LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmentelo stesso luogo pubblico o privato.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza
La Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 – Tutela e controllo degli animali da affezione, all’art. 12. Randagismo felino, stabilisce:
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e’ segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita’ dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a) l’affidamento della coloniadegli animali in affidamento od in altra sede piu’ idonea.
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
Infine il D.P.G.R. n. 4359, 11 novembre 1993 – Regolamento recante criteri per l`attuazione della legge regionale 34 del 1993, all’art. 9 Interventi di controllo sulla popolazione felina comma 2 stabilisce:
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
Infine, ricordiamo che il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
La tutela del benessere animale a Torino
Il comune di Torino nel 2006 ha approvato il REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA\’ ed ha istituito l’Ufficio Tutela Animali a cui ci si può rivolgere per ufficializzare l’esistenza di una colonia felina ed accedere al relativo programma di tutela.
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