TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
REGOLAMENTO
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Principi e finalità
Art. 3 – Competenze del Sindaco
Art. 4 – Tutela degli animali
TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 – Ambito di applicazione
Art. 6 – Inclusioni
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 – Detenzione di animali
Art. 8 - Maltrattamento di animali
Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona
Art. 10 – Abbandono di animali
Art. 11 – Avvelenamento di animali
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere
antiattraversamento, cartellonistica
Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la
pubblica via o con altra proprietà privata
Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni
Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura
Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma
temporanea sul territorio cittadino
Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali
Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
Titolo IV - CANI
Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani
Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali
Art. 22 - Divieto di detenzione a catena
Art. 23 - Dimensioni dei recinti
Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 26 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici
Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
Art. 28- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi
Art. 30 - Cantieri
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Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia
Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti
aggressivi da parte di cani
Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di
commercio
Art. 34 - Documenti da portare al seguito
TITOLO V - GATTI
Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo
Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline
Art. 37- Compiti dell’Azienda Sanitaria
Art. 38– Sterilizzazione
Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà
Art. 40- Colonie feline e gatti liberi
Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
Art. 43- Alimentazione dei gatti
Art. 44- Cantieri
Art. 45- Custodia gatti randagi
TITOLO VI – VOLATILI
Art. 46- Detenzione di volatili
Art. 47 -Dimensioni delle gabbie
Art. 48- Della popolazione di colombi
TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI
Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche
Art. 50- Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA
Art. 51- Fauna selvatica
Art. 52 - Fauna esotica
TITOLO VIII BIS – EQUIDI
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 – Sanzioni
Art. 54– Definizione delle sanzioni
Art. 55- Vigilanza
Art. 56- Incompatibilità ed abrogazione di norme
Art. 57- Norme transitorie
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il Comune di Bari attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela
degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi
nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale
elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
Art. 2 – Principi e finalità
1. Il Comune di Bari, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali,
proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del
1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le
proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed
alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli
ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione
della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la
conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana
convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Bari, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana,
riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività
connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo
sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di
socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Bari, in base all’art. 3 punto 22 del proprio Statuto, opera affinché sia
promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto
all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli
stessi.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le
proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche,
iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad
incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno
del randagismo.
7. Il Comune di Bari, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle
di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il
mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative
volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle
fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche
iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere
con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private
convenzionate con il Comune stesso.
8. Il Comune di Bari incoraggia, nel suo territorio, la Pet Terapy e ogni altra attività
di cura, riabilitazione ed assistenza con l’impiego degli animali.
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Art. 3 –Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela
delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la
tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo
stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie
animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo
stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi
e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni
previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti
applicativi.
Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali e Consulta Comunale del volontariato
animalista
1. Il Comune di Bari si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli
animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di
maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le
forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative
per la sopravvivenza delle specie animali.
2. L’amministrazione comunale, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le
altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività
conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente
Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale,
anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di
cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in stretta
collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri
programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale
del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari,
con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e
Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.
4. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della
consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle
associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la
divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Bari nel settore della tutela ed assistenza agli
animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa ecc.) una utenza telefonica di
riferimento ed un indirizzo telematico. Presso l'Ufficio sarà possibile ritirare copia delle
Leggi che tutelano gli animali.
5. Il Comune fa si che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli
habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta
convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che
interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
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6. Il Comune di Bari, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle
tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il
benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 40, terzo
comma dello Statuto della Città di Bari, una Consulta Comunale del volontariato animalista,
e approva apposito regolamento.
TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 – Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o
dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7,8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di
animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque
considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
· la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente
regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L.
14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi
modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
· la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale,
nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte
salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della
normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello
Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11
febbraio 1992 n° 157.
Art. 6 – Inclusioni
Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.
189 del 2004:
a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;
b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche
disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e
della pesca;
d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia
autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 – Detenzione di animali
1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le
norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed
alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre
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fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda
necessario.
3. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che
abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la
cucciolata;
- informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il
contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle
proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
Art. 8 - Maltrattamento di animali
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti
degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità,
eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa
od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo
necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche
temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel
caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale,
sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui
tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie,
dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in
luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la
salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve
specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole
esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere
accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il
controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari
contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna
di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare; è parimenti
vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali,
percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o
poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della
specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa
vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i
combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in
occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita
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o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali
vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo
pubblicitario.
11. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante e/o occasionale di qualsiasi
animale.
12. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì
vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei
bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
14. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro,
anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi
di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in
strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie,
trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli
animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o
lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e
la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e
nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
15. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi
compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del
successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
16. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi
di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle
biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non
sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della
pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
17. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della
normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con
l'inserimento del microchip.
18. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti
e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
19. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
20. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione
contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti
contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in
materia.
21. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Bari tranne
che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio
Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
22. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Bari, la vendita e l'uso dei collari
elettrici.
23. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il
territorio comunale.
Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le
specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che
disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro
progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti
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che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la
sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in
tutte le loro forme e tipologie.
Art. 10 – Abbandono di animali
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico,
sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali
pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in
luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di
persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 11 – Avvelenamento di animali
1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi
forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o
materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (VDS L.R. 27 del 4.12.2003).
Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e
deblatizzazione, che devono essere eseguite però con sistemi ecocompatibili come ad
esempio ultrasuoni e simili.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono
segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui
vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli
avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate
a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle
altre attività ad essa collegate.
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere
antiattraversamento, cartellonistica
1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali
da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei
rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare
l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di
volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
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Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica
via o con altra proprietà privata
1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre
proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che
l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od
arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni
1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in
osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di
nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti
condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel
caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche
adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti
igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti
della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la
possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a
terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su
autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o
danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
- aerazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di
freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico
dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura
1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita
diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di
vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro
adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente
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Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre
normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il
profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati,
dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre
puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla
dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari
custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle
strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve
comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di
assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze
della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che
vanno sostituiti da carne riscaldata.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante
la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la
giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad
assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e
degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito
registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello
predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente
normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto
registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli
acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere
accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale
certificato avrà validità pari a 10gg.
10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli,
dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata
l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa
dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.
All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano
sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento..
12. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitrici all'interno del negozio.
13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
14. È vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di
maiale, di agnelli ecc.).
15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o
simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili)
pesci agonizzanti. I pesci, sia esposti sui banconi, sia all'interno dell'esercizio commerciale
devono essere morti.
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16. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a
muoversi (chele legate) in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente
rispetto alla capienza dell'acquario ecc.)
Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma
temporanea sul territorio cittadino
1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.
2. L'allestimento di bancarelle. mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è
soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica
Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed
al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della
manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della
attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie
e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa
planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale
dell'attività.
3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla
Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per
l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto
dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo
comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte
a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione
alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.
Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali
1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la
pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali saranno
sottoposti a confisca.
Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che
adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e
ambientaliste nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non
esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in
sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
12
Titolo IV - CANI
Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani
1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità
alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero
del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e
la registrazione della popolazione canina.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare
l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario
o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane
ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale,
secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente
effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di
iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di
proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a
provvedere alla registrazione all'anagrafe canina. entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della citata ordinanza ministeriale.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla
legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe
canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento
della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso
di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve
informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
8. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio
veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e
nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato
e' il detentore dell'animale.
9. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 8.
10. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip
ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
11. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato
unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo sempre la citata ordinanza del 6 agosto 2008.
12. Coloro che già producono o commercializzano microchip devono provvedere alla
registrazione di cui al comma 11.
13. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i
distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi
elettronici.
14. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui al comma 3, lettera b) e
alla facoltà di medicina veterinaria che ha un ambulatorio aperto al pubblico.
13
15. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip
venduti.
16. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e i soggetti di cui al comma 3 possono utilizzare microchip già in loro possesso,
fino a completo smaltimento delle scorte.
17. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
18. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.
Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali
1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli
traumatizzati e sofferenti.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale
obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da
quella minima richiesta dal successivo art. 23.
Art. 22 - Divieto di detenzione a catena
1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e
secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero
movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed
il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata
con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la
cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere
inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del
benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
Art. 23 - Dimensioni dei recinti
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati
15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in
fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri
quadrati 6.
Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le
aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E’ fatto obbligo di utilizzare
il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
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Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere
individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature;
2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza
guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza
determinare danni alle piante o alle strutture presenti;
3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio
sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
4. l’Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato “ Cimitero
degli animali” dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.
Art. 26 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici
1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero
accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal
detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti
scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della
struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani
di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non
creino disturbo o danno alcuno.
Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di
raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da
mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori
per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico
(via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono
essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o
rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti,
diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
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Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi.
Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile
Sanitario, Canile Comunale e/o Rifugi) e, restituiti al proprietario o possessore dietro
pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve
avvisare prontamente la ASL o la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal
proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati
liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di
Bari segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di
competenza.
4. La città di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani
collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in
un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che
provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali
danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in
affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni,
durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul
benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare
l'adozione definitiva.
6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune
e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N°
12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che
abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle
condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con
particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti
ulteriori accertamenti.
8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto
preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture
dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di
attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla
sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci,
degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.
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Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi
1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 alla costruzione di un Canile Sanitario (art.8) dove
accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.
2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune. L'assistenza sanitaria deve essere
garantita dalla ASL.
3. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 (art.9) alla costruzione dei Rifugi che possono essere
gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di
sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile
Sanitario.
4. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli
animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, inseriti nei diversi
quartieri, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.
Art. 30 – Cantieri
1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,
di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla
presenza di cani debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in
fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai
lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine
l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e
per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà
essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi; dovrà altresì essere
consentita alle/ai canare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica
Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare
gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,
dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente
adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela delle/dei canare/i o dati in
adozione.
Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia
1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da
sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di
avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le
modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
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Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi
da parte di cani
1. La Città di Bari promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una
Commissione Tecnico Scientifica permanente, composta da un esperto animalista, un
veterinario comportamentalista libero professionista, un veterinario della ASL, con il
compito di elaborare a titolo gratuito interventi e studi volti a prevenire comportamenti
aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.
2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1., provvede in particolare
a quanto di seguito indicato:
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psicofisico
del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano
comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga
obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di
relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a
categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico
Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire
le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.
Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di
commercio
1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di
cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare
certificazione di provenienza degli animali e una copia conforme del registro di carico e
scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario
dell'A.S.L. , ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il
predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati
riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non
identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già
menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli
animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.
Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo
rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il
cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i
termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero
del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.
All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la
normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
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Art. 34 - Documenti da portare al seguito
1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o
fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe
canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli
ispettori dell'A.S.L. , alle guardie zoofile ( vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti
appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto
tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine
massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei
cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.
TITOLO V - GATTI
Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo
1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in
libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline
1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al
Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di
maltrattamento e/o uccisione il Comune di Bari procederà a sporgere denuncia ai sensi delle
norme vigenti.
2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95.
Art. 37 - Compiti dell’Azienda Sanitaria
1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa
vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all’interno della
colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia
dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato
animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato
dall’Amministrazione Comunale.
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Art. 38 – Sterilizzazione
1. Il Comune di Bari concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive
e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere
effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni
animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica
Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i
gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà
1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza
possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità
di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in
trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza
e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che
siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è
consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Bari che, nel caso di episodi di
maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili
secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale
censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che
delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di
gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e
cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la
presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei
felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o
danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte,
dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli
animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con
l'indicazione della normativa a loro tutela.
Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente
articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono
censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. , le
associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
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2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che
private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi
stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Bari
ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle
Pubbliche Amministrazioni.
Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
1. Il Comune di Bari, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente
sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e
gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei
felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi
all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino
verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in
contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela
Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L.
per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a
qualsiasi area di proprietà pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale. L'accesso
ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio
dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività
della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
Art. 43 - Alimentazione dei gatti
1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle
mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre
forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato
relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la
dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
Art. 44– Cantieri
1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,
di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla
presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima
dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato
dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti
animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui
collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà
essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli
interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona
incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di
continuare ad alimentare gli animali.
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3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,
dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente
adiacenti a quello originario di provenienza.
Art. 45 - Custodia gatti randagi
1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto
preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti
presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per
la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Bari predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri
spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.
TITOLO VI – VOLATILI
Art. 46- Detenzione di volatili
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in
coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni
climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia
dovranno essere sempre riforniti.
Art. 47 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie
che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque
volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito
del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
Art. 48 - Della popolazione di colombi
1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o
stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida
proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della
città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla
nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni,
reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).Ogni intervento dovrà rispettare le regole di
benessere degli animali.
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2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie
idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e
ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a
rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e
di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree
giochi bimbi.
TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI
Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in
coppia.
Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma
delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza
inferiore a 30 litri d’acqua.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi
alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA
Art. 51- Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della
comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale
presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le
specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che
disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od
abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e
qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con
acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi
titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive
modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
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7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni
caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non
rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli
edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli
uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o
la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne
comunicazione entro 48 ore all'Ufficio Tutela Animali che disporrà i provvedimenti del
caso.
Art. 52- Fauna esotica
1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della
fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare
domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco – Ufficio Tutela Animali, per il
tramite del Servizio veterinario della A.S.L. La domanda deve essere corredata dalle
certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la
legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata
esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
3. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo
deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la
detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
4. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all’Ufficio tutela Animali, entro otto giorni, la
morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1
sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio
internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del
Comune in cui l'attività' si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al
Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento
ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione
dell'attività' dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a
dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.
874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il
commercio di animali esotici in via d’estinzione sono disciplinati dalle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di
estinzione.
7. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del
numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel
rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative
vigenti.
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8. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o
l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa
vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
TITOLO VIII BIS – EQUIDI
1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in
ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:
BOX POSTA
Equidi da corsa 3 m. x 3.5 m.
Equidi selezionati
da riproduzione
Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m.
Fattrice + redo 4 m. x 4 m.
Equidi da sella, da
turismo, da macello a
fine carriera
Taglia grande
(equidi “pesanti” o da
traino)
3 m. x 3.5 m. 2.20 m. x 3.5 m.
Taglia media (equidi da
attacco, da sella, da
concorsi e gare ippiche)
2.5 x 3 m. 1.8 m. x 3 m.
Taglia piccola
(equidi di altezza al
garrese inferiore a 1,45 m.
– pony)
2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m.
2. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media ( 2.50 m. per i cavalli
di taglia piccola);
3. E’ fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 – Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste
dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione
di quanto previsto al successivo articolo 54.
Art. 54- Definizione delle sanzioni
1. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro a un massimo di 1000 Euro per la
violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:
articolo 8; articolo 18; articolo22; articolo 24 commi 2 e 3; articolo 27; articolo 31 comma 2;
articolo 34 comma 1; articolo 39 comma 1; articolo 40 comma 1; articolo 51commi 3,4 e 7;
articolo 52.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 150 Euro ad un massimo di 1000 Euro per la
violazione dei seguenti articoli:
articolo 16; articolo 17 commi 1 e 2; articolo 19; articolo 33; articolo 34 comma 3; articolo
44 comma 1; articolo 53 comma 4.
3. Si applicano inoltre a favore della regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla Legge
Regionale n.12/95 articolo17 commi 1,2,3,4 e 5.
Art. 55- Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina,
ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie -
previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.
Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare
anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.
Art. 56 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le
norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti,
provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.
Art. 57 - Norme transitorie
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio della Città.
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