il Comune a risarcire i danni provocati alle persone da cani randagi, dal momento che la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle ASL.
Se un imprenditore agricolo subisce la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi o inselvatichiti, può chiedere di essere indennizzato del danno ai sensi della legge regionale 31/8/1994, n. 72 (parliamo della Toscana), presentando al Comune domanda in carta libera entro 20 giorni dall’evento o dalla sua scoperta. Deve però, entro 24 ore dall’evento o dalla scoperta, chiedere l’intervento del veterinario della ASL territorialmente competente, il quale rilascerà apposita certificazione da allegare alla domanda.
Il Comune delibera la concessione dell’indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, che trasmette alla Giunta Regionale; questa provvede a sua volta alla liquidazione dell’80% dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il restante 20% verrà liquidato dal Comune, previo sopralluogo e constatazione, sulla base di fatture regolarmente quietanzate, della reale reintegrazione dei capi o dell’effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell’impresa.
Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, il Comune può organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato aventi finalità protezionistiche ed iscritte nell’apposito albo.
Alla cattura dei cani vaganti provvede il Comune, con oneri a proprio carico, attraverso i competenti servizi delle ASL.
Anche la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza del Comune, che può però demandarla alle stesse ASL.
Nel 2009 la Regione Lazio ha istituito un Osservatorio per i diritti degli animali d’affezione, con il compito di prevenire il randagismo e di contrastare il maltrattamento degli animali.
Randagismo e condominio
Se un condomino attira con cibo uno o più cani o gatti randagi nell’area condominiale, prima d’intraprendere un’azione di contrasto (specialmente se le immissioni provocate dagli animali non sono tali da superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.), è opportuno accertare cosa dicono in proposito la normativa regionale ed eventualmente quella comunale: l’art. 11 della legge sul randagismo della Regione Lazio, per esempio, vieta di spostare i gatti randagi dal loro “habitat”.
Pertanto, se si vuole evitare che gli spazi condominiali divengano stabile dimora di questi animali, è opportuno inserire nel regolamento del condominio una clausola che faccia divieto ai condomini di attirarvi con cibo cani e gatti randagi, o, alle prime avvisaglie, allertare l’amministratore affinché si attivi presso la ASL o un’associazione ambientalista affinché provveda al trasferimento degli animali.
Per il Giudice di pace di Oristano (sentenza del 29/6/1999) anche l’abituale permanenza di un cane randagio nel cortile condominiale, tollerata dai condomini quale deterrente contro possibili malintenzionati, integra una situazione di fatto rilevante agli effetti di cui all’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali); di conseguenza, in caso di aggressione dell’animale a terzi, il condominio risponde dei relativi danni.http://www3.lastampa.it/…/respo…/focus/articolo/lstp/258732/
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ANIMALI DA SALVARE IN NOME DELLA LEGGE
In
viaggio potreste imbattervi in cani, gatti o animali selvatici in
pericolo: ecco che fare
Siete
in vacanza e vi capita di vedere un animale ferito o abbandonato, o
un cucciolo in vendita sulla battigia? Prima di tutto tenete presente
che soccorrerlo e denunciare i colpevoli non è solo un'opera pia, ma
anche - in alcuni casi - un obbligo di legge.
La
legge 120 del 2010 ha introdotto nel Codice della Strada l'obbligo di
soccorso per gli animali feriti in caso di incidente
stradale.
L'obbligo di soccorrere gli animali feriti quindi è legge, per i trasgressori in arrivo multe salatissime.In caso di incidente che sia in qualche modo riconducibile alla condotta di guida dell'utente viario e dal quale derivi un danno ad ANIMALI DI AFFEZIONE, DA REDDITO o PROTETTI, il CONDUCENTE dovrà fermarsi e porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare all'animale ferito "un tempestivo intervento di soccorso". Traendo sapiente insegnamento dalla giurisprudenza formatasi sull'originaria versione "umana" dell'Art. 189 CdS, l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non può dirsi osservato quando il conducente si limiti ad una breve sosta che non gli consenta di rendersi conto delle condizioni fisiche dell'animale malcapitato e dell'eventuale necessità di prestargli soccorso. In caso di inottemperanza, si applicherà la sanzione amministrativa da €389,00 ad €1.559,00. Questo è quanto costerà al responsabile di un'incidente stradale il non aver soccorso l'eventuale animale ferito. Occorrerà fermarsi e garantire un aiuto tempestivo allertando le strutture sanitarie. Rischia anche chi dovesse essere a vario titolo coinvolto nell'incidente e non provveda a prestare la dovuta assistenza (nell'eventualità il responsabile evada ai suoi compiti): in questo caso la multa andrà dai 78 ai 311 euro. Un'altra novità riguarda invece coloro che si adoperano per offrire assistenza in simili casi di emergenza. Vengono equiparati alle ambulanze, ai Vigili del Fuoco e alle forze di polizia anche i veicoli per il pronto intervento veterinario. Questo vuol dire che se mezzi di soccorso veterinario e di sorveglianza zoofila dovessero trovarsi ad infrangere il Codice della Strada per trasportare un animale in "stato di necessità", questi non potranno essere sanzionati. Durante l'iter parlamentare sono stati accolti anche gli emendamenti proposti dalla Lav (Lega Anti-Vivisezione) e da senatori e deputati facenti parte dell'Intergruppo Parlamentare Animali. Come riportato dal Corriere della Sera.it: Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perloppiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
L'obbligo di soccorrere gli animali feriti quindi è legge, per i trasgressori in arrivo multe salatissime.In caso di incidente che sia in qualche modo riconducibile alla condotta di guida dell'utente viario e dal quale derivi un danno ad ANIMALI DI AFFEZIONE, DA REDDITO o PROTETTI, il CONDUCENTE dovrà fermarsi e porre in essere tutte le misure idonee ad assicurare all'animale ferito "un tempestivo intervento di soccorso". Traendo sapiente insegnamento dalla giurisprudenza formatasi sull'originaria versione "umana" dell'Art. 189 CdS, l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non può dirsi osservato quando il conducente si limiti ad una breve sosta che non gli consenta di rendersi conto delle condizioni fisiche dell'animale malcapitato e dell'eventuale necessità di prestargli soccorso. In caso di inottemperanza, si applicherà la sanzione amministrativa da €389,00 ad €1.559,00. Questo è quanto costerà al responsabile di un'incidente stradale il non aver soccorso l'eventuale animale ferito. Occorrerà fermarsi e garantire un aiuto tempestivo allertando le strutture sanitarie. Rischia anche chi dovesse essere a vario titolo coinvolto nell'incidente e non provveda a prestare la dovuta assistenza (nell'eventualità il responsabile evada ai suoi compiti): in questo caso la multa andrà dai 78 ai 311 euro. Un'altra novità riguarda invece coloro che si adoperano per offrire assistenza in simili casi di emergenza. Vengono equiparati alle ambulanze, ai Vigili del Fuoco e alle forze di polizia anche i veicoli per il pronto intervento veterinario. Questo vuol dire che se mezzi di soccorso veterinario e di sorveglianza zoofila dovessero trovarsi ad infrangere il Codice della Strada per trasportare un animale in "stato di necessità", questi non potranno essere sanzionati. Durante l'iter parlamentare sono stati accolti anche gli emendamenti proposti dalla Lav (Lega Anti-Vivisezione) e da senatori e deputati facenti parte dell'Intergruppo Parlamentare Animali. Come riportato dal Corriere della Sera.it: Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perloppiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
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14
Dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO ANIMALI: pubblicato il Decreto
Pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che regolamenta l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti, entrerà in vigore il 27 dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO ANIMALI: pubblicato il Decreto
Pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che regolamenta l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti, entrerà in vigore il 27 dicembre 2012
Nel
2010, il Codice della strada viene cambiato fissando l'obbligo di
fermarsi in caso di incidente con un animale; mancava un Regolamento
attuativo che rendesse pienamente effettiva la norma, e ora è
arrivato: è il Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 numero 217,
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come modificato dall'articolo
31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, numero 120, in materia di
trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale numero 289 del 12 dicembre 2012. Entra in
vigore il 27 dicembre.
COME
UNA PERSONA - In base alla regola, in casi di sinistro con un
animale, si ha il dovere di fermarsi, e c'è quindi l'equiparazione
dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per
una persona, l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze
veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. "La norma ha preso
atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare
soccorso anche agli animali e le sanzioni irrogate fino ad oggi per
le violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e
Polizie locali". "Nel Decreto, è inserito il pieno
riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un
animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di
intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il
pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le
Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento
già previsti da altre normative".
VEICOLI
- Il Decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche
delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche
saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione
anche successiva dello stato di necessità di intervento sull'animale
da parte di un veterinario, e gli stati patologici che fanno scattare
questo riconoscimento, cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie,
alterazioni e convulsioni. Un Decreto che finalmente è arrivato,
seppure in ritardo abbondante rispetto all'emanazione della Legge:
più di due anni. È vero che non ci sono date vincolanti da
rispettare per i Regolamenti attuativi, ma sarebbe auspicabile una
maggiore celerità, anche per migliorare la sicurezza strada.
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Gennaio
2013
NON SOCCORRERE GLI ANIMALI E' VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma
NON SOCCORRERE GLI ANIMALI E' VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma
Lo dice il decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2012, n. 217 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2012, entrato in vigore lo scorso 27 dicembre. L'obbligo introdotto da questa normativa vale anche per chi trova lungo la strada un animale ferito, anche senza essere l'autore dell'incidente. Il decreto va a modificare ulteriormente il Codice della Strada in chiave animal friendly: infatti, il legislatore ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis «l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno». Le sanzioni sono salate: «Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 410 a 1.643 euro».
La
norma pone un obbligo di tempestivo soccorso anche a carico degli
utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro
comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso,
sanzionando in questo caso la violazione dell’obbligo di soccorso
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311”.
Chi
assiste ad un incidente con soggetto che non opera il soccorso
stabilito all’animale ferito, può rilevare il numero della targa
del veicolo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del
mezzo e della persona e segnalare tali dati ad un organo di polizia.
Tuttavia,
come spesso accade, nonostante sia stata fatta la legge ancora
mancano le strutture atte a supportarla
con
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è attuativo il decreto
che modifica le norme del codice della strada. Da fine dicembre è
obbligatorio soccorrere anche gli animali investiti. In realtà si
tratta di un obbligo che era già previsto, sin dal 2010, che questo
decreto ne definisce meglio i termini attuativi.
In
caso di incidente con un animale, l'automobilista ha il dovere di
fermarsi e cercare di prestare soccorso all'animale
stesso.L'automobilista che investe un cane, un gatto, un cavallo o un
qualsiasi altro animale ha quindi il dovere di fermarsi. Prima la
decisione era demandata alla sensibilità del singolo, oggi è un
obbligo e, come tale, prevede che chi non ottempera sia sottoposto a
pesanti sanzioni.
Questo
decreto equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale
ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e
il lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza
zoofila.
I
mezzi di soccorso, va chiarito subito, sono e restano privati. Il
provvedimento non crea autoambulanze per animali ma fissa gli i
requisiti standard che queste devono avere quando vengono impiegate,
come accade sempre, dai privati. Non si tratta dell'introduzione dei
mezzi pubblici come quelli che siamo abituati a vedere per gli umani.
I mezzi sono privati, pagati dalle associazioni di volontariato che
se ne fanno carico. Ma adesso potranno, in caso di presenza a bordo
di un animale ferito in modo grave, accendere lampeggianti e sirena.
Nella
pratica, che cosa cambia? Fino all'agosto 2010 si poteva essere
sanzionati se, per portare con documentata urgenza un animale
qualsiasi ferito da un veterinario, si passava un incrocio con il
semaforo rosso. Ora si può violare il codice della strada in
presenza di un pericolo concreto e reale per la vita dell'animale,
esattamente come accade per salvare una vita umana.
Da
oggi chi investe un cane o un gatto ne sarà pienamente responsabile
e rischierà una multa di oltre 500 euro se non chiamerà i soccorsi.
Con
l’applicazione di questa legge si introduce anche l'obbligo di
soccorso nei confronti degli animali selvatici, per cui si dovrà
chiamare il corpo forestale o la polizia provinciale che, tra i suoi
compiti, ha anche la protezione delle specie selvatiche. L'obbligo di
soccorso vale anche per chi assiste all'incidente pur non avendolo
causato.
Il
privato cittadino comunque in attesa dell’introduzione del un
numero unico nazionale da poter chiamare per chiedere soccorso dovrà
contattare in caso di necessità i vigili urbani o qualsiasi forza
dell’ordine che provvederà ad allertare il personale veterinario
di turno che interverrà per i soccorsi del malcapitato animale..
Qualora si assista ad un evento simile, ma non si sia direttamente
coinvolti, sarà opportuno procedere all'annotazione della targa
delle vetture coinvolte: sarà così possibile fornire agli agenti di
polizia i dati utili per comminare ai trasgressori le dovute pene
amministrative.
PER
CHI TROVA ALTRI ANIMALI
Per
tutti i prossimi amici, è possibile rivolgersi al Corpo Forestale
dello Stato (1515), alla Pm, al vostro veterinario. Prenderanno in
cura l’animale (ricci, tartarughe, furetti) che porterete e
penseranno poi a trasferirlo nel posto più adatto. Usate un
asciugamano o una copertina, metteteli in una scatola che forerete e
chiamate i numeri sopra riportati.
Se
trovate un uccello non toccatelo mai a mani nude (i genitori non lo
ritroveranno, ndr). Se è un nidiaceo (nudo e con gli occhi chiusi)
mettetelo subito al caldo e consegnatelo al più presto possibile.
Se saltella mettetelo in un posto alto raggiungibile dai genitori.
Rondini e rondoni, se a terra, vanno sempre presi.
Attenzione agli uccelli dal becco lungo. Hanno movimenti fulminei e sono pericolosi per il viso.
Se saltella mettetelo in un posto alto raggiungibile dai genitori.
Rondini e rondoni, se a terra, vanno sempre presi.
Attenzione agli uccelli dal becco lungo. Hanno movimenti fulminei e sono pericolosi per il viso.
Per
tutti, nel frattempo acqua e:
agli uccelli in genere vanno bene carne, formaggio, larve o vermetti
al coniglio solo fieno o erba secca
al criceto semi di girasole
al furetto crocchette per gatti di carne o pesce
la tartaruga mangia insalata, mele o, se di acqua, carne o pesce
il riccio mangia crocchette o scatolette per gatti e omogeneizzati
il pipistrello mangia volentieri omogeneizzati
agli uccelli in genere vanno bene carne, formaggio, larve o vermetti
al coniglio solo fieno o erba secca
al criceto semi di girasole
al furetto crocchette per gatti di carne o pesce
la tartaruga mangia insalata, mele o, se di acqua, carne o pesce
il riccio mangia crocchette o scatolette per gatti e omogeneizzati
il pipistrello mangia volentieri omogeneizzati
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ALCUNI
CONSIGLI:
ANIMALI
DOMESTICI FERITI
Il cane o gatto ferito deve essere avvicinato con molta cautela e calma, cercando di tranquillizzarlo con movimenti dolci e un tono di voce rassicurante. Chiamate il Servizio Veterinario dell'ASP di competenza territoriale, che è tenuto a intervenire anche di notte o nei giorni festivi. Per avere il relativo numero potete chiamare un qualunque organo di polizia presente sul territorio, la polizia municipale, la questura, i carabinieri. Per sicurezza, chiedete e segnatevi sempre il nominativo dell'impiegato che ha risposto alla segnalazione, e l'ora esatta della vostra telefonata. Aiutarvi è per loro un obbligo, ma nel caso non riusciate ad attivare i soccorsi, potrete rivolgervi a un veterinario privato. Se avrete conservato prova della vostra richiesta, potrete poi richiedere IL RIMBORSO delle spese al Comune che si è mostrato inadempiente.
Se trovate cani o gatti bloccati ad esempio sopra un tetto o un albero, caduti in un burrone o in un corso d'acqua o comunque in evidente difficoltà, dovete chiamare i Vigili del Fuoco (numero 115) e la cosa vale anche per un animale selvatico. La fauna selvatica è infatti patrimonio dello Stato ed è tutelata dalla legge.
Il cane o gatto ferito deve essere avvicinato con molta cautela e calma, cercando di tranquillizzarlo con movimenti dolci e un tono di voce rassicurante. Chiamate il Servizio Veterinario dell'ASP di competenza territoriale, che è tenuto a intervenire anche di notte o nei giorni festivi. Per avere il relativo numero potete chiamare un qualunque organo di polizia presente sul territorio, la polizia municipale, la questura, i carabinieri. Per sicurezza, chiedete e segnatevi sempre il nominativo dell'impiegato che ha risposto alla segnalazione, e l'ora esatta della vostra telefonata. Aiutarvi è per loro un obbligo, ma nel caso non riusciate ad attivare i soccorsi, potrete rivolgervi a un veterinario privato. Se avrete conservato prova della vostra richiesta, potrete poi richiedere IL RIMBORSO delle spese al Comune che si è mostrato inadempiente.
Se trovate cani o gatti bloccati ad esempio sopra un tetto o un albero, caduti in un burrone o in un corso d'acqua o comunque in evidente difficoltà, dovete chiamare i Vigili del Fuoco (numero 115) e la cosa vale anche per un animale selvatico. La fauna selvatica è infatti patrimonio dello Stato ed è tutelata dalla legge.
Potrebbe
capitarvi di trovare tartarughe o piccoli mammiferi vittime di
incidenti o bracconaggio. In questi casi, potete chiamare il Corpo
Forestale dello Stato, servizio d'emergenza ambientale (numero 1515),
che contatterà il Comando Provinciale più vicino perché
trasferisca l'animale in un centro di recupero per fauna selvatica.
Dato che ci siete, tenete presente che il 1515 è numero utile anche
in caso di incendi, taglio illegale di piante, abusivismo edilizio in
aree protette, bracconaggio, pesca illegale, sversamenti di sostanze
tossiche, illecito smaltimento dei rifiuti, ma anche persone
disperse, frane, valanghe e alluvioni.
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ANIMALI
ABBANDONATI O MALTRATTATI
Come noto, anche abbandonare gli animali è un reato da Codice penale. Se siete testimoni di un caso di abbandono dovete immediatamente chiamare la polizia (112 o 113) raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili sulla persona o vettura. Stessa cosa se invece siete testimoni di atti di violenza e maltrattamento di animali. Pretendete sempre copia e numero di protocollo della vostra denuncia/querela e chiedete (come previsto dagli artt. 406 e 408 C.p.p.), di essere avvisati in caso di prosecuzione delle indagini piuttosto che in caso di archiviazione. Utile tenere presente che sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso giornali e tv locali può essere un ottimo modo per accelerare le pratiche.
Come noto, anche abbandonare gli animali è un reato da Codice penale. Se siete testimoni di un caso di abbandono dovete immediatamente chiamare la polizia (112 o 113) raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili sulla persona o vettura. Stessa cosa se invece siete testimoni di atti di violenza e maltrattamento di animali. Pretendete sempre copia e numero di protocollo della vostra denuncia/querela e chiedete (come previsto dagli artt. 406 e 408 C.p.p.), di essere avvisati in caso di prosecuzione delle indagini piuttosto che in caso di archiviazione. Utile tenere presente che sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso giornali e tv locali può essere un ottimo modo per accelerare le pratiche.
Se
invece vi imbattete in un cane vagante, verosimilmente abbandonato,
avvicinatevi con prudenza e tranquillità. Ricordatevi che sebbene
possa apparire “domestico” è pur sempre un animale che
probabilmente non sta attraversando un bel periodo, e quindi potrebbe
essere stressato e aggressivo. Controllate se ha il collare con la
medaglietta o un tatuaggio: potrebbe essersi perso e magari il suo
padrone sta solo aspettando una chiamata. Se non notate segni di
riconoscimento però dovete denunciare il ritrovamento,ai vigili,
alle forze dell ordine o al servizio veterinario dell'Azienda
Sanitaria provinciale.
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L'
ABBANDONO DI ANIMALI E' UN CRIMINE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205454446181790&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3&permPage=1
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I SUGGERIMENTI DELL AVVOCATO:
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I SUGGERIMENTI DELL AVVOCATO:
Come
comportarsi in caso di rinvenimento di cane abbandonato, maltrattato,
ferito/incidentato
Non
è assolutamente vero che chi soccorre un animale ne diventa
automaticamente affidatario o proprietario, nè è tenuto a pagare di
tasca sua interventi veterinari.
Certo la prassi a cui siamo abituati è un tantino diversa...
Certo la prassi a cui siamo abituati è un tantino diversa...
L'iter
da seguire è questo, anche in virtù del nuovo codice della strada
in caso di sinistri:
1)
fermarsi
2)
chiamare immediatamente polizia locale, asl, comune e tutti i numeri
delle forze dell'ordine (perchè sono tutti competenti). Se fanno
storie per intervenire minacciare che denunceremo per "OMISSIONE
D'ATTI D'UFFICIO".
3)
far intervenire veterinari di turno all'ASP.
4)
se nessuno interviene... recarsi da un veterinario privato e far
fatturare il tutto. Presentare fattura al Comune e/o alla ASP
(dipende dalle Regioni) e chiederne l'immediato rimborso con lettera
di accompagnamento nella quale si descrivono gli eventi e l'assenza
di intervento. Inviare la missiva anche alla Procura della Repubblica
per conoscenza al fine di far emergere omissioni d'atti d'ufficio.
Chi
trova un animale ferito è semplicemente il detentore momentaneo. A
meno che non manifesti la volontà di divenirme possessore e
proprietario.
Il responsabile dei cani vaganti sul territorio è la pubblica amministrazione. Questo vale sia per danni cagionati da loro che cagionati a loro.
Per le spese sui randagi è il Comune che deve intervenire. Se chiamiamo e non intervengono siamo noi a sostenere una spesa e loro si arricchiscono.
L'azione civile processuale si chiama ingiustificato arricchimento.
Il responsabile dei cani vaganti sul territorio è la pubblica amministrazione. Questo vale sia per danni cagionati da loro che cagionati a loro.
Per le spese sui randagi è il Comune che deve intervenire. Se chiamiamo e non intervengono siamo noi a sostenere una spesa e loro si arricchiscono.
L'azione civile processuale si chiama ingiustificato arricchimento.
Avv.
Maria Morena Suarìa
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COSA FARE SE SI ASSISTE A MALTRATTAMENTI DI ANIMALI https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217848101609091&set=a.170815846312317.41224.144796942247541&type=3
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