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giovedì 13 settembre 2018

Cos'è il Latte di Soia

Cos'è il Latte di Soia

Latte di soia è il nome comunemente attribuito a una bevanda alimentare a base di soia, ottenuta macinando o frullando in acqua i semi del legume lasciati macerare in acqua per qualche ora.

NOTA BENE: secondo la legislazione europea, il termine "latte" non può essere utilizzato per la commercializzazione di bevande vegetali.
Quindi per le bevande a base di soia - come per quelle a base di riso ecc. - il nome "latte" è improprio e vietato a fini commerciali.

Non solo per Vegetariani

Latte di soia
Alimento tipico dei Paesi orientali, il "latte di soia" sta prendendo sempre più piede anche in Italia, soprattutto tra le persone intolleranti al lattosio e tra i sostenitori delle diete strettamente vegetariane.
Lo zucchero tipico dei latti animali è infatti assente nel latte di soia, che come tale rappresenta una valida alternativa per chi non li digerisce

Proprietà Nutrizionali

Aldilà delle caratteristiche organolettiche, che possono risultare più o meno gradevoli in base alle preferenze individuali, il latte di soia presenta alcune proprietà nutrizionali degne di nota. L'assenza di colesterolo innanzitutto, che è invece presente in modeste quantità nel latte vaccino (11 mg su 100 grammi per quello intero, 7 per quello parzialmente scremato e 2 per quello scremato).
Oltre ad essere privo di colesterolo, il latte di soia presenta una frazione lipidica ricca di grassi insaturi (una categoria di nutrienti amici della salute, ma scarsamente rappresentata nel latte vaccino).
Dal punto di vista strettamente quantitativo, l'apporto proteico è sovrapponibile a quello del latte di mucca. Grazie alla buona distribuzione di amminoacidi essenziali, le proteine di questi "fagioli gialli" possiedono un elevato potere nutrizionale, che risulta comunque inferiore rispetto a quello del latte vaccino (gli amminoacidi limitanti della soia sono i solforati -cistina e soprattutto metionina-). Più facile risulta invece la digestione della frazione proteica, per l'assenza delle caseine tipiche dei latti di origine animale.
La soia presenta anche un elevato tenore in lisina, che può completare l'apporto amminoacidico di un pasto a base di cereali e derivati. Le proteine della soia possiedono anche un ulteriore ed importantissimo vantaggio. Una volta assorbite, agiscono infatti come veri e propri spazzini delle arterie, abbassando significativamente il colesterolo plasmatico totale, le LDL, i trigliceridi, ma non la frazione buona HDL, che può risultare addirittura aumentata.
Anche se la prudenza è d'obbligo quando si parla di malattie a così elevato impatto sociale sulla base di dati statistici non ancora confermati da un numero sufficiente di studi clinici, la soia può aiutare a prevenire il tumore al colon, alla prostata nell'uomo ed al seno nella donna. Ma i vantaggi per l'universo femminile non finiscono qui; gli isoflavoni di soia sono infatti conosciuti come il complemento dietetico ideale durante la menopausa (attenuano le vampate di calore e possono contribuire alla prevenzione di osteoporosi, sovrappeso ed ipercolesterolemia). Anche in questo caso in letteratura sono presenti studi con risultati contrastanti. Tra i tanti, senza creare inutili allarmismi ma solo per dare un'idea di quanto delicata sia la questione, ve ne sono alcuni che sottolineano la capacità degli isoflavoni di favorire la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali mammarie. In base ai risultati di questi studi, la soia ed i suoi derivati sarebbero controindicati alle donne con storia presente o passata di cancro al seno.

AlimentoIsoflavoni (tot.)
(mg/100 g) *
mg per porzione media
equivalente a (g)
Soia semi58-38034,8-228,0 (60)
Tofu8-6710,4-87,1 (130)
Farina di soia83-17816,6-35,6 (20)
Soia proteine testurizzate71-11828,4-47,2 (40)
Soia latte3-173,0-17,0 (100)
Miso26-894,7-16,0 (18)
Soia formaggio3-51,2-20,0 (40)
Tofu yogurt1518,0 (120)
Soia salsa1-70,1-0,3 (5)
Reinli K. And Block G. Nutr Cancer 26:123-148 (1996)

(*) Assunzione raccomandata per ottenere gli effetti terapeutici sopraccitati è compresa tra i 60 e gli 80 mg al giorno

Da sottolineare a suo favore, anche il ridotto impatto ambientale del latte di soia. Sotto l'aspetto agronomico, un'unità di terreno adibita alla coltivazione di questa leguminosa, può produrre in un anno una quantità di latte di soia dieci volte superiore, rispetto a quella di latte vaccino ottenibile foraggiando le mucche con l'erba prodotta dallo stesso terreno. La soia, inoltre, è in grado di sintetizzare autonomamente le quantità di azoto necessarie al suo metabolismo, senza richiedere l'apporto ausiliario dei concimi azotati, che sono invece utilizzati per la coltivazione dei cerali. Anche per la soia, rimane comunque la necessità di impiego dei pesticidi (diserbanti ed, in alcuni casi, acaricidi), che raramente si rendono necessari nella coltivazione dei terreni da pascolo.

Latte di Soia - Come Prepararlo a casa

La cucina di MypersonaltrainerTv è anche ricca di ricette Vegan. In questo video la nostra personal Cooker Alice spiega come preparare a casa propria il latte di soia, sana alternativa al latte vaccino.



Latte di soia Fatto in Casa

                                         

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Come recuperare l'okara residua, preparando gustose polpette di soia. Guarda il video.

La Soia fa male ?

La soia fa male?
La dottoressa Dogliotti, biologa nutrizionista di Fondazione Umberto Veronesi risponde alle domande dei lettori di Vegolosi.it e della sua redazione sul tema della soia


La soia fa male

Attorno al consumo di soia e dei prodotti da essa derivati si sono sviluppati negli anni molti dubbi, miti e perplessità. La domanda “La soia fa male?” è una delle più frequenti soprattutto nel mondo vegetariano e vegano che utilizzano questo legume e i suoi derivati per molte ricette e preparazioni. Abbiamo chiesto ai lettori del nostro magazine attraverso la nostra pagina Facebook di fare le proprie domande sul tema alla dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e divulgatrice di Fondazione Umberto Veronesi. 

Dottoressa, la soia fa male alla nostra salute?

No, ad oggi secondo la comunità scientifica non ci sono evidenze che dimostrino il presentarsi di danni alla salute derivati dal consumo di questo alimento e dei suoi derivati, né su popolazione sana né con patologie, a patto, ovviamente, che non ci sia nel soggetto una allergia alla soia stessa.

Tema dei fitoestrogeni: è vero che la soia e i prodotti derivati da essa ne apportano troppi al nostro organismo?

Nei prodotti a base di soia e nella soia stessa parliamo di un contenuto per porzione di isoflavoni (la classe più importante di  fitoestrogeni) di  circa 25 milligrammi, un contenuto discreto se consideriamo che in letteratura si parla di 40-60mg al giorno di isoflavoni da alimenti per aver effetti benefici e non oltre  gli 80mg al giorno sotto forma di integratori. Però capiamo prima di tutto che cosa sono i fitoestrogeni. Si tratta di sostanze di origine vegetale, molecole, che hanno una struttura molto simile agli estrogeni per questo possono comportarsi in modo simile a questi ormoni ma solo per quanto riguarda la loro forma. Gli ormoni per funzionare si legano ad altre molecole (recettori) che creano un complesso e questo incastro provoca una serie di reazioni molto diverse fra loro. Il fitoestrogeno si può legare nello stesso modo, ma non è detto che possa stimolare le stesse reazioni: il sito di legame viene occupato dai fitoestrogeni creando un effetto antiestrogenico ovvero un’interferenza al legame con gli estrogeni quando questi ultimi sono troppo abbondanti, mentre quando sono scarsi  l’effetto sarà di tipo estrogenico. Questo loro ruolo risulta importante perché gli estrogeni, se in eccesso, possono aumentare l’incidenza e la progressione di alcuni tumori, mentre se scarsi causano alle donne i disagi dei sintomi della menopausa e le predispongono per un maggior rischio cardiovascolare e per l’osteoporosi

Da dove arriva, quindi la paura relativa al ruolo dei fitoestrogeni?

Deriva da alcuni studi effettuati su cellule e animali, topi per l’esattezza, che hanno fatto sospettare che ci potesse essere nelle cellule tumorali ormone-sensibile (come alcuni tipi di carcinoma della mammella) un peggioramento della situazione. Questo dato però è stato testato solo in vitro e in vivo ma sui topi che metabolizzano in modo diverso gli isoflavoni;  il dato osservato riguardava topi in cui erano state impiantate cellule di tumore della mammella umano estrogeno sensibile in cui  si notava una crescita del tumore dopo somministrazione di isoflavoni; nella stessa tipologia di topi è stato anche osservato che una dieta arricchita con isoflavoni andava ad annullare l’effetto del farmaco antitumorale Tamoxifene. Per contro è vero però che ci sono studi su donne che dicono che i fitoestrogeni potenzierebbero l’effetto del farmaco.
Sconsigliare quindi l’uso della soia in donne che hanno già avuto un tumore al seno è quindi una scelta medica soggettiva legata forse ad un eccesso di precauzione, vista la mancanza di dati statisticamente significativi in merito. Ci sono anche altri studi che dicono ancora che non ci sono interferenze fra consumo di soia e farmaci chemioterapici. Ma stiamo parlando dell’alimento e non delle pillole a base di fitoestrogeni (gli estratti) perché le dosi in quel caso non sono paragonabili all’assunzione quotidiana da alimenti. Comunque non esiste uno studio che associ l’utilizzo quotidiano di una porzione di soia al giorno e un aumento di qualsiasi tipo di malattia o di recidive di chi ha avuto patologie tumorali al seno.

Che rapporto c’è invece fra il consumo di soia e la tiroide?

Per quanto riguarda il tema prevenzione, non ci sono evidenze sul fatto che consumare soia alimentare possa portare a danni di nessun tipo al funzionamento della tiroide. Per chi invece soffre di ipotiroidismo, c’è un discorso di interferenza nell’assorbimento dei farmaci che si assumono (tiroxina), ma non solo con la soia, anche la fibra in generale o il latte, per esempio possono interferire con l’assorbimento del farmaco. Quest’ultimo, infatti, deve essere assunto a stomaco vuoto per non inficiarne il potere, ma se chi è costretto ad assumere dei farmaci per la tiroide vuole consumare la soia regolarmente è bene comunque che ne parli, con il proprio medico,  per valutare al meglio modi e tempi di assunzione di pasti e tiroxina.

La soia e i derivati hanno controindicazioni per le ragazze con squilibri ormonali?

Non ci sono evidenze particolari nemmeno in questo caso. Gli squilibri ormonali, anzi, solitamente vengono mitigati dalla soia come nel caso della sindrome premestruale e da menopausa. Ci sono delle terapie mirate per gli scompensi ormonali: una volta verificate le cause che possono essere di varia natura, soprattutto nella fase adolescenziale, come può essere per esempio la condizione di sottopeso, solitamente il ginecologo consiglia dei farmaci per trattarli, ma non ci sono interferenze con la soia alimentare: non stiamo parlando, quindi, degli integratori, che sono tutt’altra cosa e il cui dosaggio non ha nulla a che vedere con quello “naturale” che otteniamo dall’alimentazione.

La soia può provocare sterilità negli uomini?

Nessuna evidenza anche qui: gli unici due studi che avevano rilevato diminuzione dei livelli di testosterone dopo aver consumato per un periodo di tempo isoflavoni si riferivano a dosi 9-10 volte superiore ad un normale introito con l’alimentazione, per cui non si possono definire statisticamente rilevanti.

Esistono delle dosi indicate per il consumo di soia per una persona in buona salute?

A livello mondiale la dose consigliata è quella di una porzione al giorno che significa, per esempio, una tazza di latte di soia da 250 ml o uno yogurt di soia, oppure un panetto di tofu da 100g: con un’alimentazione varia e bilanciata non ci sono rischi particolari di sovradosaggi. Per quanto riguarda invece gli integratori di Isoflavoni la dose massima consentita secondo il Ministero della Salute è di 80mg al giorno.

Parliamo di fasce di età: ci sono indicazioni particolari per i bambini?

No, non ci sono delle controindicazioni particolari per i bambini, ma va fatta una precisazione per i lattanti: così come il latte vaccino anche il latte di soia non è adatto all’allattamento, ci sono dei latti vegetali formulati, specificamente studiati per i bambini che non possono assumere proteine del latte. Sembra ovvio, ma è importante specificarlo molto bene.
Per quanto riguarda i bambini già svezzati, invece, non ci sono particolari controindicazioni, l’alimentazione, ovviamente, deve essere completa e bilanciata, anche per i bambini vegetariani e vegani e non dobbiamo mai essere monotematici con la fonte proteica vegetale, non solo soia, quindi.

Parliamo invece delle proprietà della soia: perché fa bene?

Prima di tutto la soia è un legume particolare, contiene come altri un’elevata percentuale di proteine (37% nei fagioli secchi di soia), ma  rispetto ad altri vegetali, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, cosa molto rara; contiene una parte di carboidrati (23%) e una parte di grassi (19%). I grassi della soia sono ad elevato contenuto di polinsaturi, in particolare gli essenziali omega 3 e omega6, quindi c’è un vantaggio sul profilo lipidico per chi li assume, tanto che andrebbe a diminuire il rischio cardio vascolare, aumentando quello che viene definito il “colesterolo buono” ossia quello associato alle proteine ad alta densità HDL, mentre le proteine LDL sono quelle che rischiano di far sedimentare il colesterolo nelle arterie innescando il meccanismo dell’aterosclerosi.
Ci sono delle evidenze anche sul fatto che la soia aiuti l’elasticità dei vasi sanguigni. La maggior parte delle evidenze, però, sono legate alla prevenzione dei tumori, soprattutto quelli legati agli ormoni (come quelli al seno, alla prostata, alle ovaie e all’utero). Gli studi sono iniziati osservando le popolazioni orientali dove c’è un’incidenza minore di alcune tipologie di tumore ma un regolare consumo di soia: non si tratta solo di genetica (che potrebbe influire in termini di una miglior capacità individuale di utilizzo e attivazione dei fitoestrogeni) ma anche di fattori legati all’alimentazione.

Tema della soia OGM: dobbiamo stare attenti alla soia modificata?

Non ci sono evidenze, anche in questo caso, che dimostrino che una soia modificata geneticamente possa creare problemi di salute. Spieghiamo: la soia modificata lo è per resistere a determinati prodotti chimici, alcuni diserbanti, che servono solo ad aumentare la resa dei raccolti, serve quindi una soia resistente.
In Italia c’è il divieto di coltivare organismi vegetali OGM ma non abbiamo il divieto di importarli e sappiamo anche che non c’è divieto di dare agli animali mangimi composti da cereali e farine di legumi esteri dove questo divieto non esiste;
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) rassicura sull’utilizzo dei prodotti OGM per gli allevamenti animali, dobbiamo superare un po’ l’atteggiamento di facciata che vuole l’Italia OGM free quando in realtà attraverso latte e carne o prodotti vegetali industriali potenzialmente assumiamo in maniera indiretta OGM di frequente. E’ importante leggere le etichette, ma per esempio su una cotoletta di soia più che la scritta OGM free ritengo sia importante che non compaiano elevati grassi saturi, zuccheri conservanti e aromi artificiali.
Vale per tutto la legge del buon senso. Una dieta bilanciata varia e completa, ricca di vegetali, che favorisce pesce (per chi non è vegano, ndr) e legumi come fonti proteiche, limita i grassi saturi e trans, gli zuccheri semplici e il sale sarà sempre il modo migliore per fare prevenzione a tavola.

mercoledì 12 settembre 2018

Come viene lavorata la carne

E avete pure il coraggio di dare ai vostri bambini un schifo e un veleno simile 🤮
Gabriele Sortino
"Ho lavorato in un salumificio molto grande, per quasi un anno, che produce prosciutti cotti, salami, porchette, arrosti e altre robe simili ma mi asterrò dal d...irvi la marca; vi dico solo che é venduta in tutta Italia e anche all'estero.
Ogni giorni in questa fabbrica arrivano tir pieni di carne precedentemente frollata, quindi vecchia e spesso anche annerita e puzzolente con macchie blu qui e la, che viene in gran parte destinata alla produzione di prosciutti cotti di varie qualità, tra le quali anche un tipo spacciato per naturale, consigliato persino ai bambini. Ebbene tutti questi prosciutti vengono preparati nel seguente modo: La carne frollata (spalla e cosce), viene direttamente scongelata e gettata nella macchina siringatrice dove viene iniettato, tramite centinaia di aghi, un liquido contenente nitrati, farine e altre sostanze chimiche, preprato su una base di acqua riciclata e che dovrebbe essere destinata al solo uso industriale e quindi non potabile. Praticamente sempre la stessa acqua putrida piena di sangue, sporcizie e residui chimici che rigira nel medesimo depuratore. Una volta che questa carne viene gonfiata, praticamente del doppio, viene poi messa dentro ad altri macchinari, nel frattempo è diventata di un nero bluastro, come il colore di una carcassa in decomposizione. una volta miscelata dentro questi silos rotanti per diverse ore viene fuori di un colore rosa pallido e della consistenza simile a interiora dopo essere state vomitate. Questa roba poi viene messa in degli stampi di plastica per forno e bollita a vapore assumendo un colore rosa tipico del prosciutto, il colore è dato dai nitrati altrimenti il prosciutto avrebbe un colore che va dal grigio arrosto alla merda.
I salami invece vengono preparati macinando un mix di ritagli di carne zeppa di grasso e aggiungendo una serie di polveri chimiche che gli conferiranno quel tipico colore rossastro e lo faranno stagionare artificialmente nel giro di un paio di giorni. Dopo di che verranno spruzzati con altre sostanze chimiche che li faranno ammuffire esternamente e poi soffiati con un compressore per dare l'impressione della stagionatura.
La porchetta e il prosciutto di spalla vengono invece trattati con siringatura allo stesso modo ma messi in stampi di plastica da forno e poi dentro dei contenitori metallici a pressione che vengono puliti una volta l'anno o anche meno e sono sempre pieni di muffa e puzzano di vomito. Ma sono dentro gli stampi in plastica direte voi... il problema è che questi stampi vengono aperti dalle stesse mani che toccano l'interno dei contenitori impiastricciando il prodotto interno con questi residui di cotture vecchie di molti mesi e muffe schifose. Poi vengono direttamente confezionati e conservate in frigo fino alla spedizione e al conseguente consumo."

(Il testimone vuole restare anonimo. L'azienda si trova al nord Italia)
A tutto questo dovete aggiungere i seguenti fattori:
1 Ammine eterocicliche (HCA): sono sostanze che si formano durante la cottura di ogni tipo di carne, pesce e uova e sono altamente cancerogene. Più alta è la temperatura e più se ne formano.
2 Aldeide Malonica: Sostanza derivata dall'ossidazione dei grassi animali. Aumenta durante la putrefazione (quindi già presente prima di essa) e durante la cottura (soprattutto alla griglia). Ha effetti tossici, mutageni e cancerogeni. Presente in ogni tipo di carne, pesce, uova e formaggi.
3 Mixed Function Oxidase: sono enzimi contenuti nelle cellule che trasformano le sostanze chimiche tossiche ingerite coi cibi in sostanze innoque. Questa funzione si attiva soltanto con le proteine vegetali. Quando si assumono proteine animali questo sistema difesa ci si rivolta contro, trasformando queste sostanze in cellule cancerose.
4 Fattori di crescita IGF e IGF1: sono ormoni contenuti nei cibi animali quali: carne, pesce, uova e latticini e provocano diversi tipi di cancro, sopratutto cancro al colon.
5 Malattie autoimmuni: vengono scatenate dalla somiglianza delle proteine animali con alcune cellule del nostro organismo, che vengono erroneamente attaccate e distrutte provocando una serie di malattie autoimmuni tra le quali il diabete e la sclerosi multipla.
6 Batteri da putrefazione e PH: il nostro organismo non è concepito per digerire cadaveri di animali o pesce perché abbiamo un intestino troppo lungo, sangue ed enzimi inadatti alla digestione di questi cibi che vanno in putrefazione molto prima di essere digeriti, infettando l'organismo con miliardi di batteri tossici (tra i quali il resistentissimo CC 398) e alterando il PH corporeo e questo rende l'organismo l'ambiente ideale per lo sviluppo del cancro e di altre gravi patologie.
7 Antibiotici, steroidi e mangimi OGM: oltre ai danni elencati sopra abbiamo una vasta gamma di antibiotici clinici e sub-clinici e altre sostanze che aumentano ulteriormente i rischi per la salute umana.
8 Grassi saturi: i grassi animali sono la prima causa di morte da cibi animali. Essi provocano: infarto, embolie, trombosi e ictus
9 Caseina: i latticini contengono una gran quantità di proteine e l'85% di queste proteine è la caseina, la proteina più cancerogena del regno animale.
10 Osteoporosi: il calcio contenuto nei latticini a lungo andare blocca in modo irreversibile la formazione di calcio nelle ossa provocando l'osteoporosi. Inoltre l'alterazione del PH corporeo dovuta ai cibi animali costringe l'organismo a sottrarre calcio alle ossa nel tentativo di alcalinizzare.
Da considerare anche il benzopirene che si forma durante la cottura dei cibi.
(Le persone con sangue del gruppo zero non sono immuni ai danni sopra elencati.)
Danni indiretti
1 Sofferenza e morte per miliardi di animali: si stima che ogni anno nel mondo vengano torturati e uccisi 150 miliardi di animali, senza contare le uccisioni domestiche i pesci, gli uccelli, gli animali da pelliccia e da laboratorio.
2 Disboscamento: i danni ambientali dovuti agli allevamenti animali sono giganteschi e insostenibili, basti pensare che solo in Amazonia il 90% della foresta è stata rasa al suolo per far posto alle coltivazioni di mangimi destinati agli allevamenti intensivi.
3 Aumento del CO2: l'aumento di CO2 è dovuto in gran parte agli allevamenti intensivi.
4 Inquinamento: basti pensare che solo in Italia vengono prodotti 15 mila tonnellate di escrementi al secondo provenienti dagli allevamenti intensivi.
(Gabriele Sortino)
I dati qui riportati sono stati confermati dai migliori medici e ricercatori americani tra cui:
Neal D. Barnard: Medico e Professore Associato Aggiunto alla George Washington University Scool of Medicine and Health Science.
T. Colin Campbell: Professore Emerito di Nutrizione e Biochimica alla Cornell University di New York.
Michael Greger: Medico e Laureato in agraria alla Cornell University di New York, Direttore di salute pubblica e agricoltura animale presso la Humane Society of the United States e Umane Society International.
Caldwell B. Esselstyn Jr: Chirurgo presso la Fondazione dell’ Ospedale di Cleveland e autore del libro: "Prevent and reverse heart disease".
Thomas Lyons: Professore presso la Scuola di Scienze Ambientali alla Murdoch University Western Australia.
John A. McDougall: Medico internista Laureato alla Michigan State University's College of Human Medicine.
Noam Mohr: Fisico Laureato a Yale e all’università della Pennsylvania, ha lavorato per lo United States Public Interest Research Group sul tema del riscaldamento globale.
David Pimentel: Professore Emerito di Ecologia ed Evoluzione Biologica e Professore di Agricoltura e Scienza della vita alla Cornell University New York.
Peter Albert David Singer: Filosofo morale e Professore di Bioetica all'Università di Princeton, Laureato presso il Centro per la Filosofia Applicata ed etica Pubblica all' Università di Melbourne, specialista in etica applicata.
Walter C Willet: Professore di Epidemiologia e Nutrizione, Direttore del Dipartimento di Nutrizione alla Harvard School of Public Health e Professore di Medicina alla Harvard Medical School.
Howard Lyman: Allevatore bovino del più grande allevamento del Montana da quattro generazioni, ora attivista per la tutela degli animali e promotore per una alimentazione vegetariana e vegana.
Lewis Kuller: Professore di Saulte Pubblica al Dipartimento di Epidemiologia dell' Università di Pittsburgh.
Roy Laver Swank: E’ stato Neurologo e Professore Emerito all’ Università di Salute e Scienze dell’ Oregon.
Mark Hegsted: E’ stato Professore alla Harvard School of Public Health.
Michael L. Burr: Epidemiologo presso la University Hospital di Wales a Cardiff.
Rachel Louise Carson: Autrice di molti libri. Nel 1962 scrisse "Primavera Silenziosa" che ebbe un enorme successo e stimolò il nascere di una legislazione, fino ad allora assente, orientata alla tutela dell'ambiente.
Tim Flannery: Mammologo e Paleontologo Australiano, negli ultimi anni si è dedicato ad un'intensa opera di sensibilizzazione riguardo al riscaldamento globale, tanto da essere stato nominato"Australiano dell'Anno" nel 2007.
Maneka Gandhi: Attivista per l'ambiente e gli animali, ha scritto numerosi libri alcuni dei quali oggi sono libri di testo in varie facoltà di giurisprudenza. E' stata ministro dell'ambiente e della cultura in India.
Margaret Mead: Antropologa statunitense, oltre che grande antropologa, Margaret Mead fu anche un personaggio fuori dall'ordinario, condusse infatti una vita intensa e all’insegna dell'anticonformismo.
Potrete verificare la validità di questi dati in questo articolo: http://sguardinellogos.blogspot.it/…/allarme-mondiale-sui-d…

lunedì 13 agosto 2018

Soccorso di animali

Se si trova un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma.
In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza territoriale se l’animale non è di proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario).
I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio. 
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’art. 16 del codice deontologico veterinario: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Specifiche locali
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in alcune regioni / province / comuni.
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali.
Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se l’animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario ASL.
Se si vede abbandonare un animale
L’abbandono di animali è un reato. 
Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla Legge 189/2004 che ha riformato l’articolo 727, prima parte, del Codice Penale, può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.
Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri / Polizia di Stato / Polizie Locali) i colpevoli.
Qualora non siano noti, raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa, ecc.).
Se si vede un animale maltrattato
Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti, testimonianze, ecc.) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice Penale come introdotti dalla Legge 189/2004.
Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente (che dovrebbe essere accompagnato da un atto da parte delle Forze di Polizia intervenute di sequestro penale dell’animale ai sensi del Codice di Procedura Penale.
Se si trova un cane vagante (non ferito)
E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore apposito).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la Legge quadro nazionale n. 281/1991 sulla Tutela degli Animali d’affezione e la Prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ASL.
La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Potrà in seguito essere la struttura a predisporre un affidamento provvisorio (in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento) ovvero, dopo i tempi stabiliti dalla Legge, un futuro affidamento definitivo.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (113) o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un animale domestico in difficoltà
Valgono le indicazioni fornite per il cane vagante ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli, ecc.) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se si trova un gatto vagante (non ferito) 
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio.
Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il “Passaporto europeo per animali domestici” devono avere obbligatoriamente un microchip.



PRONTUARIO SOCCORSO ANIMALI (IN BREVE)
Se si trova un cane o un gatto ferito
• Chi chiamare:
– Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale (per animale non di proprietà). Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio
– Medico Veterinario (anche libero professionista) ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 18 Codice Deontologico della categoria
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
• Chi chiamare:
– Polizia Provinciale competente per il territorio (+ servizio veterinario ASL se l’animale selvatico è considerato pericoloso)
– Vigili del fuoco per soccorsi particolari (tetti, albero, cunicoli) al numero nazionale 115
– Guardia Costiera-Capitaneria di Porto per animale in mare al numero nazionale 1530
Se si vede abbandonare un animale
• Cosa fare:
– Raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa ecc), qualora non siano noti
• Chi chiamare:
– Autorità giudiziarie (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Polizia locali)
Se si vede un animale maltrattato
• Cosa fare:
– Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti, testimonianze) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia.
– Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente delle Forze di Polizia.
• Chi chiamare:
– Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizia Locale chiamando il centralino di Comune o Provincia
Se si trova un cane vagante (non ferito)
• Cosa fare:
– Avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro.
• Chi chiamare:
– Se sprovvisto di medaglietta con numero telefonico contattare il Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale o denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia che provvederà a consegnarlo al canile municipale.
– Se si trova su una strada o nei pressi chiamare immediatamente la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (113) o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un gatto vagante (non ferito)
• Cosa fare:
– L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago di passaggio.

giovedì 9 agosto 2018

tutela dei gatti liberi: compiti dei Comuni

Oggetto: L.R. 20/12 tutela dei gatti liberi: compiti dei Comuni. Circolare.


Con la presente circolare si intendono richiamare le norme nazionali e

regionali che tutelano i gatti liberi ed in particolare si coglie l’occasione per fornire

alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti di competenza comunale.
Si ricorda che con il termine “Colonia felina” si intende due o più gatti che



vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la

detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati

singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il

riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È

fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato,

accudito e sterilizzato;

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile,

esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale

e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla

osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

La colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata per la prima volta in Italia

dalla Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali

d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Successivamente, la normativa sulle colonie feline è stata ripresa e precisata

dalle leggi regionali in materia di tutela di animali d’affezione e prevenzione del
Servizio sanità pubblica veterinaria

Al Signor Sindaco

e, per conoscenza


Ai Responsabili dei Servizi veterinari:

Prot. n. 0016729 del 24/09/2014

Class SPS uff. SEVE

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randagismo, la più recente delle quali per questa Regione è Legge regionale 11

ottobre 2012, n. 20 “ Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.”

Di recente l’ Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di

identificazione e registrazione degli animali da affezione, del 24 gennaio 2013,

recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2029 del 08 .11 2013, ha previsto

l’obbligo dell’identificazione e iscrizione per i gatti delle colonie feline al momento

della sterilizzazione.

Il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione

(BDR), allegato B della succitata deliberazione, che ha reso operativo l’Accordo, al

paragrafo 12, prevede la registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/oasi feline

viventi in libertà. (allegato alla presente con i modelli 18. scheda censimento

colonia/oasi felina 19. domanda volontario colonia/oasi felina 20. attestato

volontario colonia/oasi felina 21. scheda identificazione del gatto 22. registro carico

scarico oasi colonia felina e gattile)

Nello specifico, con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà,

la Legge n. 281/91 all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per

territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali,

avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della

salute e le condizioni di sopravvivenza

La L.R. 20/12 prevede al capo III in particolare negli articoli 22, 23 e 24 la

tutela dei gatti liberi:
Art. 22 (Censimento delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle

Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa

convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.

3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie

feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e

dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 23 (Cura e gestione delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle

colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni

chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i

servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.

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3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria

disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del

sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato

in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni

impartite dal Comune.

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura

dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di

proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i

servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si

occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano.

Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari,

siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere

trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 24 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È

ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di

malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai

Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso

strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6,

autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Si rammenta inoltre che l’art. 7 comma 1 della L. R. 20/12 prevede che:
“I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento,

nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli

altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private

convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere

degli animali ricoverati.”

Per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio

regionale.”

Il Comune, indicato dal legislatore come detentore responsabile delle colonie

di gatti, deve quindi assicurare non solo interventi in materia di igiene e sanità e di

polizia veterinaria, ma adottare altresì misure atte ad evitare la diffusione delle

malattie proprie della specie nonché di quelle a carattere zoonosico anche in

considerazione del divieto fatto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà

o spostarli dal loro habitat.

Si fa presente infine che le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 della L.R.

20/12 possono dare un aiuto di tipo organizzativo, operativo ai Comuni ma il

legislatore ha espressamente stabilito che siano questi ultimi ad assicurare le

condizioni di sopravvivenza, la custodia, il mantenimento, nonché la gestione
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sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di
affezione, riconosciuti quali esseri senzienti.


Distinti saluti
IL DIRETTORE DI SERVIZIO



dott. Manlio Palei

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs.85/2005 (Codice

dell’amministrazione digitale)


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Allegato alla circolare
Paragrafo 12 contenuto nel Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe

degli animali d’affezione (BDR)

Allegato B alla delibera n. 2029 del 8 novembre 2013

12. Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/ oasi feline viventi in

libertà.

Il punto 1 lettera d) dell’ ”Accordo”, stabilisce la necessità che i gatti delle colonie

feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati

nell’anagrafe degli animali d’affezione.

Il detentore dei gatti appartenenti alle colonie/oasi feline viene identificato nel

Comune del luogo ove insiste la colonia.

Infatti ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.R. 20/12, è il Comune che deve

provvedere alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza anche tramite

le associazioni e gli enti di cui all’art. 6 della L.R. 20/12.
12.1 Registrazione delle colonie/oasi feline

Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20/12 i Comuni provvedono al censimento e alla

registrazione delle colonie/oasi feline, potendo in tal senso avvalersi del supporto

delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6,

previa convenzione.

Essendo strettamente connesse alla gestione anagrafica dei gatti in esse ospitati

le colonie feline e le oasi feline devono pertanto essere registrate nella BDR.

A tal fine gli incaricati del Comune, procedono alla registrazione delle colonie

feline censite avvalendosi dell’apposito applicativo informatico messo a

disposizione dalla BDR.
per scaricare il modello di censimento/registrazione di colonia/oasi felina clicca



qui



(allegato 18 del manuale operativo in formato cartaceo)

La procedura di registrazione comporta l’assegnazione del codice anagrafico

univoco di identificazione composto da 12 caratteri secondo le modalità descritte

nel paragrafo 4


· le lettere IT per il paese (2 caratteri)

· sigla della Provincia (2 caratteri)

· codice Istat del Comune (3 caratteri);

· sigla F per la specie di animali d affezione (1 carattere);

· numero progressivo della colonia all’interno del Comune di competenza (4


caratteri).

Esempio: IT UD 003 F 0001

L’applicativo della BDR consente inoltre di inserire nei dati anagrafici della colonia

il nominativo del/i volontario/i che si occupa/no della cura dei gatti e del loro

sostentamento.
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La registrazione ha il solo scopo di permettere all’Autorità la mappatura delle aree

e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline ai fini della

cura e dell’alimentazione dei gatti ivi stanziati.
12.2 Identificazione e registrazione obbligatoria dei gatti viventi in libertà


L’obbligo di identificazione e registrazione dei gatti riguarda gli animali da sottoporre

all’intervento di sterilizzazione e decorre a partire dalla data di entrata in vigore del

presente manuale operativo.(Fino a quando non verrà predisposto l’apposito applicativo

i dati verranno registrati su registro cartaceo)

Per la cattura dei gatti ai fini della loro cura e sterilizzazione i Comuni possono avvalersi

di volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie/oasi feline. I comuni

rilasciano ai volontari un attestato di registrazione nell’apposito elenco istituito ai sensi

dell’art. 23, comma 3, delle legge regionale 20/2012 e un tesserino di riconoscimento.

L’attestato da titolo ai medesimi di accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei

gatti, a qualsiasi area di proprietà e o in concessione al Comune.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dei nominativi dei volontari che

si occupano dell’accudimento delle colonie/oasi feline, devono presentare

domanda utilizzando l’apposito modello da compilare in ogni sua parte.
per scaricare il modello di domanda di volontario referente di colonia/oasi felina



clicca qui



(allegato 19 del manuale operativo in formato cartaceo)

Ricevuta la domanda, il Comune, nella persona dell’incaricato alla registrazione dei dati

nella BDR :

a. valuta la correttezza della domanda e della dichiarazione di responsabilità del

soggetto richiedente, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;

b. a completamento dell’istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal

ricevimento della domanda, rilascia l’attestato di volontario referente di

colonia felina e il relativo tesserino di riconoscimento oppure ne motiva il

diniego, dandone comunicazione all’interessato.
per scaricare l’attestato di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui



(allegato 20 del manuale operativo in formato cartaceo)

Al volontario referente della colonia/oasi felina viene affidato il compito di procedere,

direttamente o per supervisione, alla cattura dei gatti ai fini della sterilizzazione e alla

redazione della prima parte della scheda di identificazione del gatto.

per scaricare la scheda di identificazione del gatto clicca qui



(allegato 21 del manuale operativo in formato cartaceo)

Presso la struttura ove viene eseguito l’intervento di sterilizzazione e comunque, entro i

tre giorni successivi il gatto catturato non registrato nella BDR, sotto la supervisione del

veterinario dell’azienda per i Servizi Sanitari o libero professionista autorizzato e

accreditato secondo la procedura descritta al paragrafo 5.1, deve essere:

pag 7/7

· identificato secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1

· registrato nella BDR nell’apposita scheda identificativa che traccia la storia



dell’animale e implementa il registro di carico/scarico della colonia/oasi felina

secondo la procedura indicata al paragrafo 6.2.

La scheda identificativa, unitamente al modello 1 e certificato di iscrizione all’anagrafe

deve essere inviata all’ufficio anagrafe canina del Comune competente per territorio

entro i 30 giorni successivi all’intervento. Il Comune è infatti l’unico depositario

dell’archivio cartolare originale dei modelli 1, 2 , 3, che devono essere ricondotti

nell’ambito di ciascuna delle colonie/oasi feline registrate nella BDR.

per scaricare il modello 1 clicca qui



(allegato 4 del manuale operativo in formato cartaceo)

La tenuta del registro di carico e scarico viene assolta esclusivamente con

modalità informatica, avvalendosi dell’apposito applicativo messo a disposizione

dalla BDR.
per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle colonie/oasi feline e



gattile clicca qui



(allegato 22 del manuale operativo )

12.3 Variazioni anagrafiche dei gatti viventi in libertà


Analogamente ai cani, anche i gatti viventi in libertà iscritti e registrati nella BDR,

possono essere soggetti ai seguenti eventi:

· cessione a titolo gratuito (donazione, affido, ecc)

· morte

· smarrimento o sottrazione

· ritrovamento restituzione

· trasferimento ad oasi felina o altro sito idoneo



Per i relativi adempimenti si utilizzano, in quanto applicabili, le procedure indicate ai

paragrafi 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.

I responsabili delle comunicazioni vengono identificati nel soggetto volontario cui il

comune ha conferito l’incarico di referente di colonia/oasi felina mentre, nel caso di

trasferimento all’oasi felina o ad altro sito idoneo, la responsabilità viene individuata nel

veterinario che ha certificato la necessità di trasferimento del gatto ai sensi dell’art. 23,

comma 7 delle legge.

All. 18

SCHEDA CENSIMENTO / REGISTRAZIONE COLONIA/OASI FELINA

Art. 22 legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

I sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo per il censimento della colonia felina identificata con i seguenti

dati anagrafici :

COMUNE LOCALITA’ DENOMINAZIONE COLONIA CODICE

IT

Per quanto direttamente constatato durante il sopralluogo tale insediamento animale è riconosciuto come

colonia di gatti viventi in libertà

Per motivi di carattere socio-ambientali, igienico-sanitari, nonchè di benessere animale la colonia è

riconosciuta :

compatibile con il territorio occupato

non compatibile con il territorio occupato, sussistendo pertanto le condizioni per il suo trasferimento



in altro sito idoneo secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 7 della legge regionale 11

ottobre 2012, n. 20.

CENSIMENTO: eseguito in data ……………….., da:

dott. .................................................................................... veterinario ufficiale ASS n. 2 “Isontina” ;

sig. ………………………. In qualità di incaricato dal Comune;

sig. ............................................................................. in qualità di volontario dell’Associazione o ente di cui



all’art. 6 della L.R. 20/12.

gatti presenti da sterilizzare già sterilizzati


maschi

femmine

TOTALE

eventuali osservazioni:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Il volontario incaricato Il Veterinario Ufficiale L’incaricato del Comune

----------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------

All. 19


Oggetto: Richiesta di rilascio di attestato di volontario per l’accudimento di colonia/oasi felina.



Al Comune di

……………………………………………….

Ufficio Anagrafe Animali d’Affezione

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ……………………… il ………………

C.F. ………………………………… residente a ………………………………………….……………………..……

in via ……………………………………………………………………………………..………….. n. ……….

telefono ………………………………………………………………………………………..…………………………..

CHIEDE



il rilascio dell’attestato di volontario per l’accudimento di gatti viventi in libertà , ai sensi dell’art. 23, comma 4,

della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, presso la/le colonia/e oasi felina/e sita/e in località:

1) …………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione

2) ………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione

3) ………………………………………… già censita e registrata con codice: …………………………

in attesa di censimento / registrazione





ALLO SCOPO DICHIARA



· di impegnarsi a osservare le procedure operative del manuale regionale nonché le norme e le

disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione;

· di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all’accesso a zone di proprietà



privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;

· di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai



sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la

presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;

· che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del



DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali

previste dall’art. 76 del medesimo DPR;

· di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Autorità le variazioni che dovessero intervenire a



modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell’attività di volontario.

ALLEGA


copia fotostatica di un valido documento di identità;

una foto formato tessera



Distinti saluti.

data: ………………. firma del richiedente

……………………….

All. 20

ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L’ACCUDIMENTO DI GATTI VIVENTI IN LIBERTA

COMUNE DI ………………………….



Vista la domanda presentata dal sig. …………..…………………. C.F. …………………………………. volta ad

ottenere l’attestato di volontario per l’accudimento di colonie/oasi feline viventi in libertà;

Visto l’art. 23, comma 4, della legge regionale 20/12;

ATTESTA



che il sig………………………….. nato a ……………………………………… C.F. ………………………………

è registrato al n…….. dell’elenco dei volontari che accudiscono le colonie feline viventi in libertà della BDR

dell’anagrafe degli animali d’affezione.

Il presente attestato, da titolo al rilascio del tesserino di riconoscimento per volontario di colonia/oasi felina e

all’accesso, ai fini dell’alimentazione e delle cura dei gatti viventi in libertà appartenenti alle colonie feline, a

qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato

al consenso del proprietario.

data : ………………… Il funzionario comunale delegato

……………………………………….

Fronte
Comune di ………………….

Tessera di

riconoscimento


n. ………… rilasciata a:


Cognome: ………………….

Nome: …………………………

nato a: …………. il: ………………

qualifica: volontario per





l’accudimento di colonia felina


Retro
Il titolare della presente tessera di riconoscimento:


· È registrato nell’apposito elenco della BDR anagrafe degli animali




d’affezione come volontario responsabile dell’accudimento delle

colonie feline ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 20/2012;


· È autorizzato ad accedere, ai fini dell’alimentazione e delle cura




dei gatti viventi in libertà, a qualsiasi area di proprietà o in

concessione al Comune di …………………………….


· L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso




del proprietario.


Li, …………………………..

Il funzionario Comunale incaricato

……………………………………………..

FOTO
All. 21 Azienda per i Servizi Sanitari n.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL GATTO N…………. / anno ……..
R E F E R T O S E G N A L E T I C O


razza sesso taglia età' mantello segni particolari microchip

Il sottoscritto, volontario referente della:

colonia felina denominata …………………………….…………….. e censita con n. ……….. del Comune di ……………………….;

oasi felina denominata …………………………….…………….. e censita con n. ……….. del Comune di ………..………………….,;



sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali

nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità dichiara che in data …………………. il gatto

con le caratteristiche segnalatiche sopra sopra riportate è stato catturato per finalità di carattere sanitario, compresa la

sterilizzazione chirurgica per il controllo delle nascite.

Il volontario responsabile della colonia / oasi felina

………………………………………………………………………….

In data ………………………… il gatto sopra segnalato è:

stato identificato mediante: lettura applicazione sottocutanea di microchip con il seguente codice identificativo:



come da allegato modello 1 e certificato di iscrizione in anagrafe

stato sottoposto ad intervento di sterilizzazione e conchectomia apicale destra come segno di riconoscimento a distanza;

stato sottoposto ai seguenti trattamenti profilattici e/o terapeutici:

vaccinazione antirabbica

vaccinazione polivalente

trattamento terapeutico antiparassitario con i seguenti medicinali ………………………………………………..



a seguito della diagnosi clinica di ………………………………………………………………………………………………………

stato soppresso con metodo eutanasico, previa anestesia, perchè affetto da:



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

deceduto il ………………… a causa di ……………………………………………………………………………………………………..



Il veterinario ufficiale

………………………..

In data ……………… il gatto di cui alla presente scheda di identificazione dopo ….. giorni di decorso postoperatorio è stato :

reinserito nella colonia di appartenenza;

trasferito all’oasi felina/altro sito idoneo denominato/a ……………………………………………….. e censita/o con n. ………..



del Comune di ………..…………………., ai sensi dell’ordinanza n. …………… dd. ………………….. del Sindaco del Comune di:

………………………………………………….. perché incompatibile con il territorio,

Il volontario responsabile della colonia / oasi felina

………………………………………………………………………….