EROGAZIONI LIBERALI:
le agevolazioni fiscali
aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007
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1. PREMESSA
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano
erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia
sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre
gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto
l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in
diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto,
quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio
pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che
permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.
Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 per
mille).
Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari
enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche “terzo settore”, definizione
derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che
rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante
realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell’ultimo
decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.
Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo
settore, consapevole dell’importante funzione che esso svolge.
Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine
di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di
risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.
Come e quando far valere le erogazioni liberali
Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile
è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni
liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per
esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la dichiarazione
dei redditi relativa al 2007 da presentare l’anno successivo.
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È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione
comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa
alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti
uffici dell’Agenzia delle Entrate.
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2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS
LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli
enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre
dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura
erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al
minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite
banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante
il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta
con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:
• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere
forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e
rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria,
di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.
Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie
voci di bilancio.
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione
fiscale per il donante.
Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese
anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività
di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007 (vedi capitoli 3, 5 e 8).
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati,
si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente
alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati
in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario
ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre
norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente
effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo
consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della
deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un
importo massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali
in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti
all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite
da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però
devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari
in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà
valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.
In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota
massima raggiunta dal contribuente.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le
imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera),
a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre
dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa
dichiarato.
Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione
a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati
con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale,
ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni
in favore delle ONLUS:
• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici
che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause
che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
- si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico,
vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre,
peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità
indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).
Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria
devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).
EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
IMPRESA CEDENTE ONLUS
ha l’obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni
(la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore)
deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti
gratuitamente in ciascun mese
deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la
cessione
dichiarazione da rilasciare all’impresa donante;
in essa occorre attestare l’impegno ad utilizzare
direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità
istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo
diretto
Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio
è diretta l’attività dell’impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.
COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti,
assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una
ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione
dei redditi.
In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito” i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con
questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONLUS
Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società
commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle
organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.
Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS
devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei
seguenti settori di attività:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’abituale attività di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. “ONLUS di diritto” e cioè gli organismi di
volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal
Ministero degli Affari Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella “sezione
a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi
registri prefettizi) nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a
mutualità prevalente direttamente dalla legge.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività sopra elencate, gli
enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni
di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione
presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio fiscale dell’organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione
sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
Questo controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate consente così l’iscrizione all’anagrafe
unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste
dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
3. LE LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
E ALLA RICERCA
DONAZIONI ALLE UNIVERSITÀ ED AGLI ENTI DI RICERCA
Le persone fisiche possono portare in deduzione dal reddito dichiarato le erogazioni liberali in denaro,
senza limiti di importo, a favore di:
- università e fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000
n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro);
- enti parco regionali e nazionali.
Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari.
Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate
per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonchè di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.
Dal reddito d’impresa sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale individuata dalla vigente disciplina statale e regionale nonché gestita
dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, individuate periodicamente con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, destinate a sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti.
Attenzione: tutti gli atti riguardanti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei soggetti sopra elencati, sono esenti da tasse e da
imposte indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Inoltre, è ridotto del 90%, l’onorario spettante al notaio sui
citati atti di donazione.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Resta ferma la possibilità per le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali,
enti commerciali, eccetera) di dedurre nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato:
1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità
di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (comprese eventuali
erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG, vedi capitolo 4);
2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica.
Così pure sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanità, autorizzate con apposito decreto dal Ministro della Salute che determina anche l’ammontare
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui,
vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito
registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (vedi capitoli 2, 5 e 8).
Detta agevolazione è stata resa operativa con l’individuazione dei “beneficiari” dell’erogazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 .
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo
di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante
il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una
ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni
fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle
ONLUS (capitolo 2).
La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un’ulteriore agevolazione. Infatti, la legge n. 156 del
2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, ha esteso alle fondazioni e associazioni
dedite alla ricerca scientifica le agevolazioni fiscali previste dal decreto sulla competitività.
Pertanto, alle persone fisiche e agli enti soggetti all'IRES è riconosciuta la possibilità di dedurre
dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura
erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione
liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore fino a concorrenza delle somme destinate
allo scopo. Il Ministero della Salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica all’Agenzia
delle Entrate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco dei soggetti erogatori
e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili che hanno effettuato.
EROGAZIONI ALL’ENTE “OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA”
Sono detraibili dall’imposta sul reddito, per un importo non superiore al 30% dell’imposta lorda
dovuta sia dalle persone fisiche che dagli enti, le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali
Galliera di Genova”, finalizzate all’attività del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo. La
legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha infatti previsto che il registro nazionale italiano dei donatori di
midollo osseo sia gestito dal citato ente ospedaliero, come unica struttura di interesse nazionale,
costituita dall’insieme dei registri regionali.
La struttura è internazionalmente nota come Italian Bone Marrow Donor Registry (I.B.M.D.R.).
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI
A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari
ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato
una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le
predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
4. LE LIBERALITÀ A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI
NON GOVERNATIVE (ONG)
LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONG
A partire dal 2005, poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria
delle ONLUS di diritto, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti
commerciali e non commerciali, possono beneficiare delle più ampie agevolazioni introdotte sulle
liberalità a favore delle ONLUS (per informazioni più dettagliate vedi capitolo 2).
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, infatti, sia le persone fisiche che gli enti soggetti
all’IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, nel limite
del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni
liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate a favore delle ONG.
Questa deduzione non può cumularsi con le altre agevolazioni fiscali illustrate di seguito.
LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONG
Le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) a favore delle Organizzazioni Non
Governative (ONG) sono deducibili dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del
reddito complessivo dichiarato.
I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o
bancario o le quietanze delle liberalità.
In alternativa alla deducibilità dal reddito, poiché le ONG sono comprese nella categoria delle
ONLUS di diritto, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per
un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro. Tuttavia, in questo stesso limite rientrano,
anche, sia le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse, che le erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in
altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
Attenzione: nel suddetto limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro vanno comprese
anche eventuali erogazioni liberali alle altre Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale,
alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari
in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali,
eccetera) hanno la possibilità di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato le erogazioni liberali
effettuate a favore delle ONG ma nello stesso limite vanno comprese le eventuali erogazioni liberali
fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,
educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (vedi capitolo 3).
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONG
Le Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute a
seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Affari Esteri che ne gestisce anche l’elenco (tra
le più note ricordiamo Medici senza frontiere, Caritas Italiana, Emergency, WWF Italia).
In appendice, riportiamo l’elenco completo delle ONG idonee. Per avere altre informazioni sulle Organizzazioni
(sede, recapiti, eventuali siti internet) si rinvia al sito della Cooperazione italiana allo sviluppo (all’indirizzo:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp).
La disciplina relativa alla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo è contenuta nella
legge 26 febbraio 1987 n. 49. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può
essere dato per uno o più settori di intervento, a condizione che le stesse:
- risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea
o di altro Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali,
compresi i proventi derivanti da attività accessorie;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo
agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- diano garanzie adeguate in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle
strutture e del personale qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai paesi
in via di sviluppo;
- presentino dei bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi
in corso.
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
5. LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali,
possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di
organizzazione territoriale e circoli affiliati.
La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a
70.000 euro (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Per fruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite
banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, è invece previsto che siano considerate in base
al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore,
in aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita da listini,
tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario dell’erogazione una ricevuta in
cui siano indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.
Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell’erogazione:
• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione;
• rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento attestante la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere
forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto
gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta
fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità
delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre, è consigliabile che l’ente predisponga una relazione
sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.
Nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi espongono indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la san-
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, vanno comprese anche
eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (vedi capitoli 2, 3 e 8).
zione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla
sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
Non si applica la sanzione maggiorata del 200% in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali
dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario
ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori
imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da
altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il
contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite
massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio
della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura
del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera),
invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono
dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di
impresa dichiarato.
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE APS
Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano
il crescente interesse del legislatore per il settore non profit. La legge n. 383 del 2000 contiene
infatti principi e norme volte a valorizzare l’associazionismo sociale favorendo la formazione di
nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati
tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fini
di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun
caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di pro-
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
mozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma
volontaria, libera e gratuita.
In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni
che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione
sociale.
L’elenco delle Associazioni di Promozione Sociale è consultabile sul sito internet del Ministero della Solidarietà Sociale al seguente
indirizzo:
http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
7. LE LIBERALITÀ AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO
LE EROGAZIONI DELLE PERSONE FISICHE
Sono previste agevolazioni fiscali, consistenti in una detrazione dall’Irpef, a favore delle persone fisiche
che effettuano erogazioni liberali per le attività di seguito indicate.
ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE
Le persone fisiche possono portare in detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali
per attività culturali ed artistiche.
In particolare, possono fruire di tale beneficio le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio,
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano
attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione
o il restauro delle cose individuate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.
Il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale devono stipulare una convenzione
– nel caso in cui uno dei soggetti sia un’amministrazione, un ente o un’istituzione pubblica – o
un accordo scritto, corredati dal relativo progetto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i
beni e le attività culturali con le circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.
Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le
ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CHE OPERANO NELLO SPETTACOLO
Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche,
per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori
dello spettacolo.
LE EROGAZIONI DELLE IMPRESE
Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali,
eccetera) possono usufruire di vantaggi fiscali per le liberalità a favore del settore culturale e dello
spettacolo. In particolare, si possono distinguere tre diversi tipi di erogazioni che consentono tutte
la deducibilità dal reddito di impresa.
LE EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE
Possono fruire di tale beneficio le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.
Per tali erogazioni, il soggetto erogatore dovrà presentare alle Soprintendenze di settore competenti
apposita istanza, corredata da un dettagliato progetto dell’iniziativa culturale che si intende sostenere
finanziariamente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali
con la circolare n. 38 del 19 febbraio 2007. Le attività e le iniziative in argomento devono essere preventivamente
autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
LE EROGAZIONI LIBERALI PER I SETTORI DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
Possono essere dedotte dal reddito d’impresa, per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate, le
somme in denaro che le imprese destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione dei programmi culturali.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate:
- esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002;
- mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad
esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente
destinatario dei versamenti e con l’indicazione, nella causale, del preciso riferimento all’art. 100,
comma 2, lettera m) del TUIR, oppure all’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
Le imprese che effettuano queste erogazioni liberali devono comunicarle entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica,
all'Agenzia delle Entrate riportando le seguenti indicazioni:
- l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.
È previsto che le erogazioni affluiscano allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla
data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori
dello spettacolo).
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Chi può beneficiare delle liberalità
Possono beneficiare di queste erogazioni liberali:
- lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
- gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni
precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili
finanziari o che, pur non avendoli ricevuti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli,
anche se nel primo anno di imposta in cui avviene l’erogazione;
- i soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti
all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di
legge statale o regionale;
- le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica
di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o
raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di
cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico
per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della
cultura e dell’arte, così come definite dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 .
LE EROGAZIONI A FAVORE DI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO
Sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, le erogazioni
in denaro effettuate dalle imprese a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
È previsto che le erogazioni affluiscano allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla
data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori
dello spettacolo).
8. LE ALTRE LIBERALITÀ
EROGAZIONI A TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, PAESAGGISTICO
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali,
possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni
liberali effettuate a partire dal 15 maggio 2005 a favore di fondazioni e associazioni regolarmente
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico.
Il limite dell’erogazione deducibile (in denaro o in natura) è del 10% del reddito dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile
fino al minore dei due limiti).
Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono
operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 10, 11 e 134 del
decreto legislativo n. 42 del 2004.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite
banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante
il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una
ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni
fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS
(capitolo 2).
EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di
1.500 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta ovvero con carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria.
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, vanno comprese anche
eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni
e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate
con D.P.C.M. (vedi capitoli 2, 3 e 5).
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI
Le persone fisiche che vogliono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici possono
detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro versate a detti soggetti per
importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, a condizione che:
- l’erogazione sia effettuata mediante versamento postale o bancario;
- beneficiari della donazione siano partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è
effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al
Senato della Repubblica.
Per le imprese
La stessa detrazione d’imposta (19%), sempre nei limiti di importo sopra indicati, spetta inoltre, se
residenti nel territorio dello Stato:
- alle società per azioni e in accomandita per azioni;
- alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali.
L’agevolazione non spetta:
- ai singoli soci, per le erogazioni effettuate dalle società semplici;
- agli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri;
- alle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano
controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
EROGAZIONI ALLE FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo
dichiarato, i contributi in denaro versati dalle persone fisiche a favore degli enti di prioritario
interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni
di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996.
Tale limite è elevato al 30% nel caso in cui le somme siano versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della
delibera di trasformazione in fondazione;
La somma versata per l’acquisto della tessera del partito non rientra tra le erogazioni liberali detraibili
Attenzione: con la finalità di promuovere lo sport tra i bambini e i giovani tra i 5 e i 18 anni, a partire dal 2007, è stata introdotta
anche una detrazione dall’Irpef del 19 per cento, calcolabile su un importo massimo di 210 euro, in riferimento alle spese sostenute
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica.
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di
pubblicazione del suddetto decreto.
In quest’ultimo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a
versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del
citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato
rispetto dell’impegno è previsto il recupero delle somme detratte.
EROGAZIONI LIBERALI ALLA SOCIETÀ DI CULTURA “LA BIENNALE DI VENEZIA”
Le erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” effettuate
dalle persone fisiche sono detraibili dall’Irpef dovuta nella misura del 19%.
Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari al 30% del reddito complessivo dichiarato.
CESSIONE DI PRODOTTI EDITORIALI E DOTAZIONI INFORMATICHE
Per i titolari di reddito di impresa (o di lavoro autonomo) non si considerano destinate a finalità
estranee all’esercizio dell’attività e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze
patrimoniali, le cessioni gratuite di dotazioni informatiche e di prodotti editoriali non più
commercializzati o non idonei alla commercializzazione a favore di:
- enti locali
- istituti di prevenzione e pena
- istituzioni scolastiche
- orfanotrofi
- enti religiosi.
Si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione quei beni che:
- non sono più in distribuzione
- presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non idonei all'immissione sul mercato
- per la loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente.
Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con
ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.
Quali sono i prodotti editoriali e le dotazioni interessati all’agevolazione
PRODOTTI EDITORIALI
Si tratta delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie
per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.
DOTAZIONI INFORMATICHE
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9. LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
Il disegno della legge finanziaria per il 2008 proroga ulteriormente la possibilità per i contribuenti
di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di
interesse sociale.
Così come previsto nel 2006, anche nel 2007 il contribuente ha effettuato la scelta di destinazione della
quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta
2006, apponendo la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD;
730/1; UNICO PF, ovvero, sulla scheda per la scelta dell’8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle
istruzioni dell’Unico PF riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione).
La scelta non è alternativa con quella dell’8 per mille e non determina maggiori imposte da pagare.
Oltre alla firma, il contribuente ha dovuto indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui destinare
direttamente la quota del 5 per mille.
In particolare sono state previste le seguenti possibilità di destinazione:
• sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all’art. 10 del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 460 del 1997;
• finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
• finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito la procedura per la predisposizione
degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva
assegnazione delle somme.
Il primo elenco relativo alle ONLUS, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle associazioni riconosciute
è stato curato dall’Agenzia delle Entrate.
Gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti della ricerca scientifica e dell’università e agli enti
della ricerca sanitaria, sono stati, invece, predisposti a cura del Ministero dell’università e della ricerca
e del Ministero della salute.
Attenzione: il decreto legge n.159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha ammesso
al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef, per il 2005 e il 2006, anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.
10. PER SAPERNE DI PIÙ
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge 8 novembre 1991, n. 381
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 1)
Legge 13 maggio 1999, n. 133
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 54)
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Legge 6 marzo 2001, n. 52
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, n. 329
Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 264
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002 - Ministero per i beni e le attività culturali
Decreto 18 luglio 2003, n. 266
Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326)
Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80
(decreto per la competitività)
Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156)
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007
Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 82 del 12 marzo 1998
Circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998
Circolare del Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999
Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 dell’8 marzo 2000
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 26 gennaio 2001
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 107 del 31 dicembre 2001
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 18 febbraio 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 1° agosto 2002
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 292 del 9 settembre 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 26 febbraio 2003
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 15 febbraio 2005
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 5 aprile 2005
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 16 maggio 2005
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 17 giugno 2005
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 19 agosto 2005
Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 22 dicembre 2005
Risoluzione n. 180 del 27 dicembre 2005
Circolare n. 20 del 13 giugno 2006, paragrafo 4
Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 38 del 19 febbraio 2007
Risoluzione n. 133 del 14 giugno 2007
Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007
Istruzioni per la compilazione del Modello 730
Istruzioni per la compilazione del Modello Unico
Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
APPENDICE
BENEFICIARIO TIPO DI
LIBERALITÀ
AGEVOLAZIONE
SPETTANTE
riferimenti normativi
Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali
PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura
ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale)
erogazioni in denaro
e in natura
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
b) solo le erogazioni in denaro, detrazione dall’IRPEF del 19%
dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro)
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
APS
(Associazioni di Promozione Sociale) erogazioni in denaro
in alternativa, una delle seguenti:
c) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
d) detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul
limite massimo di 2.065,83 euro)
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-quater)
ONG
(Organizzazioni Non Governative)
contributi, donazioni
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
b) detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul
limite massimo di 2.065,83 euro)
c) deducibilità nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
TUIR - art. 10, comma 1, lett. g)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON
ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO
erogazioni in denaro e in natura
(effettuate a partire dal 15
maggio 2005)
deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
CHE SVOLGONO O PROMUOVONO
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
erogazioni in denaro
e in natura
deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED
ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI
NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE,
RELIGIOSE O LAICHE
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo di 2.065,83 euro)
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO
SPETTACOLO
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo del 2% del reddito dichiarato)
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i)
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
BENEFICIARIO
TIPO DI
LIBERALITÀ
AGEVOLAZIONE
SPETTANTE
riferimenti normativi
E. O. “OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA” erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (nel limite del 30%
dell’imposta dovuta)
Legge n. 52 del 6 marzo 2001
SOCIETÀ DI CULTURA
“LA BIENNALE DI VENEZIA”
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (nel limite del 30%
dell’imposta dovuta)
Legge n. 28 del 18 febbraio 1999 - art. 1
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO contributi associativi
detrazione dall’IRPEF del 19% dei contributi versati (calcolata sul
limite massimo di 1.291 euro)
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
erogazioni in denaro (da 51,65
a 103.291,38 euro)
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione
TUIR - art. 15, comma 1-bis
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo di 1.500 euro)
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-ter)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI
CALAMITA’ PUBBLICA O ALTRI EVENTI
STRAORDINARI
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo di 2.065,83 euro)
Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27
FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE
MUSICALE
erogazioni in denaro
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato). In alcuni
casi la percentuale di detrazione è elevata al 30%.
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i)
Decreto Legislativo n. 367 del 29 giugno 1996 – art. 25
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO
ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E
DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE
VALORE CULTURALE/ARTISTICO
erogazioni in denaro e beni
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione in denaro o del
costo dei beni (se ceduti in base ad apposita convenzione)
TUIR - art. 15, comma 1, lett. h) e lett. h-bis)
ENTI DI RICERCA
(tra cui, università, fondazioni e istituzioni
universitarie pubbliche)
ENTI PARCO
erogazioni in denaro
deducibilità dall’imponibile IRPEF senza alcun limite
TUIR - art. 10, comma 1, lett. l-quater)
ISTITUTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO
erogazioni in denaro
Detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione
TUIR – art. 15, comma 1, lett. i-septies-bis
segue Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali
ISTITUZIONI RELIGIOSE erogazioni in denaro
deducibilità dall’imponibile IRPEF fino all’importo di 1.032,91 euro
TUIR - art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l)
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
BENEFICIARIO TIPO DI
LIBERALITÀ
AGEVOLAZIONE
SPETTANTE
riferimenti normativi
ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale)
erogazioni in denaro
e in natura
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro;
b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito
di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o
del 2% del reddito di impresa dichiarato
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)
cessione di prodotti alimentari
e di farmaci
costi deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite
le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze
D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2
cessione di altri beni prodotti e
scambiati dall’impresa
il costo sostenuto per la produzione e l’acquisto non deve essere
superiore a 1.032,91 euro.
Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla
formazione del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito
di impresa dichiarato)
D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2
spese per l’impiego di lavoratori
dipendenti utilizzati per
prestazioni di servizio erogate
alle ONLUS
deducibili dal reddito di impresa nel limite del cinque per mille del
costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei
redditi
TUIR - art. 100, comma 2, lett. i)
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED
ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI
NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE,
RELIGIOSE O LAICHE
erogazioni in denaro
deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima
di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato
TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITA’
DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO,
STORICO E PAESAGGISTICO
erogazioni in denaro e in natura
(se effettuate a partire dal
15 maggio 2005)
deducibilità del limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
APS
(Associazioni di Promozione Sociale)
erogazioni in denaro e
in natura
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
b) deducibili, ma solo le erogazioni in denaro, dal reddito di
impresa dichiarato nella misura massima di 1.549,37 euro o al
2% del reddito di impresa dichiarato
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 100, comma 2, lett. l)
segue Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali
IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura
BENEFICIARIO
TIPO DI
LIBERALITÀ
AGEVOLAZIONE
SPETTANTE
riferimenti normativi
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
erogazioni in denaro
(solo per le società e gli enti
indicati all’art. 73 del Tuir)
detrazione dall’IRES del 19% dell’erogazione
TUIR - art. 78
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO
ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E
DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE
VALORE CULTURALE/ARTISTICO
erogazioni in denaro
deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite
TUIR - art. 100, comma 2, lett. f)
ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE,
FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI
OPERANTI NELLO SPETTACOLO
erogazioni in denaro
deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima
del 2%
TUIR - art. 100, comma 2, lett. g)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI
CALAMITA’ PUBBLICA O ALTRI EVENTI
STRAORDINARI
erogazioni in denaro
deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite purché effettuate
per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti
Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 1
cessioni di beni le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze
Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 2
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
ORFANOTROFI, ENTI RELIGIOSI
cessione di prodotti editoriali e
dotazioni informatiche
deducibili dal reddito di impresa e non rilevano ai fini dell’IVA
(le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze)
Legge n. 342 del 21 novembre 2000 – art. 54
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DEI
BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO erogazioni in denaro
deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite
(le categorie che possono beneficiare dell’agevolazione sono
quelle individuate dal D.M. del 3 ottobre 2002)
TUIR - art. 100, comma 2, lett. m)
STATO, REGIONI, ENTI, ISTITUZIONI,
FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI
erogazioni in denaro per la realizzazione
di programmi di
ricerca scientifica
deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite
(i programmi di ricerca devono essere autorizzati con decreto del
Ministro della Salute)
TUIR - art. 100, comma 2, lett. o)
ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E
GRADO
erogazioni in denaro
Deducibili fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro
TUIR – art. 100, comma 2, lett. o-bis
ENTI DI RICERCA (tra cui Università,
fondazioni e associazioni riconosciute),
ENTI PARCO
contributi o liberalità
per il finanziamento della ricerca
deducibili dal reddito d’impresa, senza alcun limite
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 353
ORGANISMI DI GESTIONE
PARCHI E RISERVE
erogazioni liberali in denaro
per attività di conservazione,
valorizzazione, studio e ricerca
deducibili dal reddito d’impresa, senza alcun limite
TUIR - art. 100, comma 2, lett. n)
segue Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali
ONG
(Organizzazioni Non Governative) contributi, donazioni
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
b) deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima
del 2%
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 100, comma 2, lett. a)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO
O PROMUOVONO ATTIVITÀ
DI RICERCA SCIENTIFICA
erogazioni in denaro
e in natura
deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
fino all’importo massimo di 70.000 euro
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
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EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
S30A
La Guida alle Erogazioni libarali, agevolazioni fiscali è stata realizzata dall’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari
Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni Fiscali
Progetto grafico: stazione grafica A.E.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it
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